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RICORSO IN CASSAZIONE
Giovanni Esposito Fariello
Studio Giuridico Penale
Prof. Avv. Giovanni Esposito Fariello
docente nell'Università di Napoli
patrocinante in Cassazione
Avv. Guido De Maio
Avv. Annalisa Mancini
Avv. Nicola Erminio Paone
Avv. Francesco Maria Amodeo
Ill.mo Sig. Presidente
E Sigg.ri Consiglieri
Corte di Cassazione
sezione I penale
I sottoscritti Avv.ti Vittorio Trupiano e Giovanni Esposito Fariello, difensori di fiducia di Fabiani Michele nel proc. pen. n° 002073/08 R.G.Cass., la cui udienza è fissata per il giorno 22 aprile 2008, con il presente atto prospetta motivi nuovi, ad integrazione del ricorso già ritualmente proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia in data 12/11/2007 (motivazione depositata in data 17/11/2007).
• Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sì come emerge dal testo del provvedimento impugnato e dalle ulteriori risultanze processuali specificamente indicate, in ordine all’accertamento della ricorrenza, nella vicenda in questione, di profili di gravità indiziaria circa la riferibilità dei ritenuti reati-fine al Fagiani, anche in relazione alle prospettazioni al riguardo effettuate nelle memorie difensive depositate in sede di riesame. Conseguente configurabilità dei medesimi vizi in punto di individuazione dei profili di gravità indiziaria concernenti il reato di cui all’art. 270 bis c.p. [rif. norm. art.606, co. 1, lett. b) - e) c.p.p., in relazione agli art. 270 bis c.p. e 273 c.p.p.]
Il G.i.p. ed il Tribunale del Riesame hanno ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al Fabiani per il reato di associazione con finalità di eversione dell’ordine democratico, nonché per una serie di illeciti ritenuti attuativi della finalità medesima, previsti ai capi b) e seguenti della contestazione mossa. Nel giudizio de libertate l’attenzione è stata catalizzata proprio su tali ultimi episodi, con particolare riguardo al profilo della riferibilità degli stessi all’odierno ricorrente, di poi valutando la ricaduta della ritenuta ascrivibilità dei medesimi al Fabiani sul piano dell’ipotizzato reato associativo. Per ragioni espositive, pertanto, si seguirà lo stesso percorso scelto dai giudici precedenti, rinviando al successivo motivo di ricorso le doglianze concernenti in maniera esclusiva il reato di cui al capo a)
dell’imputazione. D’altra parte, attesa la metodologia verificativa seguita nell’ordinanza in questa sede impugnata, le critiche che verranno mosse al percorso logico-argomentativo con cui si è ritenuto di individuare nel Fabiani un soggetto gravemente indiziato della commissione degli episodi asseritamente qualificabili come reati-fine della struttura associativa, hanno una specifica cogenza anche con riguardo ai profili di gravità indiziaria relativi alla configurabilità di un’associazione per delinquere in ipotesi d’accusa facente capo all’odierno ricorrente.
Ebbene, si avrà modo di constatare che, con riguardo ad alcune contestazioni relative ai reati-fine (ci si riferisce ai capi b), e), g) dell’imputazione), la riconducibilità delle stesse al Fabiani, sia pure nei termini della gravità indiziaria, è stata accertata in maniera insoddisfacente. Infatti, il G.i.p. prima ed il Tribunale del Riesame poi si sono limitati ad effettuare una elencazione degli indizi che condurrebbero all’odierno ricorrente, senza armonizzarli in un iter logico-argomentativo coerente, ovvero omettendo alcuni passaggi verificativi da cui non può che dipendere la linearità e la completezza del percorso indiziario in forza del quale il fatto sarebbe da ascrivere alla responsabilità del Fabiani. L’impressione è che si sia individuato un soggetto qualsiasi per dare una risposta alla pressante esigenza di porre in evidenza la presenza delle Istituzioni e la efficienza delle stesse, forzando alcuni episodi di minima importanza che più direttamente lo coinvolgerebbero ed ascrivendogli una serie di ulteriori e più gravi accadimenti, in forza della vicinanza ideologica del medesimo ad ambienti contigui a quelli in cui questi ultimi sarebbero gemmati.
Partendo dall’episodio descritto al capo b) dell’imputazione, la riferibilità dello stesso al Fabiani è stata ritenuta, in sostanza, per il fatto che sul luogo dell’accadimento è stata rinvenuta una copia del giornale a tiratura esclusivamente locale “Il Vicenza” del 17/2/07 ed altresì perché per appiccare il fuoco sarebbe stato utilizzato alcool per uso domestico acquistato al supermercato Eurospin. Ebbene, tali elementi condurrebbero al Fabiani, perché egli il 17/2/07 si trovava a Vicenza per partecipare alla ben nota manifestazione di protesta contro l’ampliamento della base militare statunitense ivi presente; perché, ancora, in una conversazione intercettata a mesi di distanza dall’accadimento egli avrebbe asserito che preferisce fare la spesa all’Eurospin anziché alla Coop.
E’ evidente la mancanza di risposte alle pur citate doglianze difensive, ma è altresì evidente l’esistenza di un salto logico nel meccanismo inferenziale fatto proprio dai Giudici del Riesame. Chè non è detta la ragione per cui l’ontologica ambiguità e plurivocità degli indizi in questione sia superata nel caso di specie e porti indefettibilmente ad identificare nel Fabiani l’autore del crimine in oggetto, risultando incompatibile con altre ipotizzabili modalità di svolgimento dei fatti, sia pure con la minore intensità valutativa propria della verifica della gravità indiziaria. Come dire che un qualsiasi altro manifestante vicentino che abbia preso un giornale distribuito gratuitamente e che faccia la spesa all’Eurospin potrebbe essere l’autore del reato di cui si discorre, sicchè non è dato comprendere perché debba esserlo l’odierno ricorrente.
Né vale richiamare l’intercettazione ambientale di alcuni mesi dopo, nella quale il Fabiani pronuncia la frase “La Coop siamo solo noi”, per rinvenirvi la conferma della paternità del documento di rivendicazione dell’episodio criminoso di che trattasi. Un riferimento del genere, infatti, per operare nel senso auspicato dall’ordinanza impugnata, in termini di convergenza con gli elementi poc’anzi citati nel riferire l’accadimento al Fabiani, necessiterebbe di puntualizzazioni che non sono state svolte. La loro mancanza si riflette inevitabilmente sulla tenuta logica della motivazione, sotto il profilo dell’idoneità del dato fattuale in questione a corroborare il percorso inferenziale svolto dai Giudici del Riesame. In particolare, non si è tenuto conto del fatto che l’intercettazione ambientale citata è di due mesi successiva al fatto descritto al capo b) dell’imputazione e che le parole “sospette” vennero usate nel corso della conversazione con il passeggero dell’auto del Fabiani in funzione canzonatoria del noto spot televisivo, per programmare un’azione di danneggiamento poi non realizzata (v.pag. 34 ord. G.i.p.). Sicchè ci si chiede in base a quale ragionamento si è ritenuto di voler leggere in essa una rivendicazione di paternità di fatti illeciti.
A ciò si aggiunga che lo stesso volantino di rivendicazione dell’episodio criminoso in questione autorizzava chiunque ad utilizzare la sigla Coop per compiere “gesti di ribellione” (pag. 17 ord. G.i.p.). Sicchè non si comprende per quale ragione da una episodica conversazione intercettata si sia desunta la esclusività della utilizzazione della sigla de qua per un accadimento passato, senz’altro ben noto a soggetti che non si nega vicini a certi ambienti per quel che attiene al contenuto “autorizzatorio” del volantino di rivendicazione.
Non c’è bisogno di spendere molte parole per sottolineare che l’ulteriore elemento costituito dal messaggio di solidarietà nei confronti del Fabiani non ha, nell’economia espositiva del provvedimento impugnato, alcun collegamento specifico con l’oggetto della verifica compiuta, atteso che trovava la sua scaturigine in un altro accadimento, la perquisizione subita dal Fabiani nell’ambito dell’attività di indagine tesa ad accertare le responsabilità per il reato di che trattasi.
Così come illogico è voler argomentare la riferibilità del reato medesimo al ricorrente in forza di una pretesa somiglianza contenutistica e stilistica tra il testo del volantino di rivendicazione ed il documento programmatico redatto dal Fabiani in seno al gruppo di difesa dell’ambiente di Spoleto (pag. 23 ord. G.i.p.). In entrambi, infatti, si fa riferimento a vicende – quali le proteste ambientaliste nella Regione Umbria- che notoriamente e per quel che emerge dalla stessa ordinanza di custodia cautelare coinvolgevano un gran numero di persone, di varie estrazioni ed ideologie.
Passando all’episodio di cui al capo e) dell’imputazione, è invero piuttosto singolare il percorso argomentativo che spingeil Tribunale del Riesame a riferirlo al Fabiani. Brevemente, si afferma che egli nelle sue conversazioni fa più volte riferimento al progetto di parcheggio in via di realizzazione nel cantiere cd. La Posterna, qualificandolo un “ecomostro” e criticandolo anche con toni accesi; che la notte in cui venne attuato l’attentato incendiario era in corso una festa cui il Fabiani aveva preso parte; che l’obiettivo era oggetto delle proteste del gruppo ambientalista e, quindi, potenziale oggetto delle azioni della Coop; che, pertanto, l’odierno ricorrente avrebbe commesso l’episodio criminoso di che trattasi, perché dal luogo della festa dei comunisti cui egli aveva preso parte il cantiere danneggiato è raggiungibile a piedi (sic!).
E’ fin troppo manifesta l’illogicità di un tale argomentare. Verrebbe da dire che esso è ai limiti dell’accettabilità, in un sistema penale basato sul principio di personalità della responsabilità penale. Invero, se si pensa che, assai verosimilmente, il Fabiani non era l’unico partecipante alla festa, pur a voler dare per scontato quel che i giudici avrebbero dovuto spiegare, cioè che l’attentatore era tra i partecipanti alla festa, è ben evidente che la motivazione della ascrivibilità del fatto all’odierno ricorrente poggi esclusivamente sul suo atteggiamento critico –anche, perché no, aspramente tale- nei confronti dell’opera in corso di realizzazione. Né soccorrono la pretesa appartenenza del Fabiani alla Coop e l’omogeneità dell’obiettivo con quello già colpito nell’ipotesi d’accusa di cui al capo b) dell’imputazione. Invero, in primo luogo è tutta da dimostrare la sussistenza del reato di cui all’art. 270 bis c.p., evocata con un suggestivo meccanismo di verifica circolare. Di poi, nei riguardi del dato dell’omogeneità è sufficiente richiamare quanto detto in precedenza circa la larga condivisione nella popolazione locale delle proteste contro gli attacchi all’integrità del paesaggio naturale in atto nella Regione Umbria, in mancanza di una specifica rivendicazione del gesto, a differenza di quanto accaduto per l’episodio criminoso passato in rassegna precedentemente. Peraltro, dalla stessa lettura dell’ordinanza applicativa e del provvedimento del Tribunale del Riesame, emerge chiaramente che nel corso della stessa festa dei comunisti v’era stato un dibattito pubblico di sensibilizzazione alla tematica, cui aveva preso parte lo stesso Fabiani.
Si aggiunga che la citata omogeneità di obiettivi ed azioni non è stata ritenuta sufficiente ad acrivere al Fabiani l’episodio di cui al capo f) dell’imputazione. Sicchè, a ben vedere, in forza di una lettura dell’ordinanza impugnata che voglia essere rispettosa della logica argomentativa in essa utilizzata, dovrebbe dedursene che l’elemento decisivo per riferire l’accadimento di cui al capo e) dell’imputazione al ricorrente è costituito…dall’aver egli partecipato ad un dibattito nel corso della festa e dall’essersi ivi trattenuto fino a notte inoltrata! Non c’è davvero bisogno di esplicitare ulteriormente il vizio motivazionale dedotto in epigrafe.
Per quel che attiene alla riferibilità al Fabiani dell’episodio descritto al capo g) dell’imputazione, essa è stata ritenuta, in sostanza, sulla base dell’asserita sovrapponibilità stilistica e lessicale tra la lettera di rivendicazione ed il volantino redatto per la stessa finalità in relazione all’attentato incendiario al cantiere Zaffini (capo b) dell’imputazione); del riferimento, nella medesima lettera, ad altri episodi di protesta, sia pure non rivendicati dalla Coop, per rispetto nei confronti dei “compagni di battaglia” che avevano ritenuto di non dover aderire ad essa (pag. 6 ord. riesame); delle intercettazioni ambientali effettuate nell’auto del Fabiani, nelle quali si parlerebbe della cessione dei due proiettili inesplosi poi inviati alla Presidente della Regione Umbria.
Partendo da quest’ultimo aspetto, non può che sottolinearsi l’assoluta gratuità delle affermazioni per cui, nelle conversazioni intercettate (si vedano le pagg. 57-57 dell’ordinanza del G.i.p.), si farebbe riferimento a proiettili, in mancanza di una specifica esplicitazione delle ragioni per cui il riferimento ai soldi in esse contenuto fosse da intendersi in funzione dissimulatoria della realtà. Né sul punto è dato rinvenire un’appagante risposta nell’ordinanza dei Giudici del Riesame che, incomprensibilmente, hanno ritenuto la circostanza per la quale il regalo menzionato nelle conversazioni intercettate farebbe riferimento al denaro introdotta per la prima volta dagli indagati in sede di interrogatorio di garanzia, laddove essa emergeva già dai dialoghi captati nell’auto del Fabiani. Singolare è, poi, l’argomentazione per cui, non essendo stata trovata traccia degli assegni in cui il “regalo” sarebbe consistito, l’unica spiegazione plausibile del riferimento al regalo medesimo ed ai soldi debba ritenersi quella per cui si tratterebbe, in realtà, dei proiettili inesplosi. Infatti, in tal modo si opera una chiara inversione dell’ordinario riparto dell’onere della prova nel procedimento penale, da rispettare senz’altro anche nella fase cautelare, a fronte di un riferimento ad assegni –o, comunque, a denaro- che, fino a dimostrazione del contrario, deve ritenersi rispondente alla realtà storica.
Per quel che concerne la sovrapponibilità contenutistica e stilistica con il volantino relativo alla vicenda di cui al capo b) dell’imputazione, anzitutto va evidenziato che l’omogeneità stilistica non può essere elevata a medesima paternità del documento, se si pensa, come pure si evince dall’ordinanza impugnata e dal pregresso provvedimento del G.i.p., che le tematiche ivi affrontate non erano di esclusivo dominio politico ed ideologico del Fabiani e che, anzi, trovavano addirittura una base culturale in scritti filosofici, per quanto criticabili possano essere. Di poi, si dà per presupposto che l’episodio relativo al cantiere Zaffini sia da attribuire alla responsabilità del ricorrente, ma si è visto che ciò viene ritenuto in forza di un iter logico-argomentativo poco condivisibile. Sicchè le critiche effettuate al riguardo non possono che riverberarsi anche sulla completezza ed esaustività dell’accertamento effettuato in ordine al capo g) della contestazione mossa.
Con riguardo al riferimento agli altri episodi delittuosi contenuto nella lettera inviata alla Presidente della Regione Umbria, non rivendicati dalla Coop per rispetto ai “compagni di battaglia” che ritenevano di non aderirvi, si fa rilevare che tra questi rientrerebbero anche quelli di cui ai capi c) e d) dell’imputazione, per i quali gli indizi a carico del Fabiani assumono oggettivamente una certa consistenza (tant’è che egli per uno di essi ha ammesso l’addebito che gli viene mosso, per l’altro non disconosce la sua presenza sul luogo del fatto). Ebbene, tali episodi non sono stati rivendicati con la sigla Coop, ma solo con il ben noto simbolo anarchico. Ci si chiede, allora, come possa conciliarsi, sul piano logico, tale situazione, con l’affermazione –riportata a pag. 6 dell’ordinanza impugnata e poc’anzi citata- per cui la Coop non ha rivendicato tutta una serie di illeciti per rispetto a chi non voleva aderirvi, se non concludendo per la non identificabilità del Fabiani con la sigla Coop. Chè, anzi, alla luce del contenuto del volantino relativo al capo b) dell’imputazione –per il quale, si ricorderà, chiunque era autorizzato ad utilizzare la sigla Coop per rivendicare “atti di ribellione”- e di quello della lettera in questione, proprio il comportamento che si ritiene tenuto dal Fabiani negli accadimenti di cui ai capi c) e d) dell’imputazione avrebbe dovuto condurre ad escludere la riferibilità al medesimo dell’uso della sigla di che trattasi. Né potrebbe dirsi che in quelle occasioni egli si sarebbe firmato in maniera generica per rispetto ai “compagni di battaglia” che lo avrebbero accompagnato, atteso che trattasi di soggetti che, nella ricostruzione dei fatti accolta dall’ordinanza impugnata, sarebbero anch’essi raggiunti da gravi indizi di colpevolezza di partecipazione alla ritenuta associazione sovversiva denominata Coop.
Sempre in relazione al reato di cui al capo g) della contestazione mossa, v’è un ulteriore aspetto che non ha trovato alcuna risposta appagante nella motivazione del provvedimento impugnato in questa sede e che si pone in chiave di contraddittorietà logica con la ricostruzione dei fatti per cui il Fabiani sarebbe gravemente indiziato di esserne l’autore.
In particolare, si intende far riferimento al fatto che l’odierno ricorrente, nelle conversazioni captate successive all’accadimento oggetto di attenzione ed a seguito del risalto mediatico che esso aveva avuto, qualifica la pubblicazione di indiscrezioni giornalistiche che indicavano i militanti anarchici presenti nell’area di Spoleto quali autori dei reato in questione quale una provocazione nei loro confronti, per strumentalizzare la loro lotta, dimostrando risentimento per l’episodio ed evidenziando di essere anche stato costretto a ricorrere ad un legale per contrastare la campagna di stampa a suo dire diffamatoria (si vedano le pagg. 67 e seguenti dell’ordinanza applicativa della misura cautelare). Francamente non si è compreso per quale ragione il G.i.p. ha ritenuto tale atteggiamento del ricorrente una messa in scena per allontanare da sé i sospetti. Né una spiegazione al riguardo è fornita dai Giudici del Tribunale del Riesame, che correttamente neppure richiamano i sofismi al limite dell’arte divinatoria contenuti alle pagine 82 ed 83 del provvedimento del G.i.p.
V’è un ulteriore tassello mancante nel percorso logico-argomentativo svolto dal Tribunale del Riesame perché esso possa condurre alla riferibilità dell’accadimento di che trattasi all’odierno ricorrente. La busta contenente i due proiettili inesplosi, infatti, reca il timbro di annullo di Firenze CMP, con data 17/8/07. Deve dedursene che essa è stata spedita quantomeno dal territorio della provincia di Firenze. Tuttavia, non v’è traccia nella motivazione a sostegno dell’applicazione della misura cautelare al Fabiani di alcun elemento indiziario dal quale possa inferirsi la sua presenza nel luogo della spedizione. Il che, a ben vedere, è in evidente contrasto con il fatto che le indagini all’epoca in corso erano svolte anche con l’installazione nell’auto del Fabiani di un sistema G.P.S., in grado di localizzarne la posizione. A ciò si aggiunga che sono stati acquisiti agli atti del procedimento i tabulati telefonici dell’utenza del Fabiani, in grado di rivelare la cella agganciata dal telefono cellulare, tant’è che essi sono stati utilizzati per sostenere la presenza del ricorrente alla manifestazione di Vicenza contro l’ampliamento della base militare statunitense ivi presente, in relazione al reato contestato nel capo b) dell’imputazione. Ma una tale circostanza non è stata minimamente verificata con riguardo ai reati contestati al capo g) dell’impuatazione. Sicchè, ci si chiede, sul piano della logica argomentativa, come possa giungersi a ricondurre la spedizione della lettera al Fabiani, se non si è verificata la sua presenza in un luogo compatibile con quello da cui risulta essere stata effettuata la spedizione medesima.
E’ di tutta evidenza che il discorso fin qui svolto in relazione ai reati-fine, ove lo si ritenesse condivisibile, si riverbererebbe inevitabilmente sulla correttezza della verifica dei profili di gravità indiziaria circa il reato associativo. Ciò perché a sostegno di tale ultimo illecito rimarrebbero le attività di protesta politica poste in essere dal Fabiani in seno al movimento ecologista ed episodi criminosi di modesta entità (capi c) e d) dell’imputazione). In particolare, argomentare la sussistenza della finalità eversiva sulla base degli stessi sarebbe oggettivamente impossibile, atteso che trattasi di episodi che, nella stessa ricostruzione fatta propria nel provvedimento impugnato, non denotano profili organizzativi, predisposizione di mezzi ed idoneità ad influenzare le scelte politiche tali da oltrepassare i limiti di un estemporaneo pactum sceleris riconducibile al concorso di persone nel reato.
Per tutte le ragioni esposte, si insiste per l’annullamento dell’ordinanza, secondo quanto dedotto in epigrafe.
• Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sì come emerge dal testo del provvedimento impugnato e dalle ulteriori risultanze processuali specificamente indicate, in ordine all’accertamento della ricorrenza, nella vicenda in questione, di profili di gravità indiziaria circa gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 270 bis c.p. –segnatamente, dell’aspetto relativo all’esistenza di una struttura organizzata idonea a configurarlo-, anche in relazione alle prospettazioni al riguardo effettuate nelle memorie difensive depositate in sede di riesame [rif. norm. art.606, co. 1, lett. b) - e) c.p.p., in relazione agli art. 270 bis c.p. e 273 c.p.p.]
Anche a ritenere la sussistenza, in capo al Fabiani, di gravi indizi di colpevolezza circa i reati-fine, ad avviso di questa difesa la verifica operata dal Tribunale del Riesame in ordine ai profili di gravità indiziaria relativi al reato associativo è criticabile, in punto di logicità e coerenza della motivazione, nonché sul piano della corretta applicazione della norma sostanziale di riferimento.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, ci si permette osservare, in premessa logico-argomentativa a quanto si dirà tra breve, che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, elemento essenziale ai fini della configurabilità della fattispecie ex art. 270 bis c.p. è l’esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare le finalità illecite perseguite dall’associazione di riferimento, onde evitare che il profilo soggettivo del reato de quo rimanga un dato meramente interno alla psiche dei ritenuti partecipi. La verifica del momento organizzativo viene solitamente effettuata avendo riguardo a marcatori specifici, quali la stabilità del vincolo funzionale al perseguimento degli obiettivi comuni; la divisione dei ruoli all’interno della struttura, quale attuazione del principio della divisione dei compiti e, dunque, della maggiore efficacia dell’attività posta in essere; la disponibilità di mezzi adeguati rispetto alle finalità avute di mira. L’esigenza, in poche parole, è quella di valutare la capacità dell’associazione ad ergersi ad entità distinta dai singoli membri nel suo relazionarsi allo scopo perseguito, sotto il profilo della idoneità della stessa a garantirne in qualsiasi momento la realizzabilità, mediante una permanente possibilità e relativa facilità di azione. Solo a tali condizioni, infatti, si conferisce concretezza ed attualità alla finalità illecita da cui dipende l’attrazione nell’ambito del penalmente rilevante di un fenomeno, quale quello associativo, in sé lecito. Insomma, soltanto caratteristiche siffatte consentono di presumere quel pericolo per l’ordine pubblico e la sopravvivenza delle strutture democratiche che esprime la ratio della rilevanza penale della fattispecie in questione anche a prescindere da singole manifestazioni criminose attuative del programma delittuoso ideato.
Si evidenzia al riguardo che la motivazione del provvedimento impugnato in più parti si pone in stridente contrasto con tale quadro concettuale, pur programmaticamente fatto proprio dai Giudici del Riesame, anche in relazione a quel che risulta dall’ordinanza del G.i.p., applicativa della misura in atto.
Partendo dal provvedimento del G.i.p., in esso è dato leggere che la relazione che intercorrerebbe tra i soggetti asseritamente componenti dell’associazione sovversiva è di tipo informale, nel senso che i militanti aderirebbero all’associazione medesima solo nel momento dell’azione e non in forza di una progettualità a lungo termine o per l’appartenenza ad una specifica struttura (pag. 8 loc.cit.). Che le campagne rivoluzionarie consisterebbero in iniziative attuate dai singoli militanti o gruppi, secondo modalità e tempi basati sullo spontaneismo e sull’individualismo (pag. 9 loc.cit.). Che, ancora, il programma ideato e pubblicizzato dal Fabiani aveva ad oggetto soprattutto un’opera di sensibilizzazione e vasto coinvolgimento delle popolazioni locali nelle proteste ambientaliste, con gesti eclatanti, piuttosto che violenti (pag. 189 loc.cit.). Che, in ultimo, il gruppo di soggetti che avrebbe coadiuvato l’odierno ricorrente ha una relazione informale, tant’è che l’adesione al medesimo si ha soltanto nel momento specifico dell’azione e della sua preparazione e non sulla base di una progettualità a lungo termine (pag. 191 loc.cit.). E’ ben evidente che tali passaggi descrittivi delle caratteristiche dell’associazione in ipotesi d’accusa capeggiata dal Fabiani denotano la mancanza di un dato organizzativo riconducibile alla sistemazione concettuale innanzi succintamente descritta, atteso che esso non è certo inferibile dalla condivisione di fondo di un progetto da parte dei partecipi e sulla pronta disponibilità di ciascuno ad attuarlo (pag. 191 loc.cit.), trattandosi di una interpretazione meramente soggettivistica del dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie prevista e punita dall’art. 270 bis c.p.p.
Dal canto suo l’ordinanza del Tribunale del Riesame compie un disperato tentativo di integrare il dato organizzativo senza porsi in contrasto logico con la motivazione dell’ordinanza applicativa della misura in atto, nonostante per quanto testè esposto esso si appalesi difficilmente configurabile nelle osservazioni svolte dal G.i.p.. In particolare, nel provvedimento impugnato si afferma che il ricorrente avrebbe aggregato intorno a sé almeno tre coindagati, dando vita di fatto ad un gruppo organizzato in modo rudimentale, tuttavia comunque adeguato alla realizzazione degli obiettivi avuti di mira, in considerazione non tanto dei mezzi a disposizione, quanto piuttosto dell’indiscusso ascendente culturale ed ideologico esercitato dal Fabiani nei confronti degli altri indagati (pag. 10 loc.cit.).
E’ di tutta evidenza che tale modo di argomentare si pone in termini di radicale contrasto con il significato di struttura organizzativa, quale elemento da cui inferire la concretezza ed attualità della finalità eversiva, nonché l’adeguatezza della struttura medesima a realizzarlo, costituendo così pericolo per l’ordinamento democratico e per l’ordine pubblico, in forza della sua sempre incombente probabilità di azione illecita. Ciò in ragione del fatto che si sottolinea l’estemporaneità ed occasionalità degli accordi sottesi alla realizzazione dei singoli episodi criminosi, la mancanza di mezzi particolari idonei ad accrescere la capacità criminale dei singoli, la insussistenza di una struttura intesa come entità distinta dai partecipi. Insomma, la realizzazione del programma criminoso, sulla base della motivazione del provvedimento impugnato, sarebbe pur sempre legata ad iniziative occasionali e personali del Fabiani, senza quella progettualità di lungo termine ed il relativo sostrato organizzativo funzionale alla sua realizzazione. Il che, del resto, è coerente con le a dir poco rudimentali modalità di realizzazione dei reati-fine asseritamene ascrivibili al Fabiani, così come ritenute dai Giudici del Riesame.
Anche per tali ragioni si chiede l’annullamento dell’impugnata ordinanza, nei termini di cui in epigrafe.
Napoli, 12 marzo 2008
Con ossequi
Avv. Vittorio Trupiano
Avv. Giovanni Esposito Fariello
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
UDIENZA 22 APRILE 2008
Proc. n. 2073/2008
MOTIVI NUOVI
PER MICHELE FABIANI
a sostegno del ricorso avverso l’ordinanza emessa in data 12.11.2007 dal Tribunale di Perugia, Sezione Distrettuale per le Impugnazioni in Materia di Libertà Personale, nell’ambito del Procedimento n. 673/07 R.G. Mis. Caut. Pers., che ha respinto la richiesta di riesame, ex art. 309 C.P.P., proposta nell’interesse di Michele FABIANI, nato a Spoleto il 16.2.1987, attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in forza della ordinanza emessa dal G.I.P. di Perugia il 18.10.2007 nell’ambito del Proc. Penale n. 3526/07 R.N.R.; n. 6088/07 R.G. GIP
INOSSERVANZA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 270 BIS, C.P. E DELL’ART. 1, LEGGE 6.2.1980 N. 15, NONCHE’ MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RITENUTA SUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.
Con riferimento al capo a) della rubrica il Tribunale di Perugia ha ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario circa la costituzione e la operatività di un gruppo organizzato, sebbene in modo rudimentale, privo di una strutturazione verticistica, il quale avrebbe realizzato le singole azioni violente descritte negli altri capi di imputazione, rivendicandole come COOP/FAI.
Ad avviso dei Giudici del Riesame:
“…l’assenza di una rigida struttura organizzativa appare essere la caratteristica peculiare dei gruppi sovversivi di ispirazione anarchica, che rifuggono qualunque forma di gerarchia e di subordinazione di riconoscimento di centri decisionali e direttivi delle iniziative di lotta che, al contrario, sono poste in essere da aggregazioni che si manifestano principalmente nel momento della azione, prive di un organigramma predefinito e nell’ambito delle quali la figura del leader non assume caratteristiche del capo di una organizzazione di tipo paramilitare (come è invece accaduto con riferimento ad altri tipi di organizzazioni sovversive, quali quelle che si sono richiamate alla ideologia comunista ed alla lotta di classe), vale a dire di colui che elabora precise strategie di lotta, suddivide i compiti tra vari aderenti ed impone una rigorosa disciplina di comportamento. Il movimento anarchico clandestino si pone, piuttosto, come parallelo a quello ufficiale, condividendo le medesime forma di protesta, in sé lecite, relative ai temi della difesa dell’ambiente, dei consumatori e alla contestazione di tutte le forme di esplicazione dell’autorità dello Stato ( come ad esempio con riferimento al regime carcerario), ma che, in tale ambito, ritiene tuttavia necessario il ricorso a forme sovversive di lotta, al compimento di azioni violente con la finalità di “imprimere una accelerazione”, in senso rivestrinsecazione della protesta attraverso azioni di violenza indirizzate, in modo diretto o indiretto, nei confronti di rappresentanti delle istituzioni, in particolare delle forze dell’ordine e degli enti preposti al controllo del territorio. La volontà di condizionare l’operato delle istituzioni è resa evidente non solo dal contenuto delle scritte minatorie direttamente rivolte ad operatori delle forze dell’ordine ed al sindacato di Spoleto, ma anche dagli attentati ai cantieri e dal contenuto delle relative rivendicazioni, laddove è reso palese l’intento di avversare, mediante il ricorso al metodo violento, la politica urbanistica ed ambientale delle amministrazioni locali (almeno in occasione degli episodi del Giro della Rocca e del cantiere Posterna, inoltre, le azioni dimostrative hanno riguardato segnatamente la oluzionario, ai processi di trasformazione sociale, politica ed economica …” (cfr. pag. 9 ordinanza T.L.).
In questo ambiente eversivo la figura del Fabiani rileverebbe da un lato come interlocutore di altri soggetti, non indagati nel presente procedimento ma comunque noti agli investigatori quali esponenti dell’area anarchico-insurrezionalista, e dall’altro quale autore di uno scritto diffuso mediante internet sui siti del movimento anarchico, nell’ambito del quale viene teorizzato l’approccio dinamico e sperimentale sulle tematiche proprie della contestazione estremista
“…la ricostruzione delle iniziative criminose riconducibili alla COOP/FAI ha, inoltre, posto in luce come Fabiani Michele abbia rivestito, nell’ambito di tale gruppo, sicuramente il ruolo di leader carismatico, ma anche di ideatore ed esecutore del programma criminoso, di volta in volta attuato con la collaborazione anche si singoli aderenti allo stesso gruppo, che hanno dimostrato di seguirlo non solo nella condivisione del programma ideologico, ma anche nella estrinsecazione della protesta attraverso azioni di violenza indirizzate, in modo diretto o indiretto, nei confronti di rappresentanti delle istituzioni, in particolare delle forze dell’ordine e degli enti preposti al controllo del territorio. La volontà di condizionare l’operato delle istituzioni è resa evidente non solo dal contenuto delle scritte minatorie direttamente rivolte ad operatori delle forze dell’ordine ed al sindacato di Spoleto, ma anche dagli attentati ai cantieri e dal contenuto delle relative rivendicazioni, laddove è reso palese l’intento di avversare, mediante il ricorso al metodo violento, la politica urbanistica ed ambientale delle amministrazioni locali (almeno in occasione degli episodi del Giro della Rocca e del cantiere Posterna, inoltre, le azioni dimostrative hanno riguardato segnatamente la realizzazione di opere di cui l’amministrazione comunale era committente) e, più in generale, il “regime politico” umbro, ritenuto responsabile, secondo la COOP/FAI, di garantire la propria copertura alla strategia commerciale, definita “ipocrita” dal gruppo anarchico, della Coop e del sistema delle cooperative nel suo complesso…” (cfr. pag. 10 ordinanza T.L.).
Ad avviso dei Giudici del Riesame quindi il gruppo anarchico avrebbe perseguito il proprio progetto ideologico mediante forme di eversione dell’ordinamento democratico, deliberando ed attuando il programma criminoso manifestatosi nella realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idoneo a condizionare il funzionamento delle stesse sia a livello centrale che periferico.
Alla stessa stregua quindi conseguirebbe l’integrazione delle aggravanti di cui all’art. 1 della Legge 6.2.1980 n. 15, contestate con riferimento ai singoli episodi delittuosi.
Orbene, il Tribunale non offre il benché minimo elemento in ordine alla riconducibilità della condotta contestata all’indagato nell’ambito della fattispecie associativa finalizzata all’eversione dell’ordinamento democratico.
Un primo rilievo attiene allo schema duale della ipotizzata costituzione ed operatività di un sodalizio criminoso, da un lato una sorta di “casa madre” denominata FAI, cui sarebbe collegato dall’altro il gruppo locale denominato COOP.
Nessun elemento apprezzabile viene rappresentato nel percorso argomentativo per qualificare la cd. FAI come una rete strutturata di vari gruppi, dotata di strumenti organizzativi idonei a coordinare gli ipotizzati organismi territoriali nella decisione e realizzazione di singoli episodi illeciti.
Piuttosto i Giudici di Perugia limitano il proprio giudizio alla elencazione di fatti delittuosi avvenuti in diversi contesti territoriali nel periodo 2003/2007, richiamando il contenuto di un elaborato giunto ad una emittente radiofonica di area, senza tuttavia trarre da questo dati logicamente e giuridicamente rilevanti per affermare nel caso di specie la sussistenza di un rapporto associativo integrato secondo le previsioni di cui all’art. 270 bis C.P..
Infatti proprio le ragioni indicate per fare assumere rilievo alle conoscenze sopra indicate, richiamate attraverso una generalizzazione priva di collegamenti specifici alla presente imputazione associativa, manifestano la loro fragilità argomentativa solo a volere considerare l’assenza di qualsivoglia riferimento ad una stabile struttura associativa, indefettibile substrato costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 270 bis C.P..
Vi è che il Tribunale di Perugia, consapevole delle difficoltà determinate dalla ipotizzata “reductio ad unum” delle forme di aggregazione anarchica più estremiste al modello classico della associazione criminale di stampo eversivo, propone la centralità costituente del cd. “momento dell’azione”, ritenuto decisivo per conciliare il tradizionale individualismo anarchico con una strategia collettiva priva di una vera e propria associazione criminale.
Tuttavia non v’è chi non veda come questa ipotesi è cosa assai diversa dalla stabilità di un vincolo associativo che dà vita ad un aggregato strutturato in vista della commissione di una serie indeterminata di reati.
La chiave di lettura proposta dai Giudici del Riesame prende le mosse dalla collocazione del Fabiani nell’ambito del vasto panorama anarchico, circostanza pacifica così come è pacifica l’esistenza di legami personali, di amicizia e comune militanza con altri indagati, per arrivare a sovrapporre questi dati agli elementi costitutivi del delitto associativo; ma l’insieme delle relazioni attribuite all’indagato, anche con soggetti gravitanti nella stessa area e si dice inquisiti in procedimenti pendenti dinanzi diverse Autorità Giudiziarie per analoghe fattispecie associative, non può di certo essere considerato utile per valutare l’aggregato collettivo, del quale il Fabiani farebbe parte, una sorta di cellula di una più vasta associazione sovversiva.
Nell’iter logico-argomentativo del Tribunale di Perugia assume carattere centrale l’elemento della azione diretta: essa sostituisce l’aspetto strutturale organizzativo del sodalizio, operazione ermeneutica postulata come necessaria allo scopo di adeguare lo strumento repressivo alla peculiarità di un concetto organizzativo privo di stabilità.
In questo modo viene proposto un superamento della previsione normativa: sebbene il dato strutturale non venga individuato neppure nella forma più elementare e/o rudimentale, l’azione diverrebbe essa stessa elemento di stabilizzazione organizzativa.
Questa operazione conduce in modo palesemente illogico e contraddittorio alla valutazione del reato mezzo quale elemento del reato fine: i Giudici di Perugia desumono la gravità indiziaria in ordine alla ipotizzata associazione sovversiva attraverso l’attribuzione dei singoli episodi illeciti all’indagato ed ai suoi presunti sodali, senza prima avere affrontato il nodo della esistenza della struttura eversiva organizzata e della dedotta appartenenza ad essa del Fabiani.
Quando poi il singolo reato fine assume i caratteri della occasionalità (vedi scritte murali) il Tribunale di Perugia giunge alla conclusione inaccettabile di identificare la struttura associativa con la mera attuazione, da parte di singole individualità, di un programma anarchico eversivo quanto mai generico ed indeterminato.
Da ciò, volendo seguire il percorso argomentativo dei Giudici del Riesame, scaturisce un metodo inquisitorio che affida allo strumento penale il compito di sanzionare, oltre alla eventuale azione illecita, anche l’adesione ad ideologie critiche, le quali di per sé non sono suscettibili di alcuna valutazione di illiceità, conformemente ai principi fondamentali dell’ordinamento vigente.
Vero è che la Corte di Cassazione ha già affrontato il tema della sussistenza di un sodalizio anarchico insurrezionalista nella Sentenza della Seconda Sezione, 20.4.2004, Marotta ed altri, chiarendo nel contempo quali siano gli elementi costitutivi utili per ritenere la fattispecie associativa “…nucleo centrale della progressione argomentativa che ha condotto i Giudici di Appello a cogliere il passaggio del gruppo, dal semplice aggregato umano interessato alla mera analisi e diffusione del credo anarchico - sia pure di ispirazione insurrezionalista – alla associazione strutturata attorno e “per” un programma dichiaratamente eversivo, da realizzare mediante l’uso della violenza anche armata, è stato senza dubbio il collegamento del <<gruppo romano>> al covo di Via Cristoforo Colombo ed al materiale ivi rinvenuto. L’arsenale che si trova occultato nel locale ... direttamente riconducibile a specifici delitti, anche di estrema gravità, non poteva che evocare la riferibilità del covo ad una “banda” stabile, ben organizzata, poliedricamente orientata verso azioni armate “eclatanti e sofisticate (impiego di divise delle forze dell’ordine) e logisticamente ben supportate (moduli, documenti, timbri, targhe, ecc.) oltre che al compimento di attentati mediante l’uso di esplosivi. Il tutto condito da materiale documentale ed ideologico che, con altrettanta chiarezza, denotava la ontologica <<finalizzazione>> di un armamentario, in sé già del tutto incompatibile – per quantità e qualità – con le esigenze <<ordinarie>> di un gruppo di criminali comuni…”.
I Giudici del Riesame quindi eludono l’obbligo di fornire puntuale motivazione in ordine agli elementi che avrebbero dovuto assicurare stabilità e concretezza alla struttura organizzativa della dedotta associazione sovversiva, ritenendo l’esistenza di un sodalizio eversivo attraverso il ricorso allo schema di un ipotetico “doppio livello”, caratteristico di un gruppo nella “fase di esordio” in collegamento con i “gruppi affini” ed aderente al programma ideologico di tipo eversivo del movimento anarchico clandestino che si richiama alle teorie dello ideologo Bonanno.
Affermazioni tanto perentorie quanto inidonee a formulare il giudizio sulla gravità indiziaria per l’associazione, ex art. 270 bis C.P., mere enunciazioni di principio prive di rilevanza in ordine allo specifico tema probatorio.
Parimenti censurabile appare la valutazione proposta dai Giudici di Perugia in ordine alla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 1 della Legge 6.2.1980 n. 15 con riferimento ai reati descritti nei capi B), C), D), E) e G) della rubrica.
Nei delitti commessi con la specifica finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, elemento essenziale della rilevanza di tali atti è quello della organizzazione; il legislatore cioè ha ritenuto di sanzionare severamente le condotte illecite realizzate nell’ambito di un più vasto progetto sovversivo articolato da un aggregato stabile e consolidato.
La ratio della norma citata è evidente, corroborata ulteriormente dalla esperienza giudiziaria e dalla interpretazione intervenuta sul punto da parte della Suprema Corte: mentre l’atto terroristico ideato e realizzato da gruppi organizzati e ben armati è idoneo a minare l’ordinamento democratico statuale, il gesto illecito, dimostrativo o meno, individuale o concorsuale, non assume questa finalità di sovversione del sistema politico.
Non potrebbe essere altrimenti; il Tribunale di Perugia incorre a questo proposito in una generalizzazione illogica e contraddittoria rispetto al dettato normativo, in forza della quale ogni condotta illecita, se posta in essere da autori che si richiamano ad ideologie critiche nei confronti degli assetti istituzionali e sociali esistenti, deve necessariamente essere qualificata dalla finalità di eversione di cui all’art. 1 Legge 15/1980, indipendentemente dalla esistenza e rilevabilità di una associazione organizzata che ne promuova la realizzazione.
La mancanza di questo dato irrinunciabile per la corretta integrazione della circostanza aggravante in oggetto rende la motivazione proposta dal Tribunale del Riesame assolutamente carente, affidata ad una mera formula si stile.
INOSSERVANZA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 274, LETT. A) E C) C.P.P., NONCHE’ MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RITENUTA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI
I Giudici del Tribunale della Libertà di Perugia hanno ritenuto sussistere nel caso di specie le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c) C.P.P. motivando:
“…il pericolo di reiterazione criminosa emerge in modo evidente dalle modalità delle azioni criminose…..occorre evidenziare, poi, che il Fabiani non ha palesato alcun intento collaborativo, avendo negato gli addebiti più gravi, e non ha dato segno di voler sottoporre il suo operato (neppure con riferimento alle condotte sostanzialmente ammesse) ad un processo di rivisitazione critica e, tanto meno, di volersi dissociare dal ricorso al metodo violento per l’affermazione del progetto di sovvertimento dell’ordine politico, economico e sociale dallo stesso propugnato.
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, deve ritenersi altamente probabile che l’indagato, ove rimesso in libertà, potrebbe operare per impedire l’acquisizione di ulteriori elementi di prova necessari per una compiuta ricostruzione del programma eversivo del gruppo, certamente collegato ad aggregazioni affini ……. tenuto conto in particolare, degli accertati collegamenti del Fabiani con numerosi altri esponenti del movimento anarchico-insurrezionalista…”.
Sostanzialmente il Tribunale ha quindi desunto dalla condotta processuale dell’indagato, che non avrebbe “sottoposto il proprio operato ad una rivisitazione critica”, un dato idoneo a formulare una prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione criminosa.
Tale argomentazione appare erronea nonché illogica.
Secondo una granitica interpretazione Giurisprudenziale l’esercizio della facoltà di non rispondere, o comunque di non collaborare con gli organi inquirenti o con la Autorità Giudiziaria procedente, non può determinare a carico della parte conseguenze ulteriori da quelle di non potere accedere agli eventuali benefici che derivano dall’istituto della collaborazione.
In particolare è stato sottolineato come non sia conforme al disposto normativo “…dedurre dal silenzio dell’interessato la sussistenza delle esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati di cui alla lett. c) dell’art. 274 C.P.P….” (cfr. sul punto Cass., 27.3.1996, Papaina, in CED Cass. 204747).
Le motivazioni contenute nella ordinanza si concretizzano pertanto in una pretesa “contra legem” di collaborazione a carico dell’indagato nei confronti del quale non si possono, attraverso automatismi, fare discendere conseguenze in ordine alla libertà personale.
Eguali considerazioni rilevano in ordine al dedotto pericolo di inquinamento probatorio desunto da non meglio specificati “…collegamenti con altri esponenti del movimento anarchico-insurrezionalista…”.
La concretezza del pericolo per la acquisizione e la genuinità della prova non può difatti essere ipotizzato in astratto, ma desunto da elementi esistenti nella c.d. realtà fattuale; necessitano pertanto dati specifici, individualizzanti e necessariamente muniti di una effettiva concretezza.
Le argomentazioni sul punto dei Giudici del Riesame costituiscono evidenti petizioni di principio, frutto di ipotesi e disancorate dalla realtà personale e storica del Fabiani.
Non sussiste inoltre nella parte motivazionale della ordinanza alcun riferimento alla attualità della esigenza richiamata se non un breve cenno ad una non meglio definita “probabilità di operare”.
Per i motivi esposti si richiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione Voglia annullare l’ordinanza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio per nuovo esame.
Roma 11.4.2008
Con osservanza
avv. Marco Lucentini
Si delega al deposito dei presenti motivi l'avv. Barbara Brancacci
avv. Marco Lucentini
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Avv. Vittorio Trupiano
Docente in diritto penale internazionale
TRIBUNALE DEL RIESAME DI PERUGIA
N. 673/07 R.M.C. PERS. FABIANI MICHELE
N.674/07 R.M.C. PERS. REALI ROSCINI FABRIZIO
Udienza del 12.11.07
Motivi a sostegno delle richieste di riesame pervenute il 27.10.07
La misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Perugia in data 18.10.07, e sostituita nei confronti del solo Reali Roscini con quella degli arresti domiciliari dallo stesso Gip Dr.ssa N.F. Restivo, va annullata in quanto al capo A) per i motivi di seguito dispiegati:
Insussistenza della fattispecie di cui art. 270 bis c.p. con riferimento al comportamento processuale degli indagati ed alla personalità degli stessi
Il Tribunale del Riesame deve, infatti, tener di conto anche dei fatti sopravvenuti all’emissione della oo.cc.
Orbene, trattandosi di reato c.d. “politico”, almeno per distinguerlo dai reati propri della criminalità comune, organizzata o meno che quest’ultima sia, è da evidenziare come entrambi gli indagati, accusati, con riferimento al capo di imputazione che stiamo esaminando, nello specifico di “azioni rivolte nei confronti delle Istituzioni dello Stato italiano”, sia pure in modo diverso, non si siano avvalsi della facoltà di non rispondere, prerogativa, quest’ultima, propria dei terroristi, di coloro, cioè, che hanno dichiarato guerra alla Stato ed alle sue Istituzioni democratiche con la finalità di un sovvertimento violento delle stesse.
Riconoscendo, pertanto, la Magistratura, sia quella Giudicante, sia quella Inquirente ( cfr.: doppio interrogatorio da parte del Gip e del P.M. ), quale loro interlocutore, essi hanno già manifestato di accettare incondizionatamente le regole dell’Ordinamento Giudiziario dello Stato italiano, e per ciò stesso lo Stato italiano.
Non si sono dichiarati prigionieri politici, hanno risposto, hanno contestato gli addebiti loro rivolti, non li hanno rivendicati.
Possono essere considerati tali indagati aderenti ad un gruppo anarchico-insurrezionalista?
E’ questa la loro “insurrezione”?
Se la fattispecie loro contestata è da rapportare nell’ambito dell’art. 270 bis c.p., se questi sono terroristi, potremo tirare finalmente un sospiro di sollievo ed affermare di aver domato la bestia terrorista non tramite il pentimento ( più o meno interessato che lo stesso possa essere essere ), bensì tramite il riconoscimento da parte dei presunti terroristi del loro nemico: lo Stato!
Ovviamente, queste considerazioni non possono non avere un riverbo anche sotto l’ottica della persistenza delle esigenze cautelari, esigenze che, da simile comportamento processuale posto in relazione alla accusa di eversione dell’ordine democratico, sono obiettivamente ed inequivocabilmente allo stato insussistenti.
Essi, pertanto, hanno il sacrosanto diritto di essere giudicati a piede libero, la qualcosa, posta in relazione al capo di accusa, consentirebbe un loro totale recupero del principio della legalità, mentre il protrarsi della carcerazione preventiva, aggravata dall’Alta Sorveglianza a cui gli stessi sono sottoposti, a giudizio dello scrivente che li ritiene innocenti, potrebbe produrre l’effetto contrario, e, cioè, l’astio da parte di due incensurati nei confronti delle Istituzioni.
Se processo politico è, come è, il Giudicante deve tener di conto anche delle finalità che l’esercizio dell’azione penale si propone e che non devono essere esclusivamente repressive in ossequio al principio della “giustizia sostanziale”.
Comunque, a scanso di equivoci, questo era il “salto di qualità” che la presunta cellula anarchico-insurrezionalista si riprometteva: dialogare con la Magistratura, riconoscere lo Stato e le sue Istituzioni?
E c’è chi, come Reali Roscini, lo ha dichiarato esplicitamente nel corso dell’interrogatorio da parte del Gip, depositando anche la ricevuta di versamento di 1 euro per aver partecipato alla votazione delle primarie del nuovo Partito Democratico, specificando di avere sempre esercitato il proprio diritto di voto, sempre!
Reali Roscini, anche se ciò non risulta dal verbale riassuntivo del suo interrogatorio, ha pure specificato di riconosce “soprattutto” la Costituzione della Repubblica Italiana.
Può essere costui annoverato fra i presunti fondatori di una cellula terroristica?
Il Fabiani, culturalmente profondamente preparato, studente universitario iscritto al 2° anno della Facoltà di Filosofia, elabora nel corso dei due interrogatori la sua contrapposizione allo Stato, ma essa è una contrapposizione concettuale alle Istituzioni, in senso critico delle stesse, e mai rivendicatrice del metodo violento e sovversivo dell’ordine democratico.
Allora qui si stanno processando, sia pure “travestite” dalla formulazioni di plurimi capi di imputazione, il suo libero pensiero, la sua ideologia, in buona sostanza, la filosofia ed il credo politico anarchico, e ciò è quanto di più incostituzionale possa esistere!
Nell’impugnata oo.cc., i riferimenti a Paolo Dorigo, alla associazione dallo stesso fondata in difesa delle presunte vittime di controlli mentali, l’Avae-m, al libro “La tortura nel bel paese” ( libro la cui prefazione porta la firma del Senatore Giovanni Russo Spena, nonché l’intervento dello scrivente Avv. Vittorio Trupiano ) sono continui, ripetuti e gratuiti ed alimentano il sospetto del Fabiani di essere stato destinatario di particolare attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri proprio nel momento in cui inizia a caldeggiare la protesta del detenuto comunista Paolo Dorigo.
Fabiani, infatti, partecipa a diversi sit-in all’esterno del carcere di Spoleto, scrive a Dorigo, sottoposto a censura e detenuto in E.I.V., e lo fa mentre oltre 40 fra Senatori e Deputati della Repubblica italiana, nonché Consiglieri regionali umbri, si avvicendano nel rendergli visita e manifestargli la propria solidarietà ( anche il Sindaco Brunini fù solidale )!
Ma chi è Dorigo e perché suscita tanto interesse nell’allora nemmeno diciottenne Michele Fabiani?
E’ opportuno porci questo quesito, esso è pertinente ai fatti oggetti del presente procedimento penale, perché Dorigo, così come la sua predetta associazione, al parti di diversi personaggi che gravitano nella sua orbita politica, come Maurizio Bassetti, e non solo, rappresentanto una costante fissa nelle informative dei ROS, trasumate integralmente nella oo.cc. e come tali costituenti parte integrante della stessa.
Di certo la sua storia, quella scritta con la privazione della sua libertà per ben 12 anni, scritta col suo sangue a causa delle molteplici violenze anche fisiche che ha dovuto sopportate durante la detenzione e fatte oggetto anche di inchiesta da parte del Comitato anti-tortura presso la Commissione europea, costituisce la pagina meno “gloriosa” dell’amministrazione della Giustizia italiana.
Condannato in Patria nel ’93 proprio per il reato di cui all’art. 270 bis c.p., nel ’98 la Corte europea gli riconosceva il diritto ad un giusto processo ( quello celebrato dalla Corte di Assise di Udine giusto non fù, dal momento che il suo accusatore si sotrasse al libero esame nel contraddittorio delle parti processuali, mentre le sue accuse entrarono nel processo e furono utilizzate ex art. 513 c.p.p. ).
Altri 8 anni (!) sono passati per vedere riconosciuto il suo diritto alla celebrazione di un nuovo processo in Italia.
Egli venne scarcerato nel 2006 in quanto la Corte di Appello di Bologna, competente per il giudizio di revisione, riconobbe fondata la eccezione, sollevata dallo scrivente avvocato Vittorio Trupiano, di illegitimità costituzionale dell’art. 630 lett. a) nella parte in cui non prevedeva la sentenza della Corte europea quale titolo per poter richiedere la revisione di sentenza di condanna in diritto interno.
Solo così è chiusa una interminabile <cherelle> fra lo Stato membro Italia ed il Comitato dei Ministri presso il Consiglio d’Europa ( Organo preposto alla esecuzione delle sentenze della Corte europea ).
E’ doveroso rappresentare tutto ciò in quanto le informative di carattere generale dei ROS, prodromiche alla misura cautelare, si sono occupate a lungo di Dorigo che però viene “presentato” quale terrorista, piuttosto che come vittima delle conseguenze di un non giusto processo.
Così come particolare attenzione è stata dedicata nella oo.cc. al fenomeno del gruppo della COOP/FAI, nella sua genesi e nella sua evoluzione, esattamente “ad colorandum” la contestata fattispecie criminosa che, al contrario, ricondotto l’operare del cinque indagati nella sua realtà, obiettivamente si appalesa lontana mille miglia da ogni forma di terrorismo ( pag. 74 oo.cc. MICHELE: “..io che ce sò state queste azioni l’ho saputo l’altro ieri..non sapevo niente prima, quindi niente..” ).
I profili politico-giuridici dell’art. 270 bis c.p. nel diritto sostanziale
Si tratta dei reati di Associazione Sovversiva ( così come concepiti dalla dittatura fascista, che promulgò l’art. 270 nel 1930 ), associazione sovversiva con finalità terroristica ( art. 270 bis ) rivista e corretta, con aumento di pene, esclusione dai benefici e infinite possibilità preventive, dopo l’11 settembre 2001.
Questa involuzione è tutta in linea con le misure emergenziali oggi in voga in mezzo mondo, sulla fasa riga del Patriot Act americano.
Il reato associativo ex art. 270 c.p., proprio per la sua logica antidemocratica, doveva essere abrogato non appena l’Italia si liberò dalla dittatura, questo articolo rimase invece in vigore, anche se con scarsa applicazione, per ricomparire in grande stile nel corso del conflitto sociale e politico degli anni settanta.
Un’emergenza, che, poi, nel nostro Paese non è mai finita.
Attraverso l’art. 270 e derivati ( 270 bis, tir, quater, quinquies,essties… ), è possibile condannare il reo prima di avere compiuto il reato, in pratica il reato eversivo, così come concepito, si compone della sua, peraltro presunta, intenzione.
Carta bianca, dunque, ai più fantasiosi teoremi e ai manovratori dell’emergenza, per un nulla possono essere colpiti movimenti politici ( A Manca in Sardegna, Iniziativa Comunista e vari altri raggruppamenti colpiti da simili provvedimenti in questi anni ) o comunità nazionali, in generale è l’intera società e la possibilità stessa di una sua trasformazione a subire questa metafisica cappa repressiva.
La dinamica stessa della war on terrorism si è sovrapposta a questa emergenza infinita tutta italica, portando sia ad un peggioramento legislativo, riscontrabile oltre che nell’aumento delle pene anche nella sopressione, in vigore dal 2003, dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione altrimenti previste dalla legge Simeone.
Dal 2003 i detenuti condannati in via definitiva per art. 270 bis dovranno scontare per intero la pena in carcere, in barba ai principi di reinserimento sanciti dalla nostra Costituzione.
La pena, per questi reati marcatamente ideologici, è cioè esclusivamente afflittiva e punitiva, finalizzata a punire il compimento di un reato, cioè l’eversione e sovversione dell’ordine costituzionale, un reato che agli effetti della condanna è tutto nella coscienza dei soggetti perseguiti.
E’ abbastanza incontestabile, e tra l’altro ben analizzato da autorevoli esponenti degli apparati di controllo, che nella realtà delle cose non vi è alcun pericolo per la stabilità dell’ordine costituzionale e dunque questa emergenza, così concepita, sia destituita di ogni fondamento.
Ben altri sono i pericoli, e i condizionamenti terroristici ed eversivi operati dagli anni settanta in avanti, in quella che può essere definita una democrazia a metà: dalle troppe “stragi di stato”, ai progetti pidduisti, ai tentativi secessionisti del Nord Italia, tutti episodi che hanno condizionato sensibilmente la dialettica democratica, ma verso i quali è stata usata ben altra delicatezza.
Eppure è con questa strategia eversiva degli apparati che si è impedito l’accesso agli strumenti democratici a una parte del popolo italiano, che ne è rimasta così esclusa, ed è attraverso questo tipo di terrorismo che si è colpito a fondo lo sviluppo del movimento popolare e di classe nei decenni passati.
Non è un caso forse che negli ultimi tempi mentre aumentavano le pene per i reati associativi, peggiorando anche le condizioni di detenzione nei reparti speciali ad Elevato Indice di Vigilanza già dichiarati illegittimi dalla Corte europea di Strasburgo per i diritti dell’uomo, si ponesse mano al codice per dare notevoli sconti e riduzione di pena per i reati a sfondo razziale e contro l’unità dello Stato.
E non è un caso che per lo stragismo e i disegni eversivi finalizzati alla stabilizzazione moderata non è mai stato individuato nessun mandante o serio colpevole.
Da notare infine che sia per episodi riguardanti atti legati all’estremismo di destra, anche di eclatante pericolo, che per disegni decisamente eversivi come l’ambigua vicenda del DSSA nel 2005, non sia stato applicato in questi ultimi anni il criterio dell’art. 270, ciò nonostante il rinvenimento di armi, esplosivi, pratiche eversive finalizzate a procurare allarme e destabilizzare il Paese con attività illecite entro le forze armate e di polizia (anche con l’accesso ai dati del Ministero degli Interni e complicità mai chiarite).
Come a dire che in pratica gli articoli di legge sono di parte nella loro applicazione, e l’art. 270-270 bis è “prerogativa” di chi non rinuncia a lottare per una trasformazione della nostra società, contro guerre illegali e violazioni di diritti di cui le nostre Istituzioni dovrebbero invece essere garanti.
Un dato sociologico piuttosto banale ma che è sempre bene ribadire è che il rapporto tra società e criminalità è caratterizzato da uno stretto dinamismo parallelo.
Così una società arretrata viene caratterizzata da forme arcaiche di criminalità, mentre a società avanzate e complesse corrispondono forme sempre più articolate di aggressione ai beni umani.
Per farvi fronte, il legislatore deve adottare mezzi di contrasto normativi e giudiziari che devono seguirne e mutarne necessariamente la complessità, senza indulgere a semplificazioni pericolose sul piano delle garanzie, che potrebbero far scivolare gli ordinamenti più avanzati verso l’ingiustizia e l’arbitrio.
Viceversa, un esempio di come il nostro legislatore possa esprimere, in momenti di particolare emotività connessa ad eventi straordinariamente traumatici, norme irragionevoli, vacuamente semplificatorie, di mero effetto simbolico e pertanto di difficile applicazione ( a meno di non piegare il diritto ad esigenze metagiuridiche conducenti a risultati opposti rispetto a quelli di giustizia ) è dato dalla modifica dell’art. 270 bis c.p. all’indomani della tragedia dell’11 settembre 2001.
Questa norma addirittura punisce le associazioni con finalità di terrorismo “anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale”!
Mentre non è ancora decollato il mandato di cattura europeo, osteggiato proprio dal nostro Paese, l’art. 270 bis c.p. e certe sue interpretazioni estreme non supportate da elementi probatori adeguati rischiano di introdurre surrettiziamente una sorta di mandato di cattura globale, in contrasto con i fondamentali principi costituzionali e ordinamenti di garanzia.
L’art. 270 bis c.p. è già espressione di una legislazione penale speciale, da stato d’eccezione, e l’unica tutela è costituita dal prudente apprezzamento interpretativo del giudice.
Ciò mentre le garanzie processuali appaiono essere sempre più nel nostro sistema “a geometria variabile” e orientabili a seconda di imputazioni e imputati: massimo grado per gli imputati eccellenti ( politica, finanza, alta criminalità organizzata ), azzerate per la devianza marginale e gli immigrati minori, meglio ancora se accusati di contatti con l’area dell’integralismo islamico.
Dovrebbe ancora essere ricordato che secondo l’art. 3 della Costituzione la legge è uguale per tutti i cittadini senza distinzioni di razza o religione o di credo politico, e che le garanzie processuali non sono enfatizzabili per sfuggire al processo quando serve, o azzerabili per condanne scontate, ma per un mezzo ordinario e tendenzialmente uguale per tutti, che serve a dare credibilità e affidabilità sociale alla decisione del giudice.
Soprattutto non devono essere a geometria variabile o politicamente orientabili a seconda delle convenienze e delle opportunità.
L’inconfigurabilità della fattispecie prevista dall’art. 270 bis c.p. nel caso di specie, la giurisprudenza al riguardo
a) natura giuridica
Il delitto di cui all’art. 270-bis c.p. va inserito nella categoria dei reati di pericolo e postula soltanto l’esistenza di un’associazione che abbia il fine di eversione dell’ordine democratico, con il compimento di atti di violenza, strumentalmente diretti, perciò, alla realizzazione di detta finalità e quindi del programma di sovversione che costituisce il pericolo previsto dalla norma incriminatrice: tale fine bene può essere desunto dalla convergenza di diversi elementi, quali la personalità degli associati con la loro accertata qualificazione ideologica ( Reali Roscini: quale? ), la disponibilità di appartamenti destinati alle riunioni clandestine ( non rinvenuti ), il possesso di armi occultate in detti appartamenti ( non rinvenute ), il rinvenimento di documenti falsi ( non rinvenuti ) o di altri arnesi o strumenti sintomatici di attività illegali, la detenzione di carte e stampanti e scritti vari, a contenuto chiaramente (?) sovversivo, destinati all’utilizzo ed alla diffusione, la disponibilità di somme non giustificate ( nemmeno rinvenute ) e da qualunque altro elemento logicamente utilizzabile, per una diagnosi tecnico-giuridica del tipo indicato. ( Cass., sez. II, 14 febbraio 1985 – 14 giugno 1985, n. 5831, GP 86,II, 85; CP 86, 1532; Cass., sez. I, 4 novembre 1987 – 15 giugno 1988,n. 6952,CP 87, 977 cit. Nel senso che il reato è di pericolo presunto, v, anche Cass., sez. I, 11 maggio 2000 – 20 giugno 2000, n. 3486, CP 01, 1996 ).
Il reato di cui all’art. 270-bis c.p. è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata ( ? ), che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l’associazione è istituita ( Cass., sez. I, 11 ottobre 2006 – 17 gennaio 2007, n: 1072, CED 235289 ).
b) elemento oggettivo
Il reato di cui all’art. 270-bis c.p., è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti ed attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all’art. 272 c.p. per il quale è necessario che l’azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un’idea bensì ad un programma violento di eversione ( ?! ) ( Cass., sez. I, 11 maggio 2000 – 20 giugno 2000, n. 3486; CP 01, 1196 ).
c) elemento soggettivo
La finalità di terrorismo e quella di eversione dell’ordine costituzionale sono concettualmente distinte. Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette, cioè, non contro le singole persone ma quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere terrore per scuotere la fiducia nell’ordinamento costituito ed indebolirne le strutture. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere l’assetto prularistico e democratico dello Stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale ( Cass., sez. I, 11 luglio 1987 – 5 novembre 1987, n. 11382, CED 176946 ).
d) circostanze
I cinque indagati, invero, non possono essere assolutamente definiti portatori né dell’una, né dell’altra finalità, nonstante che al capo a) vengano contestate loro entrambe le finalità ( ! ), senonaltro in relazione ai presunti singoli comportamenti criminosi dettagliatamente descritti nei reati fine.
D’altra parte, manca nei loro confronti la contestazione dell’aggravante del fine di terrorismo privista dall’art. 1 l. 6 febbraio 1980, n. 15.
Tale finalità, infatti, non è elemento costitivo del reato, ma circostanza aggravante dello stesso ( Cass., sez. VI, 10 febbraio 1998 – 13 marzo 1998, n. 3241, CP 99, 1104 ).
Il rapporto intercorrente tra la fattispecie dell’art. 270 bis c.p. e quella dell’associazione sovversiva ( art. 270 c.p. ): la non configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie prevista dall’art. 270 bis c.p.
In seguito all’intervento riformatore del 2005 viene ad essere alterato, anche, il rapporto intercorrente tra la fattispecie dell’art. 270-bis c.p. e quella dell’associazione sovversiva (ex art. 270 c.p.), recentemente modificata dalla cd. legge sui reati di opinione.
In precedenza, pur presentando elementi comuni quali la struttura organizzativa ed il compimento di atti di violenza, si differenziavano per lo scopo ( in un caso la finalità di terrorismo o di eversione e, nell’altro, la volontà di sopprimere violentemente gli ordinamenti economici o sociali dello Stato ) e per la circostanza che la condotta dell’art. 270 c.p. doveva realizzarsi nel territorio dello Stato italiano.
Già sotto la vigenza della precedente normativa la giurisprudenza aveva affermato la configurabilità di un concorso apparente di norme, in quanto le due fattispecie presentavano la stessa obiettività giuridica ed aveva stabilito l’applicabilità del solo art. 270-bis c.p. in caso di associazioni operanti in Italia.
Tale soluzione avrebbe comportato un’abrogazione implicita dell’art. 270 c.p. ed un’interpretazione ampia e compatibile con i canoni europei della finalità di terrorismo, in cui sono ravvisabili elementi propri della sovversione e dell’eversione.
Con la riforma dei reati di opinione il nuovo art. 270 c.p. si sovrappone in maniera parziale all’art. 270-bis c.p., nell’ipotesi in cui entrambe le fattispecie incriminano le associazioni sovversive contro lo Stato italiano e l’art. 270-bis c.p. troverà applicazione in via esclusiva nel solo caso di associazioni con finalità di terrorismo internazionale. ( in: Criminalità organizzata trasnazionale e sistema penale italiano, a cura di Elisabetta Rossi )
Come è stato agevole rilevare, l’imputazione di cui al capo a) con riferimento all’art. 270-bis c.p. è assolutamente carente sotto il profilo della natura giuridica dello stesso e dei suoi elementi, oggettivo e soggettivo, oltre a non poter essere configurabile, come appena visto, nel caso de qua, il tutto comportando, tra l’altro, l’insussistenza dei gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza, o, nella peggiore delle ipotesi, l’insussistenza attuale della misura cautelare ( v. comportamento processuale degli indagati, loro personalità ).
In tal senso, quindi, l’oo.cc. va annullata
I precedenti giudiziari specifici:
Il precedente del Tribunale del Riesame di Bologna: la “FAI” ( informale ) non esiste, la Cassazione conferma
Con dispositivo reso all’udienza dell’11 giugno 2005 e motivazione depositata il 25 successivo 25 agosto, il Tribunale del Riesame di Bologna, presieduto dalla Dr.ssa Liliana Gabbi, annullò l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli anarchici, Bertoni Mattia, Speziale Valentina, Cremonese Danilo, Caroli Elsa, Tavarnese Tirteo, e Bisesti Carlo, tutti imputati del reato previsto e punito dall’art. 270-bis c.p., per aver costituito una associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico denominata “Cooperativa Artigiana Fuochi ed Affini”, aderente alla “F.A.I. INFORMALE”.
Gli imputati erano accusati, tra l’altro, di aver collocato un ordigno esplosivo nei pressi della Questura di Bologna, di aver inviato plichi espolisi ai Carabinieri, al Prefetto di Genova, al Tg4, alla Betton di Treviso e al sindacato degli agenti della polizia spagnola.
La FAI ( informale ) non esiste, motiva il Tribunale del Riesame:
“Non è dato sapere se la Fai abbia effettivamente preso vita né chi si celi dietro le sigle federate..non esistono indizi convergenti per poter affermare che detta federazione si sia dotata di una struttura stabile ed organizzata”.
“Il quadro indiziario resta ben lontano dallo standard normativo che legittimi l’emissione di una misura cautelare.. non sono stati rinvenuti mezzi o documenti sintomatici di attività illegali, né è stata accertata la stabile disponibilità di mezzi, di basi logistiche, di fonti di finanziamento..nonostante la serrata attività investigativa e l’attività captativa che dal gennaio 2004 ha interessato gli indagati e nonostante le plurime perquisizioni a loro carico non si è giunti ad acquisire un quadro indiziario idoneo a sostenere, con dovuta gravità, una qualche diretta partecipazione dei sodali a uno o più fatti delittuosi che vengono ricondotti alla Cooperativa prima e alla Fai dopo”.
Né, tantomeno, è stato accolto il ricorso per Cassazione presentato dalla Procura della Repubblica bolognese ( 21 dicembre 2005 ), anzi, allo stesso si è addirittura opposta proprio la Procura generale presso la Suprema Corte!
Se, quindi, l’accusa formulata nei confronti degli attuali ricorrenti al capo a) dell’oo.cc è quella di aver costituito, organizzato, un gruppo di ispirazione “anarchico-insurrezionalista” denominato COOP/FAI “aderente alla F.A.I.-FEDERAZIONE ANARCHICA INFORMALE”, tale accusa è minata di credilità e di riscontri proprio nel momento genetico della misura cautelare per la palese inesistenza, o quanto meno per la non dimostrata esistenza, di tale Struttura Federale.
L’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, d'altronde, non fa altro che recepire integralmente l’orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio di legittimità, quanto ai presupposti indispensabili ( disponibilità di appartamenti clandestini per le rionioni degli aderenti, disponibilità da parte degli stessi di fonti di finanziamento, disponibilità di armi, disponibilità di basi logistiche) per potersi configurare l’esistenza di una associazione terroristica o eversiva che dir si voglia, come già abbondantemente trattato in precedenza.
In mancanza, infatti, di siffatti presupposti non è dato assolutamente di asserire e di configuare un gruppo avente finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, non può assolutamente sussistere l’ipotesi di reato di cui all’art. 270-bis c.p.
I precedenti giudiziari specifici, segue: Val di Susa, non basta un volantino per essere terroristi
Cassazione, I Sez. Pen., sentenza n° 5578 del 12.2.2002
La Cassazione ha stabilito che le azioni dimostrative contro l’Alta Velocità non si possono considerare atti terroristici, perché non avevano obiettivi che mirano al cuore dello Stato.
Le azioni dimostrative contro l’Alta Velocità in Val di Susa non sono punibili come atti terroristici, anche se gli “anarco-insurrezionalisti” le hanno apertamente rivendicate con un volantino.
La Cassazione ha dichiarato nulla la sentenza di condanna per terrorismo inflitta al gruppo anarchico che in Val di Susa aveva preso di mira il progetto dell’Alta Velocità incendiando enti locali e manomettendo l’impianto di illuminazione di una galleria autostradale ( gli attuali indagati, per la verità, anche a voler assecondare il teorema accusatorio, avrebbero fatto molto di meno.. ).
In sostanza la riflessione della Suprema Corte è la seguente: non possono essere condannati per terrorismo perché non avevano obiettivi che miravano al cuore dello Stato (lo è forse, a mò di campionatura, il quadro generale dell’impianto elettrico del cantiere edile dell’impresa di costruzioni Zaffini s.r.l.? Esso è il cuore dello Stato?)
Anche i volantini con le rivendicazioni che contenevano affermazioni eversive non sono sufficienti a dimostrare l’intento terroristico.
L’ipotesi di reato di terrorismo, spega la Cassazione rimproverando il dispositivo della sentenza del Tribunale di Torino, ricorre solo quando ad essere colpiti sono “specifici organi, istituzioni, organismi di portata nazionale, la cui incolumità e normalità ddi funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell’ordinamento democratico italiano”.
In caso contrario si tratta solo di gruppi delinquenziali con “velletarie intenzioni insurrezionali”.
La Cassazione ha colto l’occasione per invitare gli inquirenti a non “ingigantire” la portata di certe inchieste ( ! ! ! )
Questa conclusione è perfettamente in linea con il progetto della Commissione Grosso di riforma al codice penale.
Al secondo comma dell’art. 2 del progetto si legge che “le norme incriminatrici non si applicano ai fatti che non determinano una offesa al bene giuridico protetto” ( in questo caso lo Stato, tutelato dall’art. 270 bis del codice penale ).
L’accusa di terrorismo decade nel momento in cui lo Stato “centrale” non è stato toccato dalle azioni criminose.
I Supremi Giudici hanno ritenuto già applicabile “questo parametro di interpretazione essendo pienamente consonante con i principi costituzionalmente garantiti di libertà di associazione e di tipicità dei comportamenti sanzionabili penalmente”.
Quindi non basta a far sussistere il reato di terrorismo la sola intenzione proclamata dai membri di una organizzazione, di essersi associati per sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato.
Anche se gli aderenti all’associazione commettono illeciti penali violenti definendoli azioni eversive, questi atti restano “di per sé stessi, inidonei, a porre in pericolo il bene tutelato da detta norma”.
“Aldilà delle proclamate intenzioni ( peraltro miranti, con metodi illeciti, a sollecitare l’attenzione della pubblica opinione e a protestare in merito al degrado ecologico della Val di Susa per la progettata costruzione della linea ferroviaria al alta velocità ) le azioni contestate all’imputato, essendo rimaste circoscritte all’offesa di beni, di proprietà privata o di enti pubblici locali, situati soltanto nella zona circoscritta e periferica dello Stato e non avendo, invece, colpito specifici organi, istituzioni, organismi di portata nazionale, la cui incolumità e normalità di funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell’ordinamento democratico italiano, si sono dimostrate inidonee a produrre l’evento del reato in questione, di guisa che detto comportamento associativo non può essere assunto nell’illecito di cui all’art. 270 bis c.p.”
Può, ex converso, argomentarsi e sostenere che, al pari della ZAFFINI S.R.L., il cantiere edile “POSTERNA” sia un organismo nazionale necessario per la sopravvivenza del nostro ordinamento democratico?
Così come quelle scritta sulle mura, come i volantini, integrano gli estremi della citata norma?
Orbene, questa sentenza appena richiamata corrisponde, in tutta onestà intellettuale da parte dello scrivente, all’esatta fotografia del procedimento penale di cui all’impugnata oo.cc.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’oo.cc. relativamento al capo a).
Per quanto, viceversa, attiene agli altri capi di imputazione, per i quali tutti pure è stata disposta l’estrema misura cautelare e nei quali tutti risulta essere indagato Michele Fabiani, nel capo g) unitamente anche a Reali Roscini, viene contestualmente depositata altra memoria difensiva sottoscritta da entrambi i difensori ai cui motivi ed alle cui conclusioni espressamente ci si riporta.
Qui basterà evidenziare come in tutti i detti capi sia sempre trascritto: “perché, in concorso fra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno cirminoso, perseguendo le finalità eversive di cui al precedente capo A”
Ciò nonostante, particolare attenzione sarà dedicata al capo g).
Disegno criminoso?
L’art. 270-bis c.p., che, come detto, è già reato di pericolo “presunto”, non prevede l’ammissibilità della forma tentata.
Proprio perché reato di pericolo presunto non è dato all’interpetre di operare un ulteriore arretramento della soglia di rilevanza penale.
In effetti, sussiste un rapporto di genus ad speciem tra il disposto di cui all’art. 270 bis e quello contenuto nell’art. 270, per il quale il tentativo è solo astrattamente ipotizzabile.
Ciò penalizza ulteriormente l’approccio difensivo con una fattispecie che di per sé è gia figlia della legislazione penale “speciale”.
S I C O N C L U D E
Pertanto, per l’annulamento totale dell’impugnata oo.cc.
In via subordinata:
Fabiani Michele: per la sostituzione della impugnata misura cautelare con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari;
Reali Roscini Fabrizio: per la sostituzione dell’attuale misura degli arresti domiciliari con quella meno affliitiva dell’obbligo di dimora nel comune di Spoleto e/o con quello giornaliero della firma presso organo di P.G.
Deposita: estratto da internet di parte della motivazione del Tribunale del Riesame di Bologna.
Perugia, lì 12 novembre 2007
( Avv. Vittorio Trupiano )
DICHIARAZIONE DELL’AVV. TRUPIANO DEL 06.12.2007
Al di là del ricorso per cassazione per Michele Fabiani, sulla cui posizione processuale ribadisco di non voler rilasciare commenti in quanto i provvedimenti vanno impugnati anche secaso di specie si commenta da solo, ed al di là di imminenti nuove iniziative di carattere giudiziario finalizzate alla liberazione del prigioniero politico Michele Fabiani, nel ringraziare vivamente quanti rappresentati delle Istituzioni si stanno facendo carico del problema, desidero evidenziare, come Lista Trupiano-Movimento per la difesa umana, che l'isolamento a cui Fabiani e Di Nucci sono sottoposti, comprensivi anche dell'ora d'aria, è indegno di un Paese civile, specie ove si consideri cho finanche mafiosi conclamati e condannati in via definitiva, nonchè sottoposti al 41 bis, l'ora d'aria la fanno "a gruppi", così come nei raparti loro adibiti esiste un minimo di socialità.
Questo è un dato di fatto inoppugnabile e nel contempo vergognoso, che si traduce in un mezzo coercitivo antidemocratico, illegale e torturante.
Fabiani e Di Nucci non vedono altri se non i loro carcerieri, ad eccezione del colloquio con i familiari.
Mi rivolgo, pertanto, alla Società civile affinchè questa mortificazione per le Istituzioni repubblicane abbia a cessare quanto prima, invitando la stessa a considerare ed a riflettere che i due anarchici sono detenuti per un reato di opinione legiferato e codificato in piena era fascista.
Vittorio Trupiano
G I U S T I Z I A
Interrogazione parlamentare( ex articolo 138-bis del regolamento ) a risposta orale
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della Giustizia e degli Interni, per sapere - premesso che:
il procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Perugia, nei confronti di alcuni giovani militanti anarchici, fra cui Michele Fabiani ed Andrea Di Nucci, tratti in arresto il 23 ottobre 2007, ha destato viva perplessità nell'opinione pubblica per le modalità di arresto degli indagati, che hanno visto impegnati oltre cento Carabinieri dei ROS, supportati da elicotteri, nonchè per le modalità con cui viene condotto;
in particolare, agli indagati è contestato il delitto di cui all'art. 270-bis del codice penale (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico),sulla base della presunta appartenenza ad una cellula anarco-insurrezionalista;
l'operazione, denominata "Brushwood", portò all'arresto anche di Fabbrizio Reali Roscini, ora libero, e di Polinori Dario e Corrias Damiano, entrambi agli arresti domiciliari;
il Fabiani ed il Di Nucci si trovano tuttora detenuti nel carcere perugino di Capanneregime di elevato indice di vigilanza (EIV), consistente nel totale isolamento diurno e notturno, compresa l'ora d'aria, e nella sottoposizione a visto di censura per ogni tipo di corrispondenza;
inopinatamente, l'udienza del Tribunale del Riesame di Perugia, come tale, paradossalmente Tribunale della Libertà, tenutasi il 12 novembre scorso, si è svolta all'interno dello stesso carcere perugino, senza che ne venissero specificati i motivi, con una precauzione, quindi, inusueta anche per i processi di mafia e di camorra, e finanche per i detenuti al 41 bis che di norma vengono collegati tramite video-conferenza;
come riportato da "il manifesto" (del 27 ottobre 2007, pag. 8, "Anarchici di Spoleto, sotto l'inchiesta niente"), la principale fonte di criticità dell'indagine deriva dall'asserita discrasia tra le contestazioni mosse agli indagati (che peraltro continuano a professarsi innocenti ed estranei alle accuse elevate nei loro confronti) e le risultanze probatorie allo stato acquisite;
agli indagati è infatti contestata l'appartenenza alla Federazione anarchica informale, mentre è lo stesso Tribunale del Riesame a riconoscere il presunto "carattere rudimentale" di tale cellula anarchica, che da una parte, come per tutti i gruppi anarchici, sarebbe caratterizzata dall'assenza di un leader, salvo, poi, in evidente contraddizione logica, attribuire tale ruolo proprio al Fabiani;
pur trattandosi di reato di opinione, nonchè di "pericolo presunto", dal testo dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia, viene spesso gratuitamente attaccato e censurato indiscriminatamente il pensiero, la filosofia e l'deologia anarchica, al pari delle varie associazini ambientaliste che si battano per la salvaguardia di interessi primari e collettivi quali la difesa della natura e dell'ambiente e che, viceversa, vengono "criminalizzate" al pari degli indagati;
attorno ed in solidarietà agli indagati, in particolare a Fabiani e Di Nucci detenuti in E.I.V., è sorto e si è sviluppato in questi mesi un vasto movimento di cittadini comuni, di ogni età ed appartenenza politica, che ha dato vita anche a fiaccolate ed alla raccolta di sottoscrizioni;
infine, non si rinvengono nel fascicolo processuale, sia del Gip che della Procura della Repubblica, alcune prove documentali fondamentali a cui pure fa riferimento l'ordinanza di custodia cautelare, con particolare riferimento alla spedizione di una missiva al Presidente dellaRegione Umbra, Maria Rita Lorenzetti, contenente priettili e lettera minatoria;
considerato che:
come è noto, le indagini relative a procedimenti penali in materia di reati associativi, con particolare riferimento ai delitti contro la personalità dello Stato, in ragione della scarsa determinatezza e della struttura soggettivistica della fattispecie, nonchè della possibile incidenza di tali norme incriminatrici sull'esercizio di libertà costituzionalmente garantite (in questo caso, libertà di opinione e manifestazione del pensiero), presentano particolare delicatezza e complessità, imponendo all'autorità giudiziaria di delineare il confine tra condotte penalmente rilevanti e comportamenti espressivi di diritti e libertà sanciti come tali dall'ordinamento;
in ragione della complessità di tali indagini, è necessario che le valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria in ordine ai gravi indizi di colpevolezza siano il più possibile circostanziate oltre ogni ragionevole dubbio e siano condotte, soprattutto, nel rispetto dei fondamentali diritti umani degli indagati;
gli indagati stessi, lasciandosi interrogare dal Gip, dal P.M., nonchè rilasciandodichiarazioni spontanee proprio nel corso dell'udienza del riesame, hanno tenuto un comportamento processuale di tutto rispetto nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, dello Stato e delle sue Istituzioni democratiche, comportamento che, da solo, smentisce "gravemente" il teorema accusatorio imperniato sul tentativo, in atto, di violento sovvertimento delle Istituzioni Repubblicane,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle gravi questioni in oggetto;
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della giustizia in difesa delle garanzie costituzionali degli indagati ed affinchè venga nell'immediatezza revocato il divieto d'incontro e lo stato di totale isolamento in cui gli incensurati Fabiani e Di Nucci vivono, con estrema dignità, ma pari sofferenza;
se lo stesso Ministro non intenda, viceversa ed al cospetto dell'assoluta evanescenza del quadro indiziario, disporre una urgente ispezione, nonchè accertamento, atto a comprendere se e quali torbidi interessi economici si muovano al riparo dell'iniziativa dell'azione penale de qua.
TRIBUNALE DEL RIESAME DI PERUGIA
***
PROC. N. 673/07 R.M.C. PERS. FABIANI MICHELE
PROC. N. 674/07 R.M.C. PERS. REALI ROSCINI FABRIZIO
***
Proc. Pen. 6088/07 RG GIP DDA Perugia
Proc. Pen. 3526/07 RG NR DDA Proc. Rep. presso il Tribunale di Perugia
***
Memoria difensiva con indicazione dei motivi del riesame
Ex art. 309, comma 9, c.p.p.
I sottoscritti Avv.ti Vittorio Trupiano del Foro di Napoli (con Studio in Napoli Centro Direzionale Isola A-5 - Tel. 081 – 787 55 22, fax 081 - 787 5448, Tel. 339 - 7245521) e Carmelo Parente del Foro di Spoleto (con Studio collegato in Spoleto Via G. Elladio 8, Tel. 0743 – 224986 Fax 0743 – 207477), quali difensori di fiducia di Fabiani Michele nato a Spoleto il 16.02.1987 e residente a Spoleto in Piazza Sordini n. 2 e di fatto domiciliato in Via Monterone n. 42, in relazione al Proc. Pen. n. 6088/07 RG GIP DDA n. 3526/07 RG NR imputato per i reati di cui agli artt. 270bis, 110, 81cpv, 414, 424, 425 n. 2), 658 c.p., 1 L. 6.2.1980 n. 15, 336, 339 co. 1, 635 co. 3 c.p., 594, 697 c.p. di cui all’Ordinanza di custodia cautelare del 18.10.2007; nonché di Fabrizio Reali Roscini nato a Spoleto il 25.1.1965 e residente a Spoleto Loc. Monteluco n. 39, in relazione al Proc. Pen. n. 6088/07 RG GIP DDA n. 3526/07 RG NR imputato per i reati di cui agli artt. 270bis, 110, 81cpv, 336, 339 co. 1, 594, 697 c.p., 1 L. 6.2.1980 n. 15, di cui all’Ordinanza di custodia cautelare del 18.10.2007;
PREMESSO CHE
con istanze inviate a mezzo posta celere in data 26/10/2007 presso la Cancelleria di Codesto Tribunale del Riesame, hanno chiesto, facendo espressa riserva di presentarne i relativi motivi nei termini di legge, la revoca e/o l’annullamento, o, in subordine la sostituzione e/o la modifica dell’ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia del 18.10.07 notificata all’indagato in data 23.10.07 ed eseguita in pari data, con la quale veniva disposta nei confronti dei predetti la misura cautelare della custodia in carcere;
che è stata fissata per il giorno 12.11.07 l’udienza in Camera di Consiglio per esaminare e decidere in ordine alle predette istanze;
che nelle more è stata disposta dal GIP di Perugia la scarcerazione dell’indagato Roscini Reali Fabrizio, e disposta la misura degli arresti domiciliari;
Ciò premesso, i predetti difensori espongono i seguenti
MOTIVI DI RIESAME
Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza:
La lunga e particolareggiata ordinanza impugnata prende le mosse con una dettagliata, ed in effetti allarmante, ricostruzione dell’attività eversiva svolta a livello nazionale dalla Federazione Anarchica Informale, salvo poi non offrire, nel prosieguo delle ben 193 pagine, alcun elemento di prova che colleghi gli indagati alla medesima FAI.
Su tali aspetti gli inquirenti farebbero desumere l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza unicamente da asserite analogie linguistiche e contenutistiche tra gli scritti di rivendicazione della Coop – FAI ed alcuni, numerosi (come meglio si analizzerà nel prosieguo della presente memoria), scritti di carattere politico realizzati e diffusi pubblicamente (a mezzo volantini, manifesti murali, comunicati a mezzo stampa e a mezzo Internet) dagli indagati ed in particolare dal Fabiani.
E’ bene ricordare che il procedimento nei confronti di Fabiani e degli altri coindagati non deve e non può essere un processo alla Federazione Anarchica Informale.
Vorremmo a tale proposito riportare un passo del Manuale Procedura Penale di Franco Cordero (Giuffrè Milano 1993, cfr. pag. 222 - si allega estratto - doc. 1), in cui l’illustre autore spiega, a suo modo, i principi di cui all’art. 27 della Costituzione e artt. 40 e ss. c. p.:
“25.4 L’imputato come “persona”: Cominciamo da qualche paradosso didattico. Sarebbe un finto processo se il pubblico ministero perseguisse fantasmi intellettuali (ad esempio quel sillogismo composto da tre enunciati generali affermativi che i dottori medievali chiamavano “Barbara” o il secondo principio della termodinamica o “Madame Bovary”), diavoli ovvero santi (perché scatenano temporali o non mandano la pioggia), cose inanimate (l’albero cadendo dal quale N è morto), bestie (ogni tanto finivano sul patibolo), persone giuridiche, enti collettivi (anonime, rackets, confraternite, sette, logge, cupole, famiglie, stirpi, quinte colonne et similia), cadaveri (l’inquisitore ecclesiastico condannava anche i defunti, rappresentati all’auto de fe da simulacri). Bisogna che l’imputazione evochi una persona fisica (qualunque animale umano vivo, sopra o sotto i 14 anni, inclusi gli abnormi), esista o no in carne ed ossa: può darsi che sia soltanto un nome (fabbricato da qualcuno, come succede nelle detectives stories) o esistesse ma non esista più; risultando tali eventi la sentenza dichiara “non doversi procedere”, ma se ne fosse emessa una irrevocabile sul merito, non sarebbe “inesistente”, sebbene ineseguibile. Stiamo parlando dei presupposti (a parte rei) mancando i quali il processo sarebbe pura apparenza”.
Purtroppo nel quadro accusatorio sembrano invece emergere molti dei paradossi stigmatizzati dall’autorevole dottrina sopra citata. Dalla lettura della lunga ordinanza (e dalla Richiesta del PM nonché dalle informative del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri di Perugia, ampiamente riportate nell’ordinanza stessa) il procedimento nei confronti di Fabiani e degli altri coindagati sembra essere, a tratti, un procedimento nei confronti dell’universo (perché di universo si tratta, tanto è complesso e variegato) anarchico/”insurrezionalista”, più che nei confronti dei singoli indagati.
E’ innegabile poi, che l’ordinanza fondi l’esistenza degli asseriti gravi indizi di colpevolezza su una serie di discutibili ed arbitrari sillogismi.
Data una premessa maggiore (tutti gli appartenenti all’area anarchica sono indiziati), e una premessa minore (gli indagati sono appartenenti all’area anarchica), si giunge inesorabilmente ad una conclusione (gli indagati sono indiziati).
Se il sillogismo, poi, si restringe all’area anarchica spoletina, il GIP giunge a fondare l’esistenza di inconfutabili prove di colpevolezza: gli anarchici spoletini sono i principali indiziati, gli indagati sono noti anarchici spoletini, gli indagati sono colpevoli. Oppure, con una forzatura ancor più evidente: le rivendicazioni degli attentati contengono riferimenti a tematiche e contenuti analoghi a quelli propri del movimento ecologista spoletino, gli indagati fanno parte del movimento ecologista spoletino ed hanno realizzato e diffuso documenti sulle stesse tematiche e contenuti, gli indagati sono senza dubbio colpevoli.
Si consenta a questa difesa l’iperbole dal momento che è la stessa ordinanza a dare atto di voler fondare sulle suddette “analogie di linguaggio e di contenuti” l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ma allora è la stessa ordinanza ad indicare i motivi che la rendono irrimediabilmente viziata. Nessuno, alla luce dei principi costituzionali e dell’ordinamento penale, può essere incriminato, o tenuto in carcere, sulla base di un mero sillogismo o sulla base di una “analogia”.
Venendo ai fatti specifici contestati, in effetti, nessuno degli elementi di prova indicati vale a configurare una responsabilità o un indizio (men che mai “grave”) nei confronti dell’indagato, relativamente all’appartenenza alla FAI e ai reati rivendicati dalla medesima FAI.
Ripercorrendo i singoli fatti contestati si espone quanto segue:
Attentato del 9 marzo 2007 in Spoleto.
In relazione al primo dei singoli episodi contestati i “gravi indizi di colpevolezza” sarebbero desunti, in primo luogo, dal rinvenimento sul luogo dell’incendio, di contenitori di alcool acquistati nell’esercizio commerciale Euro Spin, e dalla carta del giornale usato come innesco dell’incendio, nella specie copia del quotidiano “Il Vicenza” edizione del 17 febbraio 2007. “Gli elementi investigativi raccolti hanno consentito di acquisire più che significativi elementi che riconducono agli indagati Fabiani Michele e Di Nucci Andrea quali autori della predetta azione criminosa” recita l’ordinanza. In particolare dalle intercettazioni telefoniche risulta inequivocabile la presenza degli indagati, il giorno 17 febbraio 2007, alla manifestazione tenuta a Vicenza contro l’ampliamento della base militare USA, che, sempre stando all’ordinanza “ha visto la partecipazione di una cospicua rappresentanza della sinistra antagonista, tra cui quella aderente all’area anarchica, anche umbra”.
La circostanza della presenza a Vicenza dell’indagato il giorno 17 febbraio 2007, del resto, è stata confermata dallo stesso Fabiani in sede di interrogatorio del P.M., salvo poi aggiungere, rispondendo alle domande, che in