Libertà per Michele


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La controinchiesta

CONTROINCHIESTA SU BRUSHWOOD – COMITATO 23 OTTOBRE

OSTAGGI DI UN TEOREMA

IPOTESI DI REATO PER TUTTI
a) ART. 270 BIS, del codice penale, costituivano, organizzavano, partecipavano, a un gruppo di ispirazione “anarchico-insurrezionalista” denominato COOP-FAI, in Spoleto, dal marzo 2007 ad oggi.
L’”Associazione terroristica” Spoletina è così organizzata “fin dal marzo 2007”.
Damiano e Fabrizio si conoscono per la prima volta nella caserma dei carabinieri dopo l’arresto.
Andrea e Fabrizio si conoscono a metà agosto, il giorno della famosa intercettazione in cui si parla di soldi, in realtà assegni ( per la fantasia dei ROS, proiettili in linguaggio cifrato ).
Fabrizio conosce Michele a fine luglio, alla XVII Festa dei Comunisti.
Andrea conosce in modo assolutamente superficiale e del tutto occasionale Dario e Damiano; Andrea non si è mai interessato di politica e tanto meno di anarchia.
Fabrizio ha incontrato Dario 2 volte in tutto; in una delle due occasioni si lasciano un po’ in malo modo, perché Dario , invece di portare due amiche che erano con lui a fare una salsicciata nella “famosa” boscaglia, decide di andare a dormire e le porta via.

Insomma, praticamente non si conoscono, l’unico che conosce tutti ( in realtà Fabrizio non lo conosce ) è Michele.
La banda viene inventata per fermare l’attività politica di anarchico militante di Michele, assolutamente legittima e sfacciatamente pubblica.

INOLTRE SONO ACCUSATI DI:
DAMIANO è accusato di avere fatto alcune scritte sui muri. ( solo per questo viene arrestato, e tutta qui è la sua attività “terroristica” ). Sostanzialmente Damiano viene chiamato a concorrere a formare la “banda”.
FABRIZIO è accusato del reato di minacce gravi e ingiurie alla Presidente Lorenzetti, attraverso l’invio di una busta contenente 2 proiettili da arma da sparo.
L’intercettazione ci presenta un Fabrizio “alticcio” che vomita addosso alla macchina di Michele.
Altro non c’è. E allora perché Fabrizio viene arrestato ?
Un elemento per riflettere su questo punto c’è; un fatto che parla della convinzione con la quale i ROS si sono mossi. Il fatto di cui si parla avviene nel corso della perquisizione a casa di Fabrizio, presenti i genitori. I ROS cercano insistentemente armi che a loro avviso Fabrizio dovrebbe avere, perché così a loro risulta, e a nulla valgono le risposte di Fabrizio che ripetutamente spiega di averle, rese, vendute, 15 anni prima, e tutto con tanto di certificazione della Polizia.( chi ha mandato i ROS non può non sapere dell’impossibilità che possa reggere alla prova dei fatti la farneticante ipotesi delle munizioni che vengono dall’Albania attraverso Andrea contenuta nelle accuse, non a caso totalmente smontata dal suo difensore ).
E’ solo alla caserma dei carabinieri di Perugia, dove Fabrizio transita dopo l’arresto, che gli dicono va bene , abbiamo verificato, per le pistole tutto a posto.
Fabrizio serve quindi ad “armare” la banda. Fabrizio serve, al pari di Damiano a concorrere a sostenere i numeri necessari a parlare di associazione terroristica e di 270 bis.
ANDREA non è anarchico, anzi non sa neanche cosa sia la politica. Se qualche volta è con Michele è solo perché essendo amici, come Michele si trova in situazioni proprie di Andrea, Andrea si trova in situazioni proprie di Michele.
Andrea non conosce Fabrizio.
Costretto a lasciare la casa dove vive con Michele, per decisione del padre; lascia, suo malgrado, Michele in una situazione di precarietà, anche economica, l’affitto, le altre spese per la casa, che si ripercuotono per forza di cose anche sugli studi e l’attività politica di Michele.
Andrea che non è tipo di accettare questa situazione, pur da lui non dipesa, aiuta nei modi che può il suo amico. La loro amicizia è veramente importante come emerge dagli stessi atti di accusa.
Così viene tirato dentro anche lui, sempre nel tentativo di “armare” la “banda”. I proiettili,”li ha portati lui” scrivono i ROS, con una logica pregiudiziale verso questo ragazzo veramente inaccettabile. Si farnetica appunto, su un viaggio in Albania fatto con il padre, dal quale sarebbero arrivati i proiettili, una fantasia smontata, pezzo per pezzo, dal difensore di Andrea.
Con questo pregiudizio gli assegni che Andrea porta a Michele in più di una occasione, una di queste è anche riscontrabile da un deposito presso la COOP, diventano attraverso una intercettazione ambientale, (quella in cui chi accusa ritiene si sia organizzato l’invio della lettera alla Presidente della Regione), i proiettili indirizzati alla Lorenzetti ( per i ROS soldi in linguaggio cifrato significano proiettili!!!!!).
Purtroppo per chi indaga però, dagli interrogatori fatti in stato di isolamento totale ( anche dagli avvocati ), che di assegni si tratti viene fuori in totale evidenza dal racconto dei due ragazzi, una evidenza segnata da un racconto non fotocopia ma in cui la prospettiva e il segno della diversa identità dei due ragazzi emerge come dato che rende oltremodo vero e reale ciò che i due giovani riferiscono.
Per la necessità di sostenere un teorema che zoppica e con logica retroattiva, ma senza nessuna prova, ad Andrea viene anche attribuito, insieme a Michele, il tentativo di incendiare la centralina di un cantiere edile a Colle San Tommaso, il 9 marzo 2007.

DARIO è amico di Michele da lunga data, hanno giocato per anni insieme a basket, nella squadra del padre di Dario.
Insieme vengono accusati di aver danneggiato un mezzo utilizzato per realizzare il percorso meccanizzato della mobilità alternativa. Un fatto ammesso da entrambi, ma attenzione, siglato, sarebbe meglio dire vergato, con la degli anarchici, attraverso un bastone sulla rena. Dario non compare in nessuna altra accusa, ma si becca come gli altri il capo di imputazione A, l’associazione terroristica, denominata COOP-FAI., anche se come detto nell’episodio del Giro della Rocca, non c’è nessuna COOP-FAI, nessun volantino di rivendicazione.

Una domanda si pone a questo punto come necessaria. Come mai, non possiamo non domandarci, ogni qual volta c’è un volantino di rivendicazione a firma COOP-FAI ( Colle San Tommaso, Lorenzetti ) non c’è nessun riscontro, mentre quando queste rivendicazioni non ci sono ( episodi marginali e minori ) non c’è nessuna COOP-FAI e alcun volantino di rivendicazione?
Come mai questa “banda terrorista” dovrebbe nelle sue azioni, utilizzare e dismettere sigla e volantino di rivendicazione di volta in volta, in coincidente sincronia con i riscontri di prova dati dalle intercettazioni ?
Chi accusa i 5 ragazzi di Spoleto di Associazione Terroristica lo deve spiegare, perché questa è una situazione evidentemente non realistica.

MICHELE
viene accusato di tutto, attraverso sillogismi, deduzioni, pregiudizi,, trasposizioni di fatti senza riscontri in idee mai negate e pubblicamente espresse.
Il 9 marzo avrebbe attentato a un cantiere di Colle San Tommaso. Il ragionamento che fanno i ROS e che il PM accoglie è questo. A Colle San Tommaso si è cercato di bruciare un quadro elettrico, con una sostanza infiammabile e attraverso un “innesco”, che sarebbe il giornale “Il Vicenza”.
Michele è stato a Vicenza il 17 febbraio alla manifestazione contro la Dal Molin, Michele è anarchico, Michele è colpevole. Null’altro che questo. Un sillogismo degno di Torquemada. Basti pensare che dall’Umbria, a Vicenza, il 17 febbraio 2007 siamo andati in almeno 300 ( tre pullman e decine di macchine ), molti da Spoleto.
Stesso atteggiamento per la lettera alla Lorenzetti. Le accuse per Michele, estese ad Andrea e Fabrizio, sono basate su: “corrispondenze terminologiche” tra il linguaggio dei volantini del Gruppo Ambiente a cui Michele appartiene e alcune delle frasi contenute nella rivendicazione e l’ ”interpretazione” arbitraria di una discussione che ha per oggetto soldi ( per l’esattezza assegni ) che nella mentalità dietrologica dei ROS vengono “tradotti” in pallottole.
Tutto questo senza contare che ben poco credibile appare un ecoterrorista che fa del tutto per farsi individuare, “utilizza il giornale che ha preso alla manifestazione per lasciarlo sul posto dell’attentato del 9 marzo, utilizza gli scritti dei propri volantini pubblicamente diffusi su internet e li riutilizza per rivendicare le minacce alla Lorenzetti”. Molto più credibile che si tratti un copia incolla di informazioni e di semina di giornali a disposizione di chiunque, e quindi anche di avesse un qualche interesse a utilizzarli per gli scopi più diversi.
Nell’uno e nell’altro caso, gli unici rivendicati dalla COOP-FAI, non solo nessuna prova, ma nessun indizio.
La volontà persecutoria verso Michele e verso le sue idee emerge in modo clamoroso, nell’attribuirgli qualsiasi fatto, anche a fronte di zero indizi come sono costretti ad ammettere gli stessi ROS negli atti. Gli vengono attribuite le scritte a Colle Risana, senza nessuna prova, gli viene attribuito un principio d’incendio a un quadro elettro del cantiere del cosiddetto “ecomostro”, non solo con nessuna prova, ma con la certezza, che possiamo riaffermare in questo stesso momento, che Michele si trovava fino a tardissima ora ( più o meno le tre del mattino ) insieme a noi,alla Festa dei Comunisti, fin dal tardo pomeriggio di quel 23 luglio e tanti sono quelli che lo possono giurare.
Quello che c’è di “pericoloso” in questa storia sono le sue idee, il suoi scritti, il suo libro.
Evidentemente per i reparti speciali dei carabinieri un anarchico che scrive un trattato di filosofia a 18 anni è più pericoloso di chi realmente compie azioni violente.
Dovrebbero però sapere che pensare e scrivere, non solo è legale, ma è garantito dalle legge fondamentale dello stato, la costituzione italiana, che dovrebbero servire.
Per i politici più in vista della nostra Regione presentarsi come sotto attacco del terrorismo è certamente utile; molto, molto, meno utile sarebbe sapere di essere attaccati da gruppi “camorristici” e affaristi, con il problema che qualcuno si domandi perché
Vogliamo Michele, Andrea, Dario e Damiano liberi, sono innocenti, non appartengono a nessuna Associazione Terroristica denominata COOP-FAI, non hanno inviato nessuna lettera di minacce alla Lorenzetti.
COMITATO 23 OTTOBRE – PER LA VERITA’ SU BRUSHWOOD






LA SENTENZA DEL RIESAME CONFERMA E DEFINISCE IL MODUS OPERANDI DI ROS E PM, LA PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA.
CONFERMA
Non ci sono prove e neppure indizi, si rimane in carcere con sillogismi, con operazioni semantiche e affinità lessicali.
Il sillogismo: la COOP-FAI è una sigla dell’anarchismo, Michele e Andrea sono individuati come anarchici, Michele e Andrea sono colpevoli.
L’operazione semantica: Michele e Andrea parlano di soldi, i ROS separano il significante ( la parola ) soldi dal significato (la cosa concreta di cui si parla) assegni, e gli attribuiscono arbitrariamente un altro significato, pallottole.
L’operazione lessicale, “c’è corrispondenza terminologica” tra quello che scrive il Gruppo di Difesa Ambiente di cui Michele fa parte e passaggi contenuti nella lettera di minacce alla Presidente della Regione.
DEFINISCE
Si articolano le posizioni e si focalizzano gli obiettivi. L’associazione terroristica non c’è, quasi tutti tra loro praticamente non si conoscono. Questa realtà è di una evidenza inconfutabile. Le poco significative “azioni” individuate, scritte sui muri e un danneggiamento, sono ammesse fin dal primo interrogatorio.
Non può il riesame che alleggerire le misure restrittive per Dario e Damiano.
Fabrizio è stato tirato dentro senza alcun motivo, la perquisizione a casa sua non ha dato luogo agli effetti sperati, non può che essere scarcerato,
Perché Michele e Andrea rimangono dentro ?
Perché sui due episodi che sono rivendicati dalla COOP-FAI non c’è nessuna prova e Michele e Andrea non possono confessare quello che non hanno fatto.
E’ il non confessare quello che i giudici vogliono che li tiene dentro. I giudici in tutta evidenza utilizzano la custodia cautelare per ottenere una confessione impossibile nella presunzione di colpevolezza che si sono fatti di Michele e Andrea, a prescindere dalle prove.
In uno stato di diritto, democratico, vige la presunzione di innocenza non di colpevolezza. E’ un segno di inciviltà e di mancanza di giustizia agire in senso contrario.
Non ci sono prove Michele e Andrea devono tornare liberi subito.




CONTROINCHIESTA 2° PARTE – L’”ATTENTATO” DEL 9 MARZO.
L’OMBRA DELLA PROVOCAZIONE


Dalle motivazioni del Riesame emerge un fatto da noi finora non conosciuto che riteniamo prezioso al fine di capire meglio una vicenda che rimane oscura, ma attraverso la quale, sulla base di un sillogismo privo di qualsiasi riscontro nella realtà dei fatti, si tengono prigionieri Michele e Andrea.
Il fatto è che nelle motivazioni del riesame appare un mittente anche sulle lettere che hanno rivendicato l’episodio del 9 marzo a Colle San Tommaso. Il mittente a cui fanno riferimento i giudici del riesame è: M.G. Via Cacciatori delle Alpi 43, ovvero la sede del WWF della città di Spoleto.
Molto, molto strano, e per parecchie ragioni, perché Michele, che insieme ad Andrea viene accusato di quel fatto, dovrebbe aver messo come mittente l’indirizzo del WWF, una sede dell’ambientalismo più tradizionale dove tra le altre cose è “leader storico” da 25 anni suo zio, con il quale ha un ottimo rapporto personale ? Non ha alcun senso.
Certo chi ha messo il mittente, WWF, via Cacciatori delle Alpi 43, conosce il posto ( che non è sull’elenco telefonico ) e quindi si può pensare che conosce bene la situazione di chi frequenta quell’ambiente, tutte persone assolutamente inadatte a qualsiasi forma di azione non legale.
Allora il senso volutamente equivoco di mettere questo mittente è una questione centrale da risolvere, un atteggiamento sibillino che immette un elemento di provocazione.
Chi è che cerca la provocazione, chi è dietro la regia di questa pensata ? Quale mente può immaginare di rivendicare un attentato con una sigla, COOP-FAI, che si autodefinisce appartenente all’anarco-insurrezionalismo e poi come mittente mettere la sede del WWF di Spoleto; non funziona proprio, sembra il lavoro di un mitomane o di un esperto in provocazioni.
Il significato di mettere come mittente le iniziali MG e l’indirizzo della sede del WWF di Spoleto va ragionato in relazione a chi viene pensato come “responsabile” della rivendicazione dell’incendio doloso del 9 marzo.
Gli anarchici insurrezionalisti. Sembra assai improbabile che utilizzino un mittente riconoscibile per le loro azioni e ancora più improbabile che utilizzino l’indirizzo di una associazione ambientalista come il WWF, che nella logica irriducibile che in qualche modo gli è propria, è certamente considerata come sostanzialmente coerente con il sistema.
L’Anarchico Michele. Se pensare che a utilizzare il WWF Spoleto come mittente della lettera di rivendicazione del tentato incendio di un quadro elettrico il 9 marzo 2007, sia stato qualche “insurrezionalista” sia altamente improbabile, pensare che ad averlo fatto sia stato Michele Fabiani è semplicemente assurdo, per i legami di affetto che legano Michele ad alcuni degli ambientalisti che vi si ritrovano, a partire da suo zio, e per l’elemento oggettivo di rintracciabilità che il fatto di per se comporta.
Un mitomane. Non è da escludere, anzi, l’ambiguità della seconda “firma” delle tre presenti, cioè l’indirizzo del mittente, può portare a pensare ad una mente che si muove spontaneamente e con precipitazione mentale, oppure all’azione di qualche apripista.
L’esperto in provocazioni. Aprire più piste, o all’inverso depistare, è un’esercitazione che richiede un alto grado di specializzazione. La presenza di “tre mittenti” 1) MG, 2) WWF Spoleto via Cacciatori delle Alpi 43, 3) Coop-Fai, se non è un’operazione di una mente complicata è una operazione mentalmente complessa , e la cui equivocità può essere letta anche come messaggio inquietante verso i soggetti chiamati in causa, protagonisti di campagne di difesa ambientale che certamente sono state di disturbo a una serie di interessi di peso che insistono sul territorio cittadino e regionale.
Per meglio capire l’insieme è anche importante capire da quando Michele viene seguito dall’ “antiterrorismo”, se prima o dopo il 9 marzo.

E’ IN OGNI CASO UN FATTO IMPORTANTE CHE DEVE FAR RIFLETTERE.
PERCHE’ IL FATTO CHE LA RIVENDICAZIONE DELL’ “ATTENTATO” DEL 9 MARZO CI SIA COME MITTENTE IL WWF SPOLETO, NON COMPARE SUI GIORNALI CHE PUBBLICANO, SEPPURE CON MOLTO RITARDO, LA NOTIZIA, PUR ESSENDO STATI I DESTINATARI DELLE MISSIVE DI RIVENDICAZIONE, NON COMPARE NEGLI ATTI DEL PM, NON COMPARE NEGLI ATTI DEL GIP, MENTRE IN TUTTI E’ BEN EVIDENZIATO IL MITTENTE ( UNA PERSONA DI COLLEPEPE ), DELLA LETTERA DI MINACCE INVIATA ALLA LORENZETTI, E SI VIENE A SAPERE DI QUESTO SOLO NELLE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE DEL RIESAME ?
E PERCHE’ NEGLI ALLEGATI AGLI ATTI NON C’E’ ALCUNA FOTO DI QUESTE BUSTE CONTENENTI IL MITTENTE, MENTRE VE NE SONO IN ABBONDANZA PER QUANTO RIGUARDA LA BUSTA CONTENENTE I PROIETTILI INVIATI ALLA PRESEDENTE DELLA REGIONE DELL ’UMBRIA ?
PERCHE’ QUESTO COMPORTAMENTO AMBIVALENTE ?
PERCHE’ UN MITTENTE ( “ATTENTATO” 9 MARZO )RIMANE NASCOSTO E UN ALTRO ( LETTERA DI MINACCE ALLA LORENZETTI ) INVECE NO ?



Controinchiesta 3°parte


LA MADRE DI TUTTE LE ACCUSE

IL POTERE POLITICO, NELLA PERSONA DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE LORENZETTI , HA INQUINATO PROFONDAMENTE L’OPERAZIONE COSIDDETTA BRUSHWOOD.

Le pubbliche dichiarazioni di ringraziamento della Presidente della Regione Lorenzetti, al capo dei ROS che ha eseguito gli arresti del 23 ottobre su indicazione della magistratura, non sono le dichiarazioni di un soggetto neutro garante dell’ordine democratico, sono le dichiarazioni di persona direttamente interessata alla vicenda essendo stata la Lorenzetti destinataria della busta di minacce contenente due proiettili.
Questo fatto ha condizionato oggettivamente l’operato della magistratura e degli organi inquirenti.
Questo pesante intervento, di persona allo stesso tempo rappresentante al massimo livello delle Istituzioni Politiche Regionali e coinvolta nei fatti sottoposti ad indagine ha oggettivamente inquinato tutto il procedimento giudiziario. La detenzione senza prove, di Michele e Andrea ne è la dimostrazione più eloquente.
L’atteggiamento della magistratura che mai spiega nello specifico e nel merito le sue decisioni, ma si ferma a riconfermare le considerazioni dell’accusa, nell’ordinanza di arresto, nel riesame, e nel respingimento dell’istanza di scarcerazione ( dove addirittura Michele viene indicato sistematicamente come Fabiani Massimo, a dimostrazione del pressappochismo o per dir peggio del disinteresse per una valutazione attenta dei fatti ) sono cose che parlano di una solidarietà ad occhi chiusi tra i vari livelli di potere politico e giudiziario interessati alla vicenda.
In questo ultimo mese e mezzo, molti si sono domandati perché Michele e Andrea sono stati tenuti in carcere e gli altri ragazzi imputati sono ai domiciliari o a piede libero.
Per rispondere basta analizzare i fatti. Tutti i ragazzi arrestati il 23 ottobre sono accusati di aver costituito una associazione terroristica ( lo abbiamo già scritto più volte, una invenzione assoluta ), però solo due di essi restano in carcere. Non è quindi questa accusa gravissima, la più grave tra tutte, a determinare la continuazione della pena preventiva della carcerazione nella casa di reclusione.
Chi è accusato solamente di aver fatto delle scritte sui muri o di aver provocato danni non è più in carcere.
Restano in carcere solo coloro che sono accusati di aver inviato la lettera di minacce alla Lorenzetti, Michele e Andrea. Il forte condizionamento esercitato dalle prese di posizione del Potere Politico sulla vicenda, che va sottolineato si svolge in una regione di dimensioni provinciali, non può essere più evidente di così.
Peraltro i due amici, rappresentano due identità opposte, militante politico a tempo pieno Michele, il solo dei 5 del tutto estraneo ad ogni forma di partecipazione politica Andrea, il che esclude che sia stata la rilevanza politica dei ragazzi inquisiti la ragione prima in senso causale, del protrarsi della loro carcerazione.
Altri politici di primissimo piano, con loro affermazioni sui fatti nei corridoi del “Palazzo Regionale”, confermano lo scambio di informazioni con il Palazzo del Tribunale.
Il pregiudizio è perciò assolutamente evidente, palpabile, al punto da configurare le accuse specifiche in una dimensione gonfiata ad uso di una percezione pubblica aggravante ( e in questo senso hanno contribuito alcuni giornalisti, cosa di cui parleremo in successivi comunicati ).
Le dichiarazioni della politica e le parallele iniziative della magistratura sono state molto impegnative, ma le prove non ci sono: vengono ritenuti indizi,affinità lessicali, alterazioni semantiche, sillogismi
. Michele e Andrea quindi sono in carcere perché le accuse sono senza prove. La verità è che l’accusa si affanna a cercare di provare qualcosa attraverso una dura e illegittima carcerazione preventiva.
Gli indizi che vorrebbero Michele e Andrea colpevoli, sono una intercettazione telefonica in cui i due ragazzi parlano di soldi, concordemente emersi come tali nel corso degli interrogatori, individuati esattamente come assegni e comprovati da un precedente deposito di uno di essi presso la COOP di Spoleto e quelle che vengono giudicate affinità terminologiche tra i volantini siglati COOP – FAI.
In pratica nulla, neanche indizi, che sono notoriamente cosa diversa da affermazioni apodittiche ( ovvero affermazioni che per dimostrare la verità non ricorrono a dati empirici –fatti- ma usano solo il ragionamento ).
Questo il cuore dell’intercettazione
Andrea: “t’ho portato un regalo” – Michele: “che regalo m’hai fatto” – Andrea “soldi” – Michele “Soldi?” – Andrea “si! Tre o quattromila euro – Michele “ no, no Andre’…Andre’… - Questa discussione avvenuta il 15 agosto 2007 nasconderebbe secondo la fantasia di ROS e magistrati la consegna delle pallottole. E’ evidente che con questi sistemi siamo tutti in pericolo. Basta avere delle idee secondo gli apparati repressivi dello stato, sbagliate o pericolose, e ogni nostra parola può essere cifrata dai servizi a loro piacimento.
Le sottolineate dal magistrato, “corrispondenze terminologiche” tra il volantino di rivendicazione del tentato incendio del 9 marzo e quello che rivendica le minacce alla Lorenzetti. Questa acrobazia peraltro inutile, è la conferma della mancanza di qualsiasi prova in mano agli inquirenti.
L’esercizio è questo, il nulla che hanno in mano gli inquirenti li costringe a rimandare l’attenzione ai sillogismi e ai ragionamenti apodittici applicati alla vicenda del 9 marzo.
Episodio Lorenzetti, le prove non ci sono, però c’è il volantino di rivendicazione, un volantino che “assomiglia” concettualmente e lessicalmente a quello del 9 marzo. Ma anche per il 9 marzo non ci sono prove. Ma per attizzare un piccolo incendio in atto alle 6,50 del mattino quando gli operai sono già sul posto si è usato come innesco ( guarda caso ) il giornale, il Vicenza, del 17 febbraio. A Vicenza il 17 febbraio c’è stata la manifestazione contro la base militare americana Dal Molin, Michele e Andrea ci sono stati ( in realtà dall’Umbria siamo andati in almeno 300 ), la rivendicazione dell’incendio è di una sigla anarchica, Michele e Andrea sono individuati come anarchici ( in realtà Andrea non lo è affatto ), Michele e Andrea sulla base di questo sillogismo apodittico, vengono accusati di essere i responsabili dell’episodio del 9 marzo e per “affinità terminologiche” la responsabilità viene estesa all’episodio Lorenzetti.
Che si possa essere prigionieri sulla base di queste chiacchiere di pensiero è degno di un paese in cui il giustizialismo politico cancella ogni parvenza di democrazia attraverso soluzioni autoritarie che prescindono dalla verità.

Nel merito va detto che le indagini precedenti e successive agli arresti non è emerso nulla. Nelle indagini vi sono evidenti contraddizioni.
La data di spedizione della lettera.
Nella richiesta del PM e nell’ordinanza di arresto si dice che la busta con i proiettili alla Lorenzetti porti il timbro postale del 17 agosto 2007. La Polizia Scientifica di Perugia scrive invece in un suo verbale del 22 agosto: “presumibilmente, la data dell’8 agosto”. Poiché dalla fotocopia allegata agli atti risulta assolutamente incomprensibile la data dell’annullo postale, non si capisce come si sia arrivati ad indicare la data del 17 agosto. Va detto per opportuna conoscenza di tutti che Michele l’8 agosto si trova in Puglia e che le buste portano il timbro di Firenze dove converge anche la posta dell’Umbria, non certo quella della Puglia.
Sta di fatto che il 17 è successivo al 15, data dell’intercettazione in cui i due ragazzi parlano di soldi e che cifrata dai ROS diventano proiettili. Per funzionare l’accusa che Andrea porta i proiettili a Michele il 15 la spedizione della lettera deve collocarsi dopo quella data, se la lettera risulta spedita prima del 15 l’operazione semantica dei ROS si va a far benedire.
Il 15 Michele e Andrea parlano di soldi.
Durante gli interrogatori poi, sia Andrea che Michele dichiarano che ciò di cui si parla in quella discussione intercettata è una somma di 3000 euro in assegni, questo, non solo nella condizione di non poter comunicare tra loro, ma prima di aver potuto avere alcun contatto con gli stessi avvocati difensori. Il tutto raccontato con particolari molto precisi e dichiarando, Michele, che un precedente assegno, identico a quelli avuti quel giorno era stato depositato presso la COOP di Spoleto prima del 15 agosto e poi respinto in data 20 dello stesso mese perché non pagabile, come ha confermato in un successivo interrogatorio la stessa direttrice della COOP, che ha prodotto copia dello stesso assegno.
Altro che proiettili, il 15 Michele e Andrea nella discussione intercettata parlano proprio di soldi, e ciò conferma che chi li ha arrestati non ha in mano niente e che la natura della loro detenzione è politica.

Si ritorna perciò, inevitabilmente, alle domande della prima ora, quelle che sono venute alla mente di tutti, subito dopo gli arresti. Perché il generale Ganzer si è precipitato a mettere la propria faccia sull’operazione dei ROS di Perugia, pur percependone sicuramente il quadro rudimentale come le sue stesse dichiarazioni confermano.
Perché la Lorenzetti si è esposta con dichiarazioni immediate, tali nei contenuti, nei modi e nei toni, da indirizzare la gestione della vicenda lungo il binario della presunzione di colpa dal quale non riesce ad uscire.
Perché quindi l’operazione Brushwood nonostante l’assenza di prove sugli episodi che riguardano la COOP-FAI è stata fatta il 23 ottobre, incardinandola totalmente su quella che è la madre di tutte le accuse, ovvero la lettera di minacce alla Lorenzetti, come la carcerazione di Michele e Andrea dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio.
A chi serviva e per cosa in quel momento l’operazione Brushwood ?


Controinchiesta 4° parte
IL VERO OBIETTIVO DELL'OPERAZIONE BRUSHWOOD, ARRESTARE L'ATTIVITA' POLITICA DI MICHELE FABIANI.

LA COSTRUZIONE DELLA SCENOGRAFIA.
Basta leggere le prime pagine della RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, per farsi un'idea delle intenzioni politiche dei mandanti della cosiddetta operazione Brushwood.
Dopo una sommaria descrizione del piccolo incendio mattutino del 9 marzo, sono introdotti quelli che vengono chiamati "i significativi elementi che riconducono a Fabiani Michele e a Di Nucci Andrea". Una intercettazione telefonica in data 22 maggio, formalmente inserita a "provare" che Michele e Andrea sono stati nella città di Vicenza il giorno 17 febbraio alla manifestazione contro la Dal Molin., in considerazione del fatto che l'innesco per l'incendio sia consistito ( pensate un po' !) in una copia del giornale "Il Vicenza" del 17 febbraio.
In realtà i brani scelti delle intercettazioni riportate negli atti sono relative ad una intercettazione in cui si parla della manifestazione dell'Aquila contro il 41 bis per il successivo 3 giugno ( che nulla c'entra con Vicenza ) e una successiva, dello stesso giorno, in cui si parla sempre della manifestazione dell'Aquila, in cui si dice la frase: "sarà più dura come temi ma non sarà come quella di Vicenza", frase che se dovesse dimostrare che i due ragazzi spoletini sono stati a Vicenza, come chiunque conosce la lingua italiana capisce, non lo dimostra neanche.
Appare evidente quindi che questi brani servono solo a creare la
scenografia adatta a costruire i personaggi ( Michele e Andrea ); mentre per sapere se erano stati a Vicenza bastava chiederglielo, magari quando con la scusa della droga si sono inventati la prima perquisizione e Michele non è stato, così la sua casa, neanche perquisito, mentre in caserma gli sono state fatte domande solo di natura politica. Avrebbero saputo che erano stati a Vicenza così come altri, come minimo 500 umbri, noi compresi.
Anche il quotidiano La Nazione che ha parlato continuamente con gli stessi argomenti dei reparti speciali dei carabinieri e della magistratura, inserisce non casualmente notizie che ha avuto quello stesso giorno se non prima, che riguardano l'attività politica di Michele.-
--
Il 24 di ottobre, quindi scritto il giorno stesso degli arresti, il giornale fiorentino tra i tanti articoli di quel giorno su Brushwood, tra amenità e informazioni che in quel momento non avrebbe dovuto avere visto che non le avevano neanche gli avvocati dei ragazzi, scrive una cosa gravissima a firma di Erika Pontelli, che fa capire il senso di quello che stava succedendo più di tante altre cose. Elenca tra le "attività di eversione dell'ordine democratico" che segnano l'attività di Michele e Andrea. "L'adesione alle manifestazioni di lotta: da quelle contro il 41 bis davanti al carcere dell'Aquila a quella di protesta a Vicenza per l'ampliamento della base militare USA."
Un qualsiasi onesto cittadino si domanderebbe se siamo in Italia o nell'Argentina degli anni settanta.
Il giorno dopo il progetto repressivo e i veri obiettivi dell'operazione sono leggibili sullo stesso giornale, con gli articoli: I "viaggi" di Michele l'anarchico di Erika Pontelli e, Fabiani: la via filosofica alla rivoluzione di Ilaria Bosi.
Michele perciò è individuato fin dal primo momento come l'obiettivo da colpire.
Tutti i capi di imputazione che riconducono alla coop-fai sono privi di fondamento ma di questo abbiamo già parlato, ci interessa sottolineare invece l'accanimento pregiudiziale contro Michele che si sostanzia anche con l'attribuirgli ogni responsabilità, anche quando sono gli stessi inquirenti a dire che non ci sono prove, come ad esempio per il tentato danneggiamento del quadro elettrico del cantiere del cosiddetto "ecomostro", scrive il Pubblico Ministero: " Se è vero che per questo episodio non si è in possesso degli stessi schiaccianti elementi probatori per i fatti di cui ai punti predenti, è altrettanto inconfutabile l'esistenza di gravi indizi ( sufficienti in questa sede !!!???? ) che derivano dall'analogia dell'azione !!!????, e dall'omogeneità dell'obiettivo !!!???
Questo si chiama processo politico, processo alle idee, processo all'anarchia.
Ciò è ancor più avvalorato dagli stessi dati temporali, veri: " all' 1,45 del 24 luglio 2007, personale del comando dei Vigili del fuoco di Spoleto interveniva presso il cantiere edile denominato "La Posterna"…….."il 24 7 2007, ore 1;31,51 Michele risponde al telefono, a domanda di un suo amico risponde di trovarsi davanti al bar della festa dei Comunisti; in poche parole in 13 minuti e 9 secondi Michele sarebbe dovuto partire da via Matteotti, arrivare al cantiere distante oltre un chilometro ( è falso che sia poco distante dai giardini) saltare dentro, appiccare il fuoco, ripartire. Poi qualcuno si sarebbe dovuto accorgere dell'incendio, avvertire i vigili del fuoco, che sarebbero dovuti partire da Cortaccione e arrivare sul posto all'1,45. Chiunque conosce Spoleto sa che ciò non è, neanche lontanamente, possibile.
Oltre al dato fondamentale e inconfutabile, che Michele era con noi quella notte alla Festa dei Comunisti, come in tutti gli altri giorni della festa, fino a tardissima ora, almeno le tre di mattina.
Abbiamo riportato questo episodio non per dimostrare la verità contro un'accusa palesemente falsa, ma per dire di come si sono mossi gli inquirenti, nel loro "teorema" ogni tessera del puzzle deve stare nel posto stabilito, anche se è evidente che non c'entra. La logica è la solita. Tutto quello che è stato fatto contro i cantieri spoletini che hanno devastato l'ambiente deve essere attribuito a Michele, che le prove ci siano oppure no, non conta.
NELLE SENTENZE SI EVIDENZIA IL PERCHE' MICHELE E' IL SOLO AD ESSERE IMPRIGIONATO NEL SUPERCERCERE DI SULMONA IN REGIME DI EIV ( ALTO INDICE DI VIGILANZA ).
La colpa che emerge è avere personalità, cultura politica ( scritti, letture ), militanza politica.
Scrive il tribunale del riesame nella sentenza del 12 novembre 2007 il seguente teorema:
"Il tribunale ritiene in proposito che le indagini hanno fatto emergere l'esistenza di un gruppo sovversivo nella fase di esordio, caratterizzato da collegamenti con gruppi affini e dalla adesione al programma ideologico di tipo eversivo del movimento anarchico clandestino, che si richiama alle teorie dell'ideologo Alfredo Maria Bonanno."
"E' lo stesso Fabiani Michele che, nello scritto "Sperimentiamo l'Anarchia", cui è stata data ampia diffusione nei siti web del 'movimento', teorizza l'approccio'dinamico' e 'sperimentale' alla rivolta finalizzata alla totale trasformazione della realtà"……………………………………………………
"Per la realizzazione di tale programma eversivo il Fabiani ha aggregato intorno a se almeno tre coindagati ( Di Nucci, Polinori e Corrias ) dando vita di fatto ad un gruppo – seppure si ribadisce , organizzato in modo rudimentale – comunque adeguato alla realizzazione degli obiettivi avuti di mira, in considerazione non tanto dei mezzi a disposizione, quanto piuttosto dell'indiscusso ascendente culturale ed ideologico del Fabiani nei confronti degli altri indagati……………….."
"Si è inoltre evidenziato come lo stesso – in forza del suo "carisma" personale e del suo costante attivismo – sia da considerare il, vero e proprio centro propulsore del gruppo che va ad identificari nella sigla COOP-FAI, di cui appare contemporaneamente il fondatore e l'ideologo. Si richiama , sotto tale profilo, ancora una volta lo scritto " Sperimentiamo l'Anarchia", dove sono teorizzate le modalità dell'insurrezione anarchica, che dovrebbe raccogliere – dando loro un'esternazione in forma eclatante – i sentimenti diffusi di avversione verso il sistema di tutte quelle persone che non possono o non vogliono inquadrarsi in un partito armato."
"Occorre evidenziare poi che il Fabiani non ha palesato alcun intento collaborativo, avendo negato gli addebiti più gravi, e non ha dato alcun segno di voler sottoporre il suo operato ( neppure in riferimento alle condotte sostanzialmente ammesse ) ad un processo di rivisitazione critica e, tanto meno, di volersi dissociare dal ricorso al metodo violento per l'affermazione del progetto di sovvertimento dell'ordine politico, economico e sociale dallo stesso propugnato."
Sintetizzando: Secondo il Riesame del 12 novembre 2007 Michele e suoi compagni sono un gruppo eversivo all'esordio, rudimentale, che non ha mezzi a disposizione, ma che può aver fatto ciò di cui sono accusati per l'indiscusso ascendente culturale del Fabiani, per i suoi scritti, per le sue letture, per il suo costante attivismo. Per tutto questo e perché non confessa i reati di cui è accusato e non si pente delle sue idee, deve restare in galera.
E LE PROVE ? SIAMO AL PREGIDIZIO IDEOLOGICO ALLO STATO PURO. SIAMO AL PROCESSO ALLE IDEE.
NELLA NEGAZIONE DELL'ISTANZA DI REVOCA FABIANI MICHELE DIVENTA FABIANI MASSIMO.
Il GIP il 24 12, non si prende neanche pena di articolare il rigetto dell'Istanza di revoca della Difesa ma richiama i risultati del PM come superiori a quelli delle indagini della Difesa, indica come soluzione ai problemi dovuti all'isolamento il trasferimento in un supercarcere e giudica che il ruolo dell'indagato non appare in alcun modo sminuito anche per la particolare disinvoltura con cui si è difeso. Se l'umana e vibrante reazione di Michele negli interrogatori è rappresentabile nella rabbiosa reazione di chi innocente si vede accusato attraverso "indizi" privi di credibilità e a causa di un pregiudizio di idee, cosa dire della disinvoltura di chi lo giudica e lo indica negli atti, solo e ripetutamente come Fabiani Massimo ?
Da l'idea di una cosa già decisa comunque, di disattenta e rituale trascrizione del lavoro di altri. Se no quale altra spiegazione ?
L'APPELLO ALLA DECISIONE DEL GIP, DEL 16 FEBBRAIO: LA COMPLICITA' DEI PARENTI NELLE AZIONI DI MICHELE.
Il copione è lo stesso del primo riesame. Trascriviamo alcune frasi rivelatrici:
""Un gruppo organizzato seppure in modo rudimentale e privo di strutturazione verticistica – in conformità all'ideologia anarchica "……
"l'esistenza di numerosi e consolidati rapporti del Fabiani con altri (!!!!) esponenti dell'area anarchico insurrezionalista ( !?!?!? ) e della sinistra antagonista"……..
"E' lo stesso Fabiani Michele che nello scritto "sperimentiamo l'anarchia", cui è stata data ampia diffusione nei siti web del 'movimento' teorizza l'approccio 'dinamico' e 'sperimentale' alla rivolta finalizzata alla totale trasformazione della realtà'"……
"Gli appunti riassuntivi del contenuto di uno scritto di Alfredo Maria Bonanno, dal titolo, La Rivoluzione illogica".
"L'indiscusso ascendente ideologico esercitato dal Fabiani nei confronti degli altri indagati".
"In forza del suo "carisma personale e del suo costante attivismo- sia da considerare il vero e proprio centro propulsore del gruppo…… di cui appare contemporaneamente il fondatore e l'ideologo".
"lo scritto 'sperimentiamo l'anarchia' dove sono teorizzate le modalità dell'insurrezione anarchica….."
Sono frasi estrapolate dalla sentenza che nell'insieme copia precisamente quanto già scritto dal riesame.
Il salto di qualità i giudici d'appello lo realizzano nel penultimo capoverso della sentenza quando scrivono : " Le esigenze cautelari ravvisate e tuttora attuali, anche in questa fase, non possono essere salvaguardate con misure graduate rispetto a quelle della custodia inframuraria, anche in considerazione della comprovata inidoneità dei familiari (i quali si sono mostrati tutti, compresi i nonni, ben consapevoli, se non addirittura partecipi, delle azioni e delle "strategie difensive" del giovane) ad esercitare un valido controllo e a favorire un percorso di ripensamento da parte dell'odierno appellante.
Considerazioni analoghe verso i famigliari di un detenuto le abbiamo trovate solo in sentenze di Mafia e in quelle del Tribunale Speciale Fascista nel corso del ventennio.
QUESTO GIUDIZIO COME LO CHIAMIAMO ? E LA COSTITUZIONE DELL'ITALIA DEMOCRATICA ?
RIASSUMENDO, MICHELE E' PRIGIONIERO NEL SUPERCARCERE DI SUlMONA PERCHE':
1) Ha partecipato alle manifestazioni di Vicenza e dell'Aquila
2) Ha scritto "Sperimentiamo l'Anarchia"
3) Ha studiato il libro di Bonanno "La Rivoluzione Illogica"
4) Ha un forte ascendente culturale ed ideologico sui suoi amici
5) Ha intrattenuto rapporti con il mondo anarchico e antagonista
6) Perché (pure innocente), non confessa
7) Perché da Anarchico non si pente delle sue idee
8) Perché i parenti (compresi i nonni) sono partecipi delle sue azioni
LA DETENZIONE DI MICHELE ACCUSATO COME I SUOI AMICI CON IL 270 BIS HA QUINDI NATURA POLITICA. I FATTI SPECIFICI A FIRMA COOP-FAI, CHE DOVREBBERO SOSTANZIATRE IL TEOREMA SONO STATI INCOLLATI, COME PIU' VOLTE ABBIAMO DIMOSTRATO CON SILLOGISMI, RAGIONAMENTI APODITTICI, ALTERAZIONI SEMANTICHE E PRETESE AFFINITA' LESSICALI. INOLTRE NON ESSENDO MICHELE IL SOLO AD ESSERNE ACCUSATO, IL DIVERSO TRATTAMENTO CONFERMA LA NATURA POLITICA DELLA SUA DETENZIONE.
PER QUESTO TORNIAMO A CHIEDERE L'IMMEDIATA SCARCERAZIONE DI MICHELE E CHIEDIAMO AD OGNI UOMO LIBERO E DEMOCRATICO DI UNIRSI A QUESTA RICHIESTA.


CONTROINCHIESTA PARTE QUINTA

why Brushwood ?

DOCUMENTI FALSATI
ORARI ALTERATI
GIORNI INVENTATI

Michele protagonista della lotta contro l'ecomostro doveva essere per forza il responsabile dell'incendio all'ecomostro, per questo sono state scritte negli atti cose che sono risultate false.

Chi ha confezionato il pacco ?

DOCUMENTI FALSATI
E' SCRITTO NELLA RICHIESTA DI ARRESTO 23 ottobre 2008: Attentato del 24 luglio 2007 Alle ore 1,45 del 24 luglio 2007, personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto interveniva presso il Cantiere Edile denominato "La Posterna", sito in Spoleto, Via Interna delle Mura, per spegnere l'incendio del quadro generale dell'impianto elettrico. La combustione era stata provocata da ignoti mediante una bomboletta in metallo di piccole dimensioni contenente gas del tipo comunemente utilizzato per le ricariche degli accendisigari, rinvenuta in prossimità del luogo dell'incendio. L'involucro si presentava quasi completamente bruciato nella parte esterna e veniva sottoposto a sequestro dal Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri, che provvedeva a informare del fatto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.
E' SCRITTO NEL RAPPORTO DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPOLETO IL 24/7/2007: " Da un controllo effettuato nel punto arso con più intensità trovava un piccolo contenitore in metallo vuoto con l'etichetta non leggibile che da un controllo olfattivo risultava privo di qualsiasi tipo di odore, di conseguenza non si è riusciti a risalire ad un eventuale contenuto. Lo stesso era preso in consegna di carabinieri intervenuti sul posto e messo sotto sequestro. Infine si controllava il quadro elettrico generale installato nel lato sud del cantiere, dove si trovava il contatore sotto tensione in posizione ON (attivato) mentre il magnetotermico a protezione della linea interna il cantiere stesso in posizione off (disattivato). La recinzione non mostrava segni di scavalcamento.
La causa del sinistro è da attribuirsi a:
"Nell'area già ampiamente descritta non si è riusciti a risalire alle cause dell'innesco, il ritrovamento del contenitore di metallo, all'interno dell'area interessata dalle fiamme, avente una capienza di circa 150 centilitri non è riconducibile con certezza alla natura dell'evento. Lo stesso da un controllo effettuato in maniera olfattiva non mostrava odori da far pensare che all'interno era contenuto un liquido accelerante.

ORARI ALTERATI
SECONDO IL MAGISTRATO ( sempre richiesta di arresto del 23 ottobre 2007 ) "all'1,45 del 24 luglio 2007, personale del comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto interveniva presso il cantiere edile denominato "La Posterna"…. Il 24 7 2007, ore 1,31,51 Michele rispondeva al telefono, a domanda di un suo amico risponde di trovarsi davanti al bar della Festa dei Comunisti"
NEL RAPPORTO DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL 24 luglio 2007 - alla voce, dati intervento è scritto:
Chiamata: ore 1,27
Uscita dalla sede ore 1,28
Arrivo sul luogo ore 1,35

Uno spostamento di orario che potrebbe far pensare che e sia fatto apposta per cercare incastrare Michele,( oppure un errore, e allora si dice, scusi Michele Fabiani abbiamo sbagliato) che all'1, 31 minuti e 51 secondi bar della Festa dei Comunisti, quello che abbiamo detto sempre in tanti di noi che lo possono testimoniare, essendo con lui quella sera, e l'hanno già fatto.
Nonostante questo il GUP scrive nel rinvio a giudizio: Non risulta decisiva per escludere il coinvolgimento del Fabiani nell'episodio del 24 7 2007 la serie di verbali oggi prodotti, contenenti dichiarazioni di testi escussi con indagini difensive, dichiarazioni in gran parte generiche e in un caso da confrontarsi con le risultanze delle telefonate del Fabiani in orario pressoché coevo a quello della scoperta del fuoco presso il cantiere dell'Ecomostro.
Ovvero non prende in considerazione le testimonianza, ma soprattutto non considera e questo quanto di falso è contenuto nella richiesta di arresto per il capo d'imputazione relativo all'ecomostro, come lo stesso GUP lo definisce.
La domanda che si pone è a quale punto della catena investigativa, che parte con l'intervento del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Spoleto e arriva al Magistrato che accoglie la richiesta di arresto, sono stati falsati i dati dell'intervento dei Vigili del Fuoco, e ancora, visto che si tratta di una totale alterazione del Rapporto dei Vigili del Fuoco, che viene rovesciato nel suo opposto ( ciò che è certamente da escludere, diventa la causa dell'incendio ), la domanda si completa con: volontariamente ?


GIORNI INVENTATI
Un caso il falso sulla vicenda dell'ecomostro?

Il fatto non è isolato, dalla richiesta di arresto del 23 ottobre 2007 "Busta con 2 proiettili alla governatrice umbra Lorenzetti", a firma coop-fai, si legge: " La missiva affrancata con 2 francobolli di posta prioritaria del valore di 0,60 ciascuno reca l'annullo postale di Firenze CMP datato 17/08/07.
La questura di Perugia Divisione anticrimine scrive il 22 agosto 2007 " è presumibile la data dell'8 agosto 07"; la perizia del Dott. Marcello Conti per la difesa afferma "la data presumibilmente indicata è l'8 8 07", questo il 13 2 08. Il Dirigente delle Poste di Firenze, Longo Giusto interpellato dai ROS dei carabinieri scrive in data 25 10 2007: " Con riferimento al timbro riportato agli ingrandimenti fotografici si precisa che: a causa di un errato montaggio in fase di manutenzione e per il malfunzionamento del serra dischi, è avvenuto, durante l'uso, uno slittamento dei dischi stessi e pertanto non è possibile risalire alla data.
Allora il 17 agosto da dove vien fuori ? Perché è stata indicata quella data? Perché non viene presa in considerazione la Polizia scientifica che dice che la data presumibile è l'8. Noi la risposta ce l'abbiamo l'8 Michele era in Puglia, il 17 a Spoleto. Un altro pacco ? Chi ha indicato quella data e sulla base di quale dato di fatto, visto che tutti i dati di fatto di cui si è in possesso dicono tutt'altro ?
Sembra anche questa costruita su Misura per Michele. La data ha "camminato" verso il luogo dove si sarebbe dovuto trovare Michele per potergli attribuire la spedizione di una lettera che è passata per le poste di Firenze. Ma da dove è partita la data ?

L'IMPIANTO ACCUSATORIO COSI' ARRICCHITO, LASCIA PER USARE UN EUFEMISMO PERPLESSI, E L'ATTEGGIAMENTO GIUDIZIARIO CHE VI CORRISPONDE TOGLIE CREDIBILITA' ALLE ACCUSE, AL PUNTO CHE MEGLIO SI COMPRENDONO LE MOTIVAZIONI DI FATTI ASSURDI E ANACRONISMI AMPIAMENTE SPARSI NEGLI ATTI DI ACCUSA.

Ne ricordiamo qualcuno.

Perché se l'accusa associa sistematicamente la lettera di rivendicazione dell'incendio del 9 marzo con la lettera inviata alla Lorenzetti non viene tenuto in nessun conto che l'analisi della busta del 9 marzo fatto dalla scientifica dice che le impronte non sono di nessuno dei ragazzi accusati ?

Perché degli "ecoterroristi" avrebbero dovuto mettere dei mittenti fantomatici sulle buste di rivendicazione del 9 marzo e del 20 agosto, e in particolare l'indirizzo del WWF di Spoleto sulla prima rivendicazione, cioè una cosa mai vista e certamente non una pratica credibile per un qualsiasi attentatore, per quanto "scalcinato" possa essere.

Perché una qualsiasi persona onesta e di buon senso, dovrebbe credere possibile che una comunissima lettera contenente due voluminosi e pesanti oggetti di piombo, potesse passare dalle poste di Spoleto, transitare alle Poste di Firenze, lì essere timbrata, per poi arrivare alle Poste di Perugia, e finire sul tavolo della Lorenzetti, senza che alcuno si sia accorto del peso, e dell'affrancatura del tutto non corrispondente al peso.

Perché i ROS il 23 ottobre, dopo aver accusato Andrea di aver portato i proiettili dall'Albania cercano armi a casa di Fabrizio, per poi abbandonare la prima fantasia e scagionare del tutto il secondo.

Perché se Andrea dice a Michele ti ho portato 3 o 4000 euro, dovrebbe essere credibile l'alterazione semantica operata dai ROS che "traducono ", 3 o 4000 euro in 3 o 4 proiettili

Perché 4 ragazzi, alcuni dei quali neppure si conoscono, dovrebbero essere una associazione terroristica, senza che in tutta l'inchiesta si trovi un'arma, un covo, un finanziatore, un attentato degno di questo nome, ne danni a Istituzioni dello Stato.

Sono solo alcuni dei perché mai spiegati, perché inspiegabili, con cui è intessuta la trama che dovrebbe sostenere il teorema Brushwood.
Si potrebbe continuare a lungo ma non serve, il lavoro fatto dagli inquirenti è già sufficientemente chiaro.
Il caso Brushwood dice che non c'è giustizia in Italia ma arbitrio giudiziario, lo sapevamo, la sentenza del GUP di Perugia che non tiene in alcun conto la realtà dei fatti, lo conferma.

Abbiamo messo a confronto due sentenze di due GUP, emesse nel giro di un mese, o poco più, su gruppi anarchici ( o ritenuti tali, è il caso di Spoleto ) accusati di essere degli anarchici-insurrezionalisti. Da questo confronto emerge senza dubbio alcuno l'assoluta arbitrarietà dei giudici di Perugia.

Perugia 29 9 2008 Pisa 19 8 2008
Una sentenza che si arrampica sugli Una sentenza che si basa sul diritto
specchi. Internazionale.
Sentenza del GUP di Perugia Ricciarelli del 29 settembre 2008con cui si rinviano a giudizio, Michele, Andrea, Damiano e Dario, per il 270 bis. Sentenza del 19 agosto 2008 del GUP di Pisa, di non rinvio a giudizio per il 270 bis di 12 giovani, accusati di reati specifici.
L'accusa nei confronti dei 4 ragazzi ventenni di Spoleto.
a) delitto di cui all'art. 270 bis c.p., perchè costituivano, organizzavano o comunque vi partecipavano, un gruppo di ispirazione "anarchico-insurrezionalista" denominato COOP-FAI-CONTRO OGNI ORDINE POLITICO aderente alla "FAI-Federazione Anarchica Informale", proponendosi il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Programma attuato mediante la commissione di più delitti di propaganda ed apologia sovversiva, minaccia aggravata a P.U., danneggiamenti anche seguiti da pericolo di incendio, detenzione illegale di munizionamento per arma comune da sparo e procurato allarme, azioni rivolte nei confronti di rappresentanti delle Istituzioni dello Stato italiano e contro vari obiettivi pubblici e privati. L'accusa nei confronti dei 12 giovani, mediamente trentenni, di Pisa.
a) del reato p. e p. dell'art. 270 bis, c. 1 c.p. perché, formando tra di loro uno specifico "gruppo di affinità" con l'intento di realizzare in modo occulto "azioni dirette" violente, costituivano, organizzavano e finanziavano un'associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico, mediante la commissione di più delitti di fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi di danneggiamenti e di attentati dinamitardi e incendiari diretti a danneggiare impianti di pubblica utilità e segnatamente di energia elettrica e di telefonia mobile, caserme dei carabinieri, uffici comunali, agenzie di lavoro interinale, cantieri edili ed esercizi commerciali, secondo uno specifico w concreto programma insurrezionali sta da attuarsi prevalentemente nella regione Toscana ma anche in varie parti del territorio nazionale, nonché in Spagna ( Barcellona), in sintonia e in collegamento con altri gruppi anarchici aventi analoghe finalità eversive operanti in altre regioni del territorio dello Stato. In Pisa e altrove dal luglio 2004 con permanenza.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO.
Ed invero, sullo sfondo di un'attività delittuosa, sfociata in attentati e operazioni di vario impatto, attribuibili alla c.d. Federazione Anarchica Informale, che si sostanzia di una multiforme galassia, connotata da numerose sigle e tuttavia e tuttavia capace di esprimere una propria progettualità e di redigere documenti attestanti la propria operatività e le proprie finalità, si rileva che Fabiani è risultato in possesso di documenti riconducibili all'ideologo Bonanno ed è il risultato a sua volta autore di scritti che rilanciano una progettualità sostanzialmente sovrapponibile, fatta di operazioni mirate non necessariamente di alto profilo ma anche se del caso, minime, comunque capaci di additare degli obiettivi di rilievo locale o nazionale intorno ai quali raccogliere un progressivamente crescente consenso e una parimenti crescente adesione operativa.
In particolare vengono in evidenza a tale riguardo i c.d. gruppi di affinità, nutriti da rapporti solidaristici prima di tutto amicali, destinati ad ulteriormente a cementarsi nel perseguimento di obiettivi non solo teorici ma anche pratici, funzionali al sovvertimento del sistema, inteso sia in senso economico-sociale, sia in senso più squisitamente politico-costituzionale.
Gli obiettivi riguardano così le problematiche di tipo sociale e ambientale nonché quelle di tipo istituzionale, riferibili in particolare alla gestione dell'ordine e della sicurezza nonché alle scelte politiche fondamentali di enti di rilievo costituzionale..
Ed in tale prospettiva si preconizza da un lato e si sceglie operativamente dall'altro l'uso della violenza e della minaccia, nel presupposto della mancanza di limiti validamente opponibili all'attuazione della propria progettualità socio-istituzionale.
Nel caso di specie proprio nel rapporto tra gli scritti del Fabiani e il contenuto dei volantini o delle lettere di rivendicazione si coglie quel profilo in altre sedi non percepito e non percepibile, cioè il raccogliersi di un gruppo di soggetti, già uniti da vincoli di reciproca solidarietà, intorno ad un progetto implicante la violenza, al punto da postulare una sua progressione verso l'accelerazione della lotta armata, come tale evocata nella lettera inviata alla Presidente Lorenzetti.
Ciò posto, le efficaci argomentazioni critiche della difesa del Fabiani e quelle altrettanto pregevoli della difesa Di Nucci relative al rapporto tra azione e struttura ed a quello tra natura delle azioni e finalità eversive risultano concretamente superabili, in ragione della coesione che l'attuazione del progetto - sia pure in forme minime, e peraltro all'evidenza progressive, verso obiettivi, che si dichiarano via via più arditi e seri, finisce per rilevare, sottolineando quella rudimentale organizzazione di persone che è alla base di esso.
In altre parole può dirsi che in questa fase siano ravvisabili gli elementi costitutivi di una rudimentale associazione eversiva, inquadrabile nel disposto dell'art. 270 bis cp, in quanto intorno al Fabiani e alla sua anche dichiarata progettualità si muovono altri soggetti in stretto contatto con lui, che intervengono in fasi cruciali, tutte aventi una connotazione politico-operativa e dunque valutabili da un lato alla stregua di quanto nella stessa lettera di rivendicazione inviata alla Presidente Lorenzetti si legge, cioè l'essere quell'episodio inseribile in una scia di altri episodi non specificamente rivendicati, ma attribuibili ( why ?)alla stessa sigla, che si accinge peraltro ad accelerare sul versante dell'utilizzazione della violenza.
Tutti gli episodi a mano a mano emersi d'altro canto, seppure di gravità talvolta modesta, additano gli obiettivi (istituzioni centrali o locali, centri di interesse economico e strutture al servizio di tali interessi ) e dunque pongono la meta del sovvertimento.
Ed allora l'operatività, che si cementa intorno ad una sigla, ad un progetto e ad un gruppo, ben può dirsi quella di una struttura associativa del tipo corrispondente alla contestazione subA).



LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI NON RINVIO A GIUDIZIO.
Occorre ricordare che al GUP è rimessa una valutazione prognostica sull'idoneità degli elementi raccolti dal PM a condurre, in termini di alta probabilità, ad una pronuncia di condanna. Dunque non un giudizio di merito, ovvero concernente la responsabilità degli imputati, ma soltanto una verifica della consistenza dell'accusa orientata al dibattimento, il GUP valuta quindi la pretesa accusatoria relativamente alla sua possibile evoluzione dibattimentale.
Orbene, ritiene questo Giudice che gli elemeti acquisiti siano insufficienti a a sostenere l'accusa in giudizio relativamente all'ipotesi del delitto associativo così come contestato al capo A dell'imputazione: per giurisprudenza costante, l'art. 270 bis c.p. è norma diretta a proteggere l'ordinamento costituzionale italiano, talché è necessario che la finalità di terrorismo e di eversione dello Stato si ponga in modo diretto nella materialità del comportamento associativo e nell'intenzione di partecipi all'associazione: ne consegue che l'assenza di entrambi ovvero uno degli elementi richiamati si risolve nella mancanza della qualità dell'associazione, come configurata dall'art. 270 bis c.p.. Il reato in esame, inquadrato nella categoria dei delitti a pericolo astratto, richiede dei comportamenti idonei ad offendere in concreto il bene tutelato, pertanto la mera intenzione proclamata di sovvertire l'ordinamento dello Stato non è idonea a far ritenere sussistente la fattispecie in questione, anche nelle ipotesi in cui gli aderenti all'associazione commettano illeciti penali di natura violenta, ma di per se inidonei a cagionare quel pericolo per l'ordinamento democratico tutelato dall'art. 270 bis c.p.
Nel caso di specie l'esito delle indagini preliminari non consente di ricondurre la condotta degli imputati nell'alveo della norma richiamata, non soltanto perché non è teorizzato il sovvertimento dell'ordine dello Stato nei proclami e negli scritti del gruppo, ma anche perché le condotte attribuite loro - relativamente alla perpetrazione dei delitti cd fine , hanno avuto sempre di mira, sempre che se ne provasse la sussistenza, beni di natura privata o comunque appartenenti ad Enti situati in zone circoscritte, ma non certo organi, istituzioni di portata nazionale la cui incolumità e normalità di funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell'ordine democratico italiano.
Sotto questo profilo lo svolgimento di un pubblico processo non potrebbe condurre verosimilmente ad una pronuncia di condanna relativamente al reato previsto dall'art. 270 bis c.p., proprio per quanto emerso dalle indagini preliminari. La finalità del terrorismo consiste nell'incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, miranti a scuotere la fiducia nell'ordinamento e indebolirne le strutture ( Cass.sez. I 87/176946; si veda inoltre la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n° 164, che individua come compiuti " per finalità di terrorismo" gli atti " diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali del paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono attentati alla vita e all'integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. Decisione consiglio CEE 22/6/2002 num.164 ).
Non pare che gli atti di investigazione possano ricondurre l'attività attribuita agli imputati in un ambito come quello sopra descritto. Se infatti non può sottacersi la netta contrapposizione ideologica antistatale propugnata dagli appartenenti il gruppo, è altrettanto evidente che nei proclami e comunque negli scritti attribuiti agli imputati non si prospettano azioni contro gli organi dello Stato e risulta, per contro, che le azioni di danneggiamento asseritamente compiute dagli imputati hanno avuto di mira cose, non persone, ed hanno prodotto effetti dimostrativi o, al più, danni circoscritti ai singoli obiettivi presi di mira. Più realisticamente l'opposizione alle politiche governative nel campo economico-sociale attuate dagli imputati con modalità e toni che possono non essere condivisi vanno ricondotte ad un movimento dichiaratamente anarchico, ma non è fondatamente sostenibile che il gruppo si sia posto tra i suoi obiettivi quello della lotta armta per fini sovversivi, non essendo emersi dalle indagini elementi chiari ed univoci sul punto.
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzata che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata all'idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell'associazione (Cass.sez.I.n°34989 del 10 7 2007).
Nella vicenda in esame non vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio relativamente all'esistenza di una struttura organizzata idonea ad attuare un progetto sovversivo: non vi è prova della disponibilità di mezzi economici proporzionati allo scopo, mentre l'uso da parte di singoli delle proprie autovetture, delle rispettive case di abitazione o di altri beni personali non costituiscono l'indice rivelatore dell'esistenza di una struttura organizzata, trattandosi piuttosto di beni nella disponibilità dei singoli, il cui impiego può aver coinvolto anche gli appartenenti al gruppo anarchico in virtù del legame ideologico che li accomuna. Emerge per contro dalle indagini la fragilità strutturale del gruppo anarchico e la sua ridotta capacità operativa , caratteristica questa che contraddistingue i gruppi anarchici ed esclude nel caso di specie la capacità di supportare l'attuazione di un impegnativo programma criminoso, quale è rappresentato dall'eversione dell'ordine dello Stato, tenuto conto altresì dell'esiguo numero dei partecipanti, individuati semplicemente dalla frequentazione del gruppo anrchico più volte menzionato.
Vi sono dunque i presupposti per l'adozione di una sentenza ex art. 425 co 3 cpp nei confronti di tutti gli imputati a prescindere dal ruolo assunto da ciascuno, per essere gli elementi acquisiti inidonei o insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio relativamente al reato associativo per come contestato.

Si evidenzia da queste due sentenze, senza alcuna possibilità di equivoco, l'approccio giuridicamente opposto che non da credibilità alcuna alla sentenza di Perugia.
Per il giudice di Pisa i 12 giovani accusati: di commissione di più delitti di fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi di danneggiamenti e di attentati dinamitardi e incendiari lo svolgimento di un pubblico processo non potrebbe condurre verosimilmente ad una pronuncia di condanna relativamente al reato previsto dall'art. 270 bis c.p., proprio per quanto emerso dalle indagini preliminari. La finalità del terrorismo consiste nell'incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, miranti a scuotere la fiducia nell'ordinamento e indebolirne le strutture ( Cass.sez. I 87/176946; si veda inoltre la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n° 164, che individua come compiuti " per finalità di terrorismo" gli atti " diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali del paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono attentati alla vita e all'integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. Decisione consiglio CEE 22/6/2002 num.164 ).
. Se infatti non può sottacersi la netta contrapposizione ideologica antistatale propugnata dagli appartenenti il gruppo, è altrettanto evidente che nei proclami e comunque negli scritti attribuiti agli imputati non si prospettano azioni contro gli organi dello Stato e risulta, per contro, che le azioni di danneggiamento asseritamente compiute dagli imputati hanno avuto di mira cose, non persone, ed hanno prodotto effetti dimostrativi o, al più, danni circoscritti ai singoli obiettivi presi di mira. Più realisticamente l'opposizione alle politiche governative nel campo economico-sociale attuate dagli imputati con modalità e toni che possono non essere condivisi vanno ricondotte ad un movimento dichiaratamente anarchico
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzata che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata all'idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell'associazione (Cass.sez.I.n°34989 del 10 7 2007).
Nella vicenda in esame non vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio relativamente all'esistenza di una struttura organizzata idonea ad attuare un progetto sovversivo: non vi è prova della disponibilità di mezzi economici proporzionati allo scopo
.Emerge per contro dalle indagini la fragilità strutturale del gruppo anarchico e la sua ridotta capacità operativa , caratteristica questa che contraddistingue i gruppi anarchici ed esclude nel caso di specie la capacità di supportare l'attuazione di un impegnativo programma criminoso, quale è rappresentato dall'eversione dell'ordine dello Stato, tenuto conto altresì dell'esiguo numero dei partecipanti, individuati semplicemente dalla frequentazione del gruppo anarchico più volte menzionato.

SECONDO IL GIUDICE DI PERUGIA per i 4 ragazzi di Spoleto, accusati di un: "Programma attuato mediante la commissione di più delitti di propaganda ed apologia sovversiva, minaccia aggravata, danneggiamenti anche seguiti da pericolo di incendio, detenzione illegale di munizionamento per arma comune da sparo e procurato allarme", attraverso una organizzazione che lo stesso GUP definisce "rudimentale di persone", con operazioni mirate non necessariamente di alto profilo ma anche se del caso, minime e di gravità modesta, parole dello stesso GUP di Perugia.
Sono: ravvisabili gli elementi costitutivi di una rudimentale associazione eversiva, inquadrabile nel disposto dell'art. 270 bis cp, in quanto intorno al Fabiani e alla sua anche dichiarata progettualità si muovono altri soggetti in stretto contatto con lui, che intervengono in fasi cruciali, tutte aventi una connotazione politico-operativa e dunque valutabili da un lato alla stregua di quanto nella stessa lettera di rivendicazione inviata alla Presidente Lorenzetti si legge, cioè l'essere quell'episodio inseribile in una scia di altri episodi non specificamente rivendicati, ma attribuibili alla stessa sigla, che si accinge peraltro ad accelerare sul versante dell'utilizzazione della violenza.
Tutti gli episodi a mano a mano emersi d'altro canto, seppure di gravità talvolta modesta, additano gli obiettivi (istituzioni centrali o locali, centri di interesse economico e strutture al servizio di tali interessi ) e dunque pongono la meta del sovvertimento.
Ed allora l'operatività, che si cementa intorno ad una sigla, ad un progetto e ad un gruppo, ben può dirsi quella di una struttura associativa del tipo corrispondente alla contestazione subA

Insomma, per il GUP di Perugia sono eversori dell'ordine democratico "anche" coloro che sono uniti da "rapporti solidaristici prima di tutto amicali",( ricordiamo che Andrea di fatto non conosce né Damiano né Dario e viceversa, e i giudici lo sanno al punto che non c'è accusa che li accomuni, quindi non esiste neanche rapporto amicale ) per quello di Pisa sono eversori invece coloro che compiono azioni criminose indiscriminate, come attentati alla vita, sequestri di persona, dirottamenti, come tutta la città di Spoleto aveva capito fin dal primo istante.
Per il GUP di Pisa 12 sono pochi per una associazione sovversiva, per quello di Perugia 4 vanno bene.

Ma la Giustizia dove sta ?






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