Menu principale:
RICORSO IN CASSAZIONE
Giovanni Esposito Fariello
Studio Giuridico Penale
Prof. Avv. Giovanni Esposito Fariello
docente nell'Università di Napoli
patrocinante in Cassazione
Avv. Guido De Maio
Avv. Annalisa Mancini
Avv. Nicola Erminio Paone
Avv. Francesco Maria Amodeo
Ill.mo Sig. Presidente
E Sigg.ri Consiglieri
Corte di Cassazione
sezione I penale
I sottoscritti Avv.ti Vittorio Trupiano e Giovanni Esposito Fariello, difensori di fiducia di Fabiani Michele nel proc. pen. n° 002073/08 R.G.Cass., la cui udienza è fissata per il giorno 22 aprile 2008, con il presente atto prospetta motivi nuovi, ad integrazione del ricorso già ritualmente proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia in data 12/11/2007 (motivazione depositata in data 17/11/2007).
• Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sì come emerge dal testo del provvedimento impugnato e dalle ulteriori risultanze processuali specificamente indicate, in ordine all’accertamento della ricorrenza, nella vicenda in questione, di profili di gravità indiziaria circa la riferibilità dei ritenuti reati-fine al Fagiani, anche in relazione alle prospettazioni al riguardo effettuate nelle memorie difensive depositate in sede di riesame. Conseguente configurabilità dei medesimi vizi in punto di individuazione dei profili di gravità indiziaria concernenti il reato di cui all’art. 270 bis c.p. [rif. norm. art.606, co. 1, lett. b) - e) c.p.p., in relazione agli art. 270 bis c.p. e 273 c.p.p.]
Il G.i.p. ed il Tribunale del Riesame hanno ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al Fabiani per il reato di associazione con finalità di eversione dell’ordine democratico, nonché per una serie di illeciti ritenuti attuativi della finalità medesima, previsti ai capi b) e seguenti della contestazione mossa. Nel giudizio de libertate l’attenzione è stata catalizzata proprio su tali ultimi episodi, con particolare riguardo al profilo della riferibilità degli stessi all’odierno ricorrente, di poi valutando la ricaduta della ritenuta ascrivibilità dei medesimi al Fabiani sul piano dell’ipotizzato reato associativo. Per ragioni espositive, pertanto, si seguirà lo stesso percorso scelto dai giudici precedenti, rinviando al successivo motivo di ricorso le doglianze concernenti in maniera esclusiva il reato di cui al capo a)
dell’imputazione. D’altra parte, attesa la metodologia verificativa seguita nell’ordinanza in questa sede impugnata, le critiche che verranno mosse al percorso logico-argomentativo con cui si è ritenuto di individuare nel Fabiani un soggetto gravemente indiziato della commissione degli episodi asseritamente qualificabili come reati-fine della struttura associativa, hanno una specifica cogenza anche con riguardo ai profili di gravità indiziaria relativi alla configurabilità di un’associazione per delinquere in ipotesi d’accusa facente capo all’odierno ricorrente.
Ebbene, si avrà modo di constatare che, con riguardo ad alcune contestazioni relative ai reati-fine (ci si riferisce ai capi b), e), g) dell’imputazione), la riconducibilità delle stesse al Fabiani, sia pure nei termini della gravità indiziaria, è stata accertata in maniera insoddisfacente. Infatti, il G.i.p. prima ed il Tribunale del Riesame poi si sono limitati ad effettuare una elencazione degli indizi che condurrebbero all’odierno ricorrente, senza armonizzarli in un iter logico-argomentativo coerente, ovvero omettendo alcuni passaggi verificativi da cui non può che dipendere la linearità e la completezza del percorso indiziario in forza del quale il fatto sarebbe da ascrivere alla responsabilità del Fabiani. L’impressione è che si sia individuato un soggetto qualsiasi per dare una risposta alla pressante esigenza di porre in evidenza la presenza delle Istituzioni e la efficienza delle stesse, forzando alcuni episodi di minima importanza che più direttamente lo coinvolgerebbero ed ascrivendogli una serie di ulteriori e più gravi accadimenti, in forza della vicinanza ideologica del medesimo ad ambienti contigui a quelli in cui questi ultimi sarebbero gemmati.
Partendo dall’episodio descritto al capo b) dell’imputazione, la riferibilità dello stesso al Fabiani è stata ritenuta, in sostanza, per il fatto che sul luogo dell’accadimento è stata rinvenuta una copia del giornale a tiratura esclusivamente locale “Il Vicenza” del 17/2/07 ed altresì perché per appiccare il fuoco sarebbe stato utilizzato alcool per uso domestico acquistato al supermercato Eurospin. Ebbene, tali elementi condurrebbero al Fabiani, perché egli il 17/2/07 si trovava a Vicenza per partecipare alla ben nota manifestazione di protesta contro l’ampliamento della base militare statunitense ivi presente; perché, ancora, in una conversazione intercettata a mesi di distanza dall’accadimento egli avrebbe asserito che preferisce fare la spesa all’Eurospin anziché alla Coop.
E’ evidente la mancanza di risposte alle pur citate doglianze difensive, ma è altresì evidente l’esistenza di un salto logico nel meccanismo inferenziale fatto proprio dai Giudici del Riesame. Chè non è detta la ragione per cui l’ontologica ambiguità e plurivocità degli indizi in questione sia superata nel caso di specie e porti indefettibilmente ad identificare nel Fabiani l’autore del crimine in oggetto, risultando incompatibile con altre ipotizzabili modalità di svolgimento dei fatti, sia pure con la minore intensità valutativa propria della verifica della gravità indiziaria. Come dire che un qualsiasi altro manifestante vicentino che abbia preso un giornale distribuito gratuitamente e che faccia la spesa all’Eurospin potrebbe essere l’autore del reato di cui si discorre, sicchè non è dato comprendere perché debba esserlo l’odierno ricorrente.
Né vale richiamare l’intercettazione ambientale di alcuni mesi dopo, nella quale il Fabiani pronuncia la frase “La Coop siamo solo noi”, per rinvenirvi la conferma della paternità del documento di rivendicazione dell’episodio criminoso di che trattasi. Un riferimento del genere, infatti, per operare nel senso auspicato dall’ordinanza impugnata, in termini di convergenza con gli elementi poc’anzi citati nel riferire l’accadimento al Fabiani, necessiterebbe di puntualizzazioni che non sono state svolte. La loro mancanza si riflette inevitabilmente sulla tenuta logica della motivazione, sotto il profilo dell’idoneità del dato fattuale in questione a corroborare il percorso inferenziale svolto dai Giudici del Riesame. In particolare, non si è tenuto conto del fatto che l’intercettazione ambientale citata è di due mesi successiva al fatto descritto al capo b) dell’imputazione e che le parole “sospette” vennero usate nel corso della conversazione con il passeggero dell’auto del Fabiani in funzione canzonatoria del noto spot televisivo, per programmare un’azione di danneggiamento poi non realizzata (v.pag. 34 ord. G.i.p.). Sicchè ci si chiede in base a quale ragionamento si è ritenuto di voler leggere in essa una rivendicazione di paternità di fatti illeciti.
A ciò si aggiunga che lo stesso volantino di rivendicazione dell’episodio criminoso in questione autorizzava chiunque ad utilizzare la sigla Coop per compiere “gesti di ribellione” (pag. 17 ord. G.i.p.). Sicchè non si comprende per quale ragione da una episodica conversazione intercettata si sia desunta la esclusività della utilizzazione della sigla de qua per un accadimento passato, senz’altro ben noto a soggetti che non si nega vicini a certi ambienti per quel che attiene al contenuto “autorizzatorio” del volantino di rivendicazione.
Non c’è bisogno di spendere molte parole per sottolineare che l’ulteriore elemento costituito dal messaggio di solidarietà nei confronti del Fabiani non ha, nell’economia espositiva del provvedimento impugnato, alcun collegamento specifico con l’oggetto della verifica compiuta, atteso che trovava la sua scaturigine in un altro accadimento, la perquisizione subita dal Fabiani nell’ambito dell’attività di indagine tesa ad accertare le responsabilità per il reato di che trattasi.
Così come illogico è voler argomentare la riferibilità del reato medesimo al ricorrente in forza di una pretesa somiglianza contenutistica e stilistica tra il testo del volantino di rivendicazione ed il documento programmatico redatto dal Fabiani in seno al gruppo di difesa dell’ambiente di Spoleto (pag. 23 ord. G.i.p.). In entrambi, infatti, si fa riferimento a vicende – quali le proteste ambientaliste nella Regione Umbria- che notoriamente e per quel che emerge dalla stessa ordinanza di custodia cautelare coinvolgevano un gran numero di persone, di varie estrazioni ed ideologie.
Passando all’episodio di cui al capo e) dell’imputazione, è invero piuttosto singolare il percorso argomentativo che spingeil Tribunale del Riesame a riferirlo al Fabiani. Brevemente, si afferma che egli nelle sue conversazioni fa più volte riferimento al progetto di parcheggio in via di realizzazione nel cantiere cd. La Posterna, qualificandolo un “ecomostro” e criticandolo anche con toni accesi; che la notte in cui venne attuato l’attentato incendiario era in corso una festa cui il Fabiani aveva preso parte; che l’obiettivo era oggetto delle proteste del gruppo ambientalista e, quindi, potenziale oggetto delle azioni della Coop; che, pertanto, l’odierno ricorrente avrebbe commesso l’episodio criminoso di che trattasi, perché dal luogo della festa dei comunisti cui egli aveva preso parte il cantiere danneggiato è raggiungibile a piedi (sic!).
E’ fin troppo manifesta l’illogicità di un tale argomentare. Verrebbe da dire che esso è ai limiti dell’accettabilità, in un sistema penale basato sul principio di personalità della responsabilità penale. Invero, se si pensa che, assai verosimilmente, il Fabiani non era l’unico partecipante alla festa, pur a voler dare per scontato quel che i giudici avrebbero dovuto spiegare, cioè che l’attentatore era tra i partecipanti alla festa, è ben evidente che la motivazione della ascrivibilità del fatto all’odierno ricorrente poggi esclusivamente sul suo atteggiamento critico –anche, perché no, aspramente tale- nei confronti dell’opera in corso di realizzazione. Né soccorrono la pretesa appartenenza del Fabiani alla Coop e l’omogeneità dell’obiettivo con quello già colpito nell’ipotesi d’accusa di cui al capo b) dell’imputazione. Invero, in primo luogo è tutta da dimostrare la sussistenza del reato di cui all’art. 270 bis c.p., evocata con un suggestivo meccanismo di verifica circolare. Di poi, nei riguardi del dato dell’omogeneità è sufficiente richiamare quanto detto in precedenza circa la larga condivisione nella popolazione locale delle proteste contro gli attacchi all’integrità del paesaggio naturale in atto nella Regione Umbria, in mancanza di una specifica rivendicazione del gesto, a differenza di quanto accaduto per l’episodio criminoso passato in rassegna precedentemente. Peraltro, dalla stessa lettura dell’ordinanza applicativa e del provvedimento del Tribunale del Riesame, emerge chiaramente che nel corso della stessa festa dei comunisti v’era stato un dibattito pubblico di sensibilizzazione alla tematica, cui aveva preso parte lo stesso Fabiani.
Si aggiunga che la citata omogeneità di obiettivi ed azioni non è stata ritenuta sufficiente ad acrivere al Fabiani l’episodio di cui al capo f) dell’imputazione. Sicchè, a ben vedere, in forza di una lettura dell’ordinanza impugnata che voglia essere rispettosa della logica argomentativa in essa utilizzata, dovrebbe dedursene che l’elemento decisivo per riferire l’accadimento di cui al capo e) dell’imputazione al ricorrente è costituito…dall’aver egli partecipato ad un dibattito nel corso della festa e dall’essersi ivi trattenuto fino a notte inoltrata! Non c’è davvero bisogno di esplicitare ulteriormente il vizio motivazionale dedotto in epigrafe.
Per quel che attiene alla riferibilità al Fabiani dell’episodio descritto al capo g) dell’imputazione, essa è stata ritenuta, in sostanza, sulla base dell’asserita sovrapponibilità stilistica e lessicale tra la lettera di rivendicazione ed il volantino redatto per la stessa finalità in relazione all’attentato incendiario al cantiere Zaffini (capo b) dell’imputazione); del riferimento, nella medesima lettera, ad altri episodi di protesta, sia pure non rivendicati dalla Coop, per rispetto nei confronti dei “compagni di battaglia” che avevano ritenuto di non dover aderire ad essa (pag. 6 ord. riesame); delle intercettazioni ambientali effettuate nell’auto del Fabiani, nelle quali si parlerebbe della cessione dei due proiettili inesplosi poi inviati alla Presidente della Regione Umbria.
Partendo da quest’ultimo aspetto, non può che sottolinearsi l’assoluta gratuità delle affermazioni per cui, nelle conversazioni intercettate (si vedano le pagg. 57-57 dell’ordinanza del G.i.p.), si farebbe riferimento a proiettili, in mancanza di una specifica esplicitazione delle ragioni per cui il riferimento ai soldi in esse contenuto fosse da intendersi in funzione dissimulatoria della realtà. Né sul punto è dato rinvenire un’appagante risposta nell’ordinanza dei Giudici del Riesame che, incomprensibilmente, hanno ritenuto la circostanza per la quale il regalo menzionato nelle conversazioni intercettate farebbe riferimento al denaro introdotta per la prima volta dagli indagati in sede di interrogatorio di garanzia, laddove essa emergeva già dai dialoghi captati nell’auto del Fabiani. Singolare è, poi, l’argomentazione per cui, non essendo stata trovata traccia degli assegni in cui il “regalo” sarebbe consistito, l’unica spiegazione plausibile del riferimento al regalo medesimo ed ai soldi debba ritenersi quella per cui si tratterebbe, in realtà, dei proiettili inesplosi. Infatti, in tal modo si opera una chiara inversione dell’ordinario riparto dell’onere della prova nel procedimento penale, da rispettare senz’altro anche nella fase cautelare, a fronte di un riferimento ad assegni –o, comunque, a denaro- che, fino a dimostrazione del contrario, deve ritenersi rispondente alla realtà storica.
Per quel che concerne la sovrapponibilità contenutistica e stilistica con il volantino relativo alla vicenda di cui al capo b) dell’imputazione, anzitutto va evidenziato che l’omogeneità stilistica non può essere elevata a medesima paternità del documento, se si pensa, come pure si evince dall’ordinanza impugnata e dal pregresso provvedimento del G.i.p., che le tematiche ivi affrontate non erano di esclusivo dominio politico ed ideologico del Fabiani e che, anzi, trovavano addirittura una base culturale in scritti filosofici, per quanto criticabili possano essere. Di poi, si dà per presupposto che l’episodio relativo al cantiere Zaffini sia da attribuire alla responsabilità del ricorrente, ma si è visto che ciò viene ritenuto in forza di un iter logico-argomentativo poco condivisibile. Sicchè le critiche effettuate al riguardo non possono che riverberarsi anche sulla completezza ed esaustività dell’accertamento effettuato in ordine al capo g) della contestazione mossa.
Con riguardo al riferimento agli altri episodi delittuosi contenuto nella lettera inviata alla Presidente della Regione Umbria, non rivendicati dalla Coop per rispetto ai “compagni di battaglia” che ritenevano di non aderirvi, si fa rilevare che tra questi rientrerebbero anche quelli di cui ai capi c) e d) dell’imputazione, per i quali gli indizi a carico del Fabiani assumono oggettivamente una certa consistenza (tant’è che egli per uno di essi ha ammesso l’addebito che gli viene mosso, per l’altro non disconosce la sua presenza sul luogo del fatto). Ebbene, tali episodi non sono stati rivendicati con la sigla Coop, ma solo con il ben noto simbolo anarchico. Ci si chiede, allora, come possa conciliarsi, sul piano logico, tale situazione, con l’affermazione –riportata a pag. 6 dell’ordinanza impugnata e poc’anzi citata- per cui la Coop non ha rivendicato tutta una serie di illeciti per rispetto a chi non voleva aderirvi, se non concludendo per la non identificabilità del Fabiani con la sigla Coop. Chè, anzi, alla luce del contenuto del volantino relativo al capo b) dell’imputazione –per il quale, si ricorderà, chiunque era autorizzato ad utilizzare la sigla Coop per rivendicare “atti di ribellione”- e di quello della lettera in questione, proprio il comportamento che si ritiene tenuto dal Fabiani negli accadimenti di cui ai capi c) e d) dell’imputazione avrebbe dovuto condurre ad escludere la riferibilità al medesimo dell’uso della sigla di che trattasi. Né potrebbe dirsi che in quelle occasioni egli si sarebbe firmato in maniera generica per rispetto ai “compagni di battaglia” che lo avrebbero accompagnato, atteso che trattasi di soggetti che, nella ricostruzione dei fatti accolta dall’ordinanza impugnata, sarebbero anch’essi raggiunti da gravi indizi di colpevolezza di partecipazione alla ritenuta associazione sovversiva denominata Coop.
Sempre in relazione al reato di cui al capo g) della contestazione mossa, v’è un ulteriore aspetto che non ha trovato alcuna risposta appagante nella motivazione del provvedimento impugnato in questa sede e che si pone in chiave di contraddittorietà logica con la ricostruzione dei fatti per cui il Fabiani sarebbe gravemente indiziato di esserne l’autore.
In particolare, si intende far riferimento al fatto che l’odierno ricorrente, nelle conversazioni captate successive all’accadimento oggetto di attenzione ed a seguito del risalto mediatico che esso aveva avuto, qualifica la pubblicazione di indiscrezioni giornalistiche che indicavano i militanti anarchici presenti nell’area di Spoleto quali autori dei reato in questione quale una provocazione nei loro confronti, per strumentalizzare la loro lotta, dimostrando risentimento per l’episodio ed evidenziando di essere anche stato costretto a ricorrere ad un legale per contrastare la campagna di stampa a suo dire diffamatoria (si vedano le pagg. 67 e seguenti dell’ordinanza applicativa della misura cautelare). Francamente non si è compreso per quale ragione il G.i.p. ha ritenuto tale atteggiamento del ricorrente una messa in scena per allontanare da sé i sospetti. Né una spiegazione al riguardo è fornita dai Giudici del Tribunale del Riesame, che correttamente neppure richiamano i sofismi al limite dell’arte divinatoria contenuti alle pagine 82 ed 83 del provvedimento del G.i.p.
V’è un ulteriore tassello mancante nel percorso logico-argomentativo svolto dal Tribunale del Riesame perché esso possa condurre alla riferibilità dell’accadimento di che trattasi all’odierno ricorrente. La busta contenente i due proiettili inesplosi, infatti, reca il timbro di annullo di Firenze CMP, con data 17/8/07. Deve dedursene che essa è stata spedita quantomeno dal territorio della provincia di Firenze. Tuttavia, non v’è traccia nella motivazione a sostegno dell’applicazione della misura cautelare al Fabiani di alcun elemento indiziario dal quale possa inferirsi la sua presenza nel luogo della spedizione. Il che, a ben vedere, è in evidente contrasto con il fatto che le indagini all’epoca in corso erano svolte anche con l’installazione nell’auto del Fabiani di un sistema G.P.S., in grado di localizzarne la posizione. A ciò si aggiunga che sono stati acquisiti agli atti del procedimento i tabulati telefonici dell’utenza del Fabiani, in grado di rivelare la cella agganciata dal telefono cellulare, tant’è che essi sono stati utilizzati per sostenere la presenza del ricorrente alla manifestazione di Vicenza contro l’ampliamento della base militare statunitense ivi presente, in relazione al reato contestato nel capo b) dell’imputazione. Ma una tale circostanza non è stata minimamente verificata con riguardo ai reati contestati al capo g) dell’impuatazione. Sicchè, ci si chiede, sul piano della logica argomentativa, come possa giungersi a ricondurre la spedizione della lettera al Fabiani, se non si è verificata la sua presenza in un luogo compatibile con quello da cui risulta essere stata effettuata la spedizione medesima.
E’ di tutta evidenza che il discorso fin qui svolto in relazione ai reati-fine, ove lo si ritenesse condivisibile, si riverbererebbe inevitabilmente sulla correttezza della verifica dei profili di gravità indiziaria circa il reato associativo. Ciò perché a sostegno di tale ultimo illecito rimarrebbero le attività di protesta politica poste in essere dal Fabiani in seno al movimento ecologista ed episodi criminosi di modesta entità (capi c) e d) dell’imputazione). In particolare, argomentare la sussistenza della finalità eversiva sulla base degli stessi sarebbe oggettivamente impossibile, atteso che trattasi di episodi che, nella stessa ricostruzione fatta propria nel provvedimento impugnato, non denotano profili organizzativi, predisposizione di mezzi ed idoneità ad influenzare le scelte politiche tali da oltrepassare i limiti di un estemporaneo pactum sceleris riconducibile al concorso di persone nel reato.
Per tutte le ragioni esposte, si insiste per l’annullamento dell’ordinanza, secondo quanto dedotto in epigrafe.
• Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sì come emerge dal testo del provvedimento impugnato e dalle ulteriori risultanze processuali specificamente indicate, in ordine all’accertamento della ricorrenza, nella vicenda in questione, di profili di gravità indiziaria circa gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 270 bis c.p. –segnatamente, dell’aspetto relativo all’esistenza di una struttura organizzata idonea a configurarlo-, anche in relazione alle prospettazioni al riguardo effettuate nelle memorie difensive depositate in sede di riesame [rif. norm. art.606, co. 1, lett. b) - e) c.p.p., in relazione agli art. 270 bis c.p. e 273 c.p.p.]
Anche a ritenere la sussistenza, in capo al Fabiani, di gravi indizi di colpevolezza circa i reati-fine, ad avviso di questa difesa la verifica operata dal Tribunale del Riesame in ordine ai profili di gravità indiziaria relativi al reato associativo è criticabile, in punto di logicità e coerenza della motivazione, nonché sul piano della corretta applicazione della norma sostanziale di riferimento.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, ci si permette osservare, in premessa logico-argomentativa a quanto si dirà tra breve, che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, elemento essenziale ai fini della configurabilità della fattispecie ex art. 270 bis c.p. è l’esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare le finalità illecite perseguite dall’associazione di riferimento, onde evitare che il profilo soggettivo del reato de quo rimanga un dato meramente interno alla psiche dei ritenuti partecipi. La verifica del momento organizzativo viene solitamente effettuata avendo riguardo a marcatori specifici, quali la stabilità del vincolo funzionale al perseguimento degli obiettivi comuni; la divisione dei ruoli all’interno della struttura, quale attuazione del principio della divisione dei compiti e, dunque, della maggiore efficacia dell’attività posta in essere; la disponibilità di mezzi adeguati rispetto alle finalità avute di mira. L’esigenza, in poche parole, è quella di valutare la capacità dell’associazione ad ergersi ad entità distinta dai singoli membri nel suo relazionarsi allo scopo perseguito, sotto il profilo della idoneità della stessa a garantirne in qualsiasi momento la realizzabilità, mediante una permanente possibilità e relativa facilità di azione. Solo a tali condizioni, infatti, si conferisce concretezza ed attualità alla finalità illecita da cui dipende l’attrazione nell’ambito del penalmente rilevante di un fenomeno, quale quello associativo, in sé lecito. Insomma, soltanto caratteristiche siffatte consentono di presumere quel pericolo per l’ordine pubblico e la sopravvivenza delle strutture democratiche che esprime la ratio della rilevanza penale della fattispecie in questione anche a prescindere da singole manifestazioni criminose attuative del programma delittuoso ideato.
Si evidenzia al riguardo che la motivazione del provvedimento impugnato in più parti si pone in stridente contrasto con tale quadro concettuale, pur programmaticamente fatto proprio dai Giudici del Riesame, anche in relazione a quel che risulta dall’ordinanza del G.i.p., applicativa della misura in atto.
Partendo dal provvedimento del G.i.p., in esso è dato leggere che la relazione che intercorrerebbe tra i soggetti asseritamente componenti dell’associazione sovversiva è di tipo informale, nel senso che i militanti aderirebbero all’associazione medesima solo nel momento dell’azione e non in forza di una progettualità a lungo termine o per l’appartenenza ad una specifica struttura (pag. 8 loc.cit.). Che le campagne rivoluzionarie consisterebbero in iniziative attuate dai singoli militanti o gruppi, secondo modalità e tempi basati sullo spontaneismo e sull’individualismo (pag. 9 loc.cit.). Che, ancora, il programma ideato e pubblicizzato dal Fabiani aveva ad oggetto soprattutto un’opera di sensibilizzazione e vasto coinvolgimento delle popolazioni locali nelle proteste ambientaliste, con gesti eclatanti, piuttosto che violenti (pag. 189 loc.cit.). Che, in ultimo, il gruppo di soggetti che avrebbe coadiuvato l’odierno ricorrente ha una relazione informale, tant’è che l’adesione al medesimo si ha soltanto nel momento specifico dell’azione e della sua preparazione e non sulla base di una progettualità a lungo termine (pag. 191 loc.cit.). E’ ben evidente che tali passaggi descrittivi delle caratteristiche dell’associazione in ipotesi d’accusa capeggiata dal Fabiani denotano la mancanza di un dato organizzativo riconducibile alla sistemazione concettuale innanzi succintamente descritta, atteso che esso non è certo inferibile dalla condivisione di fondo di un progetto da parte dei partecipi e sulla pronta disponibilità di ciascuno ad attuarlo (pag. 191 loc.cit.), trattandosi di una interpretazione meramente soggettivistica del dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie prevista e punita dall’art. 270 bis c.p.p.
Dal canto suo l’ordinanza del Tribunale del Riesame compie un disperato tentativo di integrare il dato organizzativo senza porsi in contrasto logico con la motivazione dell’ordinanza applicativa della misura in atto, nonostante per quanto testè esposto esso si appalesi difficilmente configurabile nelle osservazioni svolte dal G.i.p.. In particolare, nel provvedimento impugnato si afferma che il ricorrente avrebbe aggregato intorno a sé almeno tre coindagati, dando vita di fatto ad un gruppo organizzato in modo rudimentale, tuttavia comunque adeguato alla realizzazione degli obiettivi avuti di mira, in considerazione non tanto dei mezzi a disposizione, quanto piuttosto dell’indiscusso ascendente culturale ed ideologico esercitato dal Fabiani nei confronti degli altri indagati (pag. 10 loc.cit.).
E’ di tutta evidenza che tale modo di argomentare si pone in termini di radicale contrasto con il significato di struttura organizzativa, quale elemento da cui inferire la concretezza ed attualità della finalità eversiva, nonché l’adeguatezza della struttura medesima a realizzarlo, costituendo così pericolo per l’ordinamento democratico e per l’ordine pubblico, in forza della sua sempre incombente probabilità di azione illecita. Ciò in ragione del fatto che si sottolinea l’estemporaneità ed occasionalità degli accordi sottesi alla realizzazione dei singoli episodi criminosi, la mancanza di mezzi particolari idonei ad accrescere la capacità criminale dei singoli, la insussistenza di una struttura intesa come entità distinta dai partecipi. Insomma, la realizzazione del programma criminoso, sulla base della motivazione del provvedimento impugnato, sarebbe pur sempre legata ad iniziative occasionali e personali del Fabiani, senza quella progettualità di lungo termine ed il relativo sostrato organizzativo funzionale alla sua realizzazione. Il che, del resto, è coerente con le a dir poco rudimentali modalità di realizzazione dei reati-fine asseritamene ascrivibili al Fabiani, così come ritenute dai Giudici del Riesame.
Anche per tali ragioni si chiede l’annullamento dell’impugnata ordinanza, nei termini di cui in epigrafe.
Napoli, 12 marzo 2008
Con ossequi
Avv. Vittorio Trupiano
Avv. Giovanni Esposito Fariello
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
UDIENZA 22 APRILE 2008
Proc. n. 2073/2008
MOTIVI NUOVI
PER MICHELE FABIANI
a sostegno del ricorso avverso l’ordinanza emessa in data 12.11.2007 dal Tribunale di Perugia, Sezione Distrettuale per le Impugnazioni in Materia di Libertà Personale, nell’ambito del Procedimento n. 673/07 R.G. Mis. Caut. Pers., che ha respinto la richiesta di riesame, ex art. 309 C.P.P., proposta nell’interesse di Michele FABIANI, nato a Spoleto il 16.2.1987, attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in forza della ordinanza emessa dal G.I.P. di Perugia il 18.10.2007 nell’ambito del Proc. Penale n. 3526/07 R.N.R.; n. 6088/07 R.G. GIP
INOSSERVANZA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 270 BIS, C.P. E DELL’ART. 1, LEGGE 6.2.1980 N. 15, NONCHE’ MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RITENUTA SUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.
Con riferimento al capo a) della rubrica il Tribunale di Perugia ha ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario circa la costituzione e la operatività di un gruppo organizzato, sebbene in modo rudimentale, privo di una strutturazione verticistica, il quale avrebbe realizzato le singole azioni violente descritte negli altri capi di imputazione, rivendicandole come COOP/FAI.
Ad avviso dei Giudici del Riesame:
“…l’assenza di una rigida struttura organizzativa appare essere la caratteristica peculiare dei gruppi sovversivi di ispirazione anarchica, che rifuggono qualunque forma di gerarchia e di subordinazione di riconoscimento di centri decisionali e direttivi delle iniziative di lotta che, al contrario, sono poste in essere da aggregazioni che si manifestano principalmente nel momento della azione, prive di un organigramma predefinito e nell’ambito delle quali la figura del leader non assume caratteristiche del capo di una organizzazione di tipo paramilitare (come è invece accaduto con riferimento ad altri tipi di organizzazioni sovversive, quali quelle che si sono richiamate alla ideologia comunista ed alla lotta di classe), vale a dire di colui che elabora precise strategie di lotta, suddivide i compiti tra vari aderenti ed impone una rigorosa disciplina di comportamento. Il movimento anarchico clandestino si pone, piuttosto, come parallelo a quello ufficiale, condividendo le medesime forma di protesta, in sé lecite, relative ai temi della difesa dell’ambiente, dei consumatori e alla contestazione di tutte le forme di esplicazione dell’autorità dello Stato ( come ad esempio con riferimento al regime carcerario), ma che, in tale ambito, ritiene tuttavia necessario il ricorso a forme sovversive di lotta, al compimento di azioni violente con la finalità di “imprimere una accelerazione”, in senso rivestrinsecazione della protesta attraverso azioni di violenza indirizzate, in modo diretto o indiretto, nei confronti di rappresentanti delle istituzioni, in particolare delle forze dell’ordine e degli enti preposti al controllo del territorio. La volontà di condizionare l’operato delle istituzioni è resa evidente non solo dal contenuto delle scritte minatorie direttamente rivolte ad operatori delle forze dell’ordine ed al sindacato di Spoleto, ma anche dagli attentati ai cantieri e dal contenuto delle relative rivendicazioni, laddove è reso palese l’intento di avversare, mediante il ricorso al metodo violento, la politica urbanistica ed ambientale delle amministrazioni locali (almeno in occasione degli episodi del Giro della Rocca e del cantiere Posterna, inoltre, le azioni dimostrative hanno riguardato segnatamente la oluzionario, ai processi di trasformazione sociale, politica ed economica …” (cfr. pag. 9 ordinanza T.L.).
In questo ambiente eversivo la figura del Fabiani rileverebbe da un lato come interlocutore di altri soggetti, non indagati nel presente procedimento ma comunque noti agli investigatori quali esponenti dell’area anarchico-insurrezionalista, e dall’altro quale autore di uno scritto diffuso mediante internet sui siti del movimento anarchico, nell’ambito del quale viene teorizzato l’approccio dinamico e sperimentale sulle tematiche proprie della contestazione estremista
“…la ricostruzione delle iniziative criminose riconducibili alla COOP/FAI ha, inoltre, posto in luce come Fabiani Michele abbia rivestito, nell’ambito di tale gruppo, sicuramente il ruolo di leader carismatico, ma anche di ideatore ed esecutore del programma criminoso, di volta in volta attuato con la collaborazione anche si singoli aderenti allo stesso gruppo, che hanno dimostrato di seguirlo non solo nella condivisione del programma ideologico, ma anche nella estrinsecazione della protesta attraverso azioni di violenza indirizzate, in modo diretto o indiretto, nei confronti di rappresentanti delle istituzioni, in particolare delle forze dell’ordine e degli enti preposti al controllo del territorio. La volontà di condizionare l’operato delle istituzioni è resa evidente non solo dal contenuto delle scritte minatorie direttamente rivolte ad operatori delle forze dell’ordine ed al sindacato di Spoleto, ma anche dagli attentati ai cantieri e dal contenuto delle relative rivendicazioni, laddove è reso palese l’intento di avversare, mediante il ricorso al metodo violento, la politica urbanistica ed ambientale delle amministrazioni locali (almeno in occasione degli episodi del Giro della Rocca e del cantiere Posterna, inoltre, le azioni dimostrative hanno riguardato segnatamente la realizzazione di opere di cui l’amministrazione comunale era committente) e, più in generale, il “regime politico” umbro, ritenuto responsabile, secondo la COOP/FAI, di garantire la propria copertura alla strategia commerciale, definita “ipocrita” dal gruppo anarchico, della Coop e del sistema delle cooperative nel suo complesso…” (cfr. pag. 10 ordinanza T.L.).
Ad avviso dei Giudici del Riesame quindi il gruppo anarchico avrebbe perseguito il proprio progetto ideologico mediante forme di eversione dell’ordinamento democratico, deliberando ed attuando il programma criminoso manifestatosi nella realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idoneo a condizionare il funzionamento delle stesse sia a livello centrale che periferico.
Alla stessa stregua quindi conseguirebbe l’integrazione delle aggravanti di cui all’art. 1 della Legge 6.2.1980 n. 15, contestate con riferimento ai singoli episodi delittuosi.
Orbene, il Tribunale non offre il benché minimo elemento in ordine alla riconducibilità della condotta contestata all’indagato nell’ambito della fattispecie associativa finalizzata all’eversione dell’ordinamento democratico.
Un primo rilievo attiene allo schema duale della ipotizzata costituzione ed operatività di un sodalizio criminoso, da un lato una sorta di “casa madre” denominata FAI, cui sarebbe collegato dall’altro il gruppo locale denominato COOP.
Nessun elemento apprezzabile viene rappresentato nel percorso argomentativo per qualificare la cd. FAI come una rete strutturata di vari gruppi, dotata di strumenti organizzativi idonei a coordinare gli ipotizzati organismi territoriali nella decisione e realizzazione di singoli episodi illeciti.
Piuttosto i Giudici di Perugia limitano il proprio giudizio alla elencazione di fatti delittuosi avvenuti in diversi contesti territoriali nel periodo 2003/2007, richiamando il contenuto di un elaborato giunto ad una emittente radiofonica di area, senza tuttavia trarre da questo dati logicamente e giuridicamente rilevanti per affermare nel caso di specie la sussistenza di un rapporto associativo integrato secondo le previsioni di cui all’art. 270 bis C.P..
Infatti proprio le ragioni indicate per fare assumere rilievo alle conoscenze sopra indicate, richiamate attraverso una generalizzazione priva di collegamenti specifici alla presente imputazione associativa, manifestano la loro fragilità argomentativa solo a volere considerare l’assenza di qualsivoglia riferimento ad una stabile struttura associativa, indefettibile substrato costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 270 bis C.P..
Vi è che il Tribunale di Perugia, consapevole delle difficoltà determinate dalla ipotizzata “reductio ad unum” delle forme di aggregazione anarchica più estremiste al modello classico della associazione criminale di stampo eversivo, propone la centralità costituente del cd. “momento dell’azione”, ritenuto decisivo per conciliare il tradizionale individualismo anarchico con una strategia collettiva priva di una vera e propria associazione criminale.
Tuttavia non v’è chi non veda come questa ipotesi è cosa assai diversa dalla stabilità di un vincolo associativo che dà vita ad un aggregato strutturato in vista della commissione di una serie indeterminata di reati.
La chiave di lettura proposta dai Giudici del Riesame prende le mosse dalla collocazione del Fabiani nell’ambito del vasto panorama anarchico, circostanza pacifica così come è pacifica l’esistenza di legami personali, di amicizia e comune militanza con altri indagati, per arrivare a sovrapporre questi dati agli elementi costitutivi del delitto associativo; ma l’insieme delle relazioni attribuite all’indagato, anche con soggetti gravitanti nella stessa area e si dice inquisiti in procedimenti pendenti dinanzi diverse Autorità Giudiziarie per analoghe fattispecie associative, non può di certo essere considerato utile per valutare l’aggregato collettivo, del quale il Fabiani farebbe parte, una sorta di cellula di una più vasta associazione sovversiva.
Nell’iter logico-argomentativo del Tribunale di Perugia assume carattere centrale l’elemento della azione diretta: essa sostituisce l’aspetto strutturale organizzativo del sodalizio, operazione ermeneutica postulata come necessaria allo scopo di adeguare lo strumento repressivo alla peculiarità di un concetto organizzativo privo di stabilità.
In questo modo viene proposto un superamento della previsione normativa: sebbene il dato strutturale non venga individuato neppure nella forma più elementare e/o rudimentale, l’azione diverrebbe essa stessa elemento di stabilizzazione organizzativa.
Questa operazione conduce in modo palesemente illogico e contraddittorio alla valutazione del reato mezzo quale elemento del reato fine: i Giudici di Perugia desumono la gravità indiziaria in ordine alla ipotizzata associazione sovversiva attraverso l’attribuzione dei singoli episodi illeciti all’indagato ed ai suoi presunti sodali, senza prima avere affrontato il nodo della esistenza della struttura eversiva organizzata e della dedotta appartenenza ad essa del Fabiani.
Quando poi il singolo reato fine assume i caratteri della occasionalità (vedi scritte murali) il Tribunale di Perugia giunge alla conclusione inaccettabile di identificare la struttura associativa con la mera attuazione, da parte di singole individualità, di un programma anarchico eversivo quanto mai generico ed indeterminato.
Da ciò, volendo seguire il percorso argomentativo dei Giudici del Riesame, scaturisce un metodo inquisitorio che affida allo strumento penale il compito di sanzionare, oltre alla eventuale azione illecita, anche l’adesione ad ideologie critiche, le quali di per sé non sono suscettibili di alcuna valutazione di illiceità, conformemente ai principi fondamentali dell’ordinamento vigente.
Vero è che la Corte di Cassazione ha già affrontato il tema della sussistenza di un sodalizio anarchico insurrezionalista nella Sentenza della Seconda Sezione, 20.4.2004, Marotta ed altri, chiarendo nel contempo quali siano gli elementi costitutivi utili per ritenere la fattispecie associativa “…nucleo centrale della progressione argomentativa che ha condotto i Giudici di Appello a cogliere il passaggio del gruppo, dal semplice aggregato umano interessato alla mera analisi e diffusione del credo anarchico - sia pure di ispirazione insurrezionalista – alla associazione strutturata attorno e “per” un programma dichiaratamente eversivo, da realizzare mediante l’uso della violenza anche armata, è stato senza dubbio il collegamento del <<gruppo romano>> al covo di Via Cristoforo Colombo ed al materiale ivi rinvenuto. L’arsenale che si trova occultato nel locale ... direttamente riconducibile a specifici delitti, anche di estrema gravità, non poteva che evocare la riferibilità del covo ad una “banda” stabile, ben organizzata, poliedricamente orientata verso azioni armate “eclatanti e sofisticate (impiego di divise delle forze dell’ordine) e logisticamente ben supportate (moduli, documenti, timbri, targhe, ecc.) oltre che al compimento di attentati mediante l’uso di esplosivi. Il tutto condito da materiale documentale ed ideologico che, con altrettanta chiarezza, denotava la ontologica <<finalizzazione>> di un armamentario, in sé già del tutto incompatibile – per quantità e qualità – con le esigenze <<ordinarie>> di un gruppo di criminali comuni…”.
I Giudici del Riesame quindi eludono l’obbligo di fornire puntuale motivazione in ordine agli elementi che avrebbero dovuto assicurare stabilità e concretezza alla struttura organizzativa della dedotta associazione sovversiva, ritenendo l’esistenza di un sodalizio eversivo attraverso il ricorso allo schema di un ipotetico “doppio livello”, caratteristico di un gruppo nella “fase di esordio” in collegamento con i “gruppi affini” ed aderente al programma ideologico di tipo eversivo del movimento anarchico clandestino che si richiama alle teorie dello ideologo Bonanno.
Affermazioni tanto perentorie quanto inidonee a formulare il giudizio sulla gravità indiziaria per l’associazione, ex art. 270 bis C.P., mere enunciazioni di principio prive di rilevanza in ordine allo specifico tema probatorio.
Parimenti censurabile appare la valutazione proposta dai Giudici di Perugia in ordine alla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 1 della Legge 6.2.1980 n. 15 con riferimento ai reati descritti nei capi B), C), D), E) e G) della rubrica.
Nei delitti commessi con la specifica finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, elemento essenziale della rilevanza di tali atti è quello della organizzazione; il legislatore cioè ha ritenuto di sanzionare severamente le condotte illecite realizzate nell’ambito di un più vasto progetto sovversivo articolato da un aggregato stabile e consolidato.
La ratio della norma citata è evidente, corroborata ulteriormente dalla esperienza giudiziaria e dalla interpretazione intervenuta sul punto da parte della Suprema Corte: mentre l’atto terroristico ideato e realizzato da gruppi organizzati e ben armati è idoneo a minare l’ordinamento democratico statuale, il gesto illecito, dimostrativo o meno, individuale o concorsuale, non assume questa finalità di sovversione del sistema politico.
Non potrebbe essere altrimenti; il Tribunale di Perugia incorre a questo proposito in una generalizzazione illogica e contraddittoria rispetto al dettato normativo, in forza della quale ogni condotta illecita, se posta in essere da autori che si richiamano ad ideologie critiche nei confronti degli assetti istituzionali e sociali esistenti, deve necessariamente essere qualificata dalla finalità di eversione di cui all’art. 1 Legge 15/1980, indipendentemente dalla esistenza e rilevabilità di una associazione organizzata che ne promuova la realizzazione.
La mancanza di questo dato irrinunciabile per la corretta integrazione della circostanza aggravante in oggetto rende la motivazione proposta dal Tribunale del Riesame assolutamente carente, affidata ad una mera formula si stile.
INOSSERVANZA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 274, LETT. A) E C) C.P.P., NONCHE’ MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RITENUTA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI
I Giudici del Tribunale della Libertà di Perugia hanno ritenuto sussistere nel caso di specie le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c) C.P.P. motivando:
“…il pericolo di reiterazione criminosa emerge in modo evidente dalle modalità delle azioni criminose…..occorre evidenziare, poi, che il Fabiani non ha palesato alcun intento collaborativo, avendo negato gli addebiti più gravi, e non ha dato segno di voler sottoporre il suo operato (neppure con riferimento alle condotte sostanzialmente ammesse) ad un processo di rivisitazione critica e, tanto meno, di volersi dissociare dal ricorso al metodo violento per l’affermazione del progetto di sovvertimento dell’ordine politico, economico e sociale dallo stesso propugnato.
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, deve ritenersi altamente probabile che l’indagato, ove rimesso in libertà, potrebbe operare per impedire l’acquisizione di ulteriori elementi di prova necessari per una compiuta ricostruzione del programma eversivo del gruppo, certamente collegato ad aggregazioni affini ……. tenuto conto in particolare, degli accertati collegamenti del Fabiani con numerosi altri esponenti del movimento anarchico-insurrezionalista…”.
Sostanzialmente il Tribunale ha quindi desunto dalla condotta processuale dell’indagato, che non avrebbe “sottoposto il proprio operato ad una rivisitazione critica”, un dato idoneo a formulare una prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione criminosa.
Tale argomentazione appare erronea nonché illogica.
Secondo una granitica interpretazione Giurisprudenziale l’esercizio della facoltà di non rispondere, o comunque di non collaborare con gli organi inquirenti o con la Autorità Giudiziaria procedente, non può determinare a carico della parte conseguenze ulteriori da quelle di non potere accedere agli eventuali benefici che derivano dall’istituto della collaborazione.
In particolare è stato sottolineato come non sia conforme al disposto normativo “…dedurre dal silenzio dell’interessato la sussistenza delle esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati di cui alla lett. c) dell’art. 274 C.P.P….” (cfr. sul punto Cass., 27.3.1996, Papaina, in CED Cass. 204747).
Le motivazioni contenute nella ordinanza si concretizzano pertanto in una pretesa “contra legem” di collaborazione a carico dell’indagato nei confronti del quale non si possono, attraverso automatismi, fare discendere conseguenze in ordine alla libertà personale.
Eguali considerazioni rilevano in ordine al dedotto pericolo di inquinamento probatorio desunto da non meglio specificati “…collegamenti con altri esponenti del movimento anarchico-insurrezionalista…”.
La concretezza del pericolo per la acquisizione e la genuinità della prova non può difatti essere ipotizzato in astratto, ma desunto da elementi esistenti nella c.d. realtà fattuale; necessitano pertanto dati specifici, individualizzanti e necessariamente muniti di una effettiva concretezza.
Le argomentazioni sul punto dei Giudici del Riesame costituiscono evidenti petizioni di principio, frutto di ipotesi e disancorate dalla realtà personale e storica del Fabiani.
Non sussiste inoltre nella parte motivazionale della ordinanza alcun riferimento alla attualità della esigenza richiamata se non un breve cenno ad una non meglio definita “probabilità di operare”.
Per i motivi esposti si richiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione Voglia annullare l’ordinanza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio per nuovo esame.
Roma 11.4.2008
Con osservanza
avv. Marco Lucentini
Si delega al deposito dei presenti motivi l'avv. Barbara Brancacci
avv. Marco Lucentini
T R U P I A N O
STUDIO GIURIDICO PENALE
( si riceve per appuntamento)
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-5 Prof. Avv. Vittorio Trupiano
TEL. 0817875522 Avv. Massimo Guadagni
FAX.0817875448 Dr.ssa Imma Carratore
80143 NAPOLI
info@listatrupiano.it
lunedi-venerdi, ore 17-20
cell. 339.7245521listatrupiano.it
Avv. Vittorio Trupiano
Docente in diritto penale internazionale
TRIBUNALE DEL RIESAME DI PERUGIA
N. 673/07 R.M.C. PERS. FABIANI MICHELE
N.674/07 R.M.C. PERS. REALI ROSCINI FABRIZIO
Udienza del 12.11.07
Motivi a sostegno delle richieste di riesame pervenute il 27.10.07
La misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Perugia in data 18.10.07, e sostituita nei confronti del solo Reali Roscini con quella degli arresti domiciliari dallo stesso Gip Dr.ssa N.F. Restivo, va annullata in quanto al capo A) per i motivi di seguito dispiegati:
Insussistenza della fattispecie di cui art. 270 bis c.p. con riferimento al comportamento processuale degli indagati ed alla personalità degli stessi
Il Tribunale del Riesame deve, infatti, tener di conto anche dei fatti sopravvenuti all’emissione della oo.cc.
Orbene, trattandosi di reato c.d. “politico”, almeno per distinguerlo dai reati propri della criminalità comune, organizzata o meno che quest’ultima sia, è da evidenziare come entrambi gli indagati, accusati, con riferimento al capo di imputazione che stiamo esaminando, nello specifico di “azioni rivolte nei confronti delle Istituzioni dello Stato italiano”, sia pure in modo diverso, non si siano avvalsi della facoltà di non rispondere, prerogativa, quest’ultima, propria dei terroristi, di coloro, cioè, che hanno dichiarato guerra alla Stato ed alle sue Istituzioni democratiche con la finalità di un sovvertimento violento delle stesse.
Riconoscendo, pertanto, la Magistratura, sia quella Giudicante, sia quella Inquirente ( cfr.: doppio interrogatorio da parte del Gip e del P.M. ), quale loro interlocutore, essi hanno già manifestato di accettare incondizionatamente le regole dell’Ordinamento Giudiziario dello Stato italiano, e per ciò stesso lo Stato italiano.
Non si sono dichiarati prigionieri politici, hanno risposto, hanno contestato gli addebiti loro rivolti, non li hanno rivendicati.
Possono essere considerati tali indagati aderenti ad un gruppo anarchico-insurrezionalista?
E’ questa la loro “insurrezione”?
Se la fattispecie loro contestata è da rapportare nell’ambito dell’art. 270 bis c.p., se questi sono terroristi, potremo tirare finalmente un sospiro di sollievo ed affermare di aver domato la bestia terrorista non tramite il pentimento ( più o meno interessato che lo stesso possa essere essere ), bensì tramite il riconoscimento da parte dei presunti terroristi del loro nemico: lo Stato!
Ovviamente, queste considerazioni non possono non avere un riverbo anche sotto l’ottica della persistenza delle esigenze cautelari, esigenze che, da simile comportamento processuale posto in relazione alla accusa di eversione dell’ordine democratico, sono obiettivamente ed inequivocabilmente allo stato insussistenti.
Essi, pertanto, hanno il sacrosanto diritto di essere giudicati a piede libero, la qualcosa, posta in relazione al capo di accusa, consentirebbe un loro totale recupero del principio della legalità, mentre il protrarsi della carcerazione preventiva, aggravata dall’Alta Sorveglianza a cui gli stessi sono sottoposti, a giudizio dello scrivente che li ritiene innocenti, potrebbe produrre l’effetto contrario, e, cioè, l’astio da parte di due incensurati nei confronti delle Istituzioni.
Se processo politico è, come è, il Giudicante deve tener di conto anche delle finalità che l’esercizio dell’azione penale si propone e che non devono essere esclusivamente repressive in ossequio al principio della “giustizia sostanziale”.
Comunque, a scanso di equivoci, questo era il “salto di qualità” che la presunta cellula anarchico-insurrezionalista si riprometteva: dialogare con la Magistratura, riconoscere lo Stato e le sue Istituzioni?
E c’è chi, come Reali Roscini, lo ha dichiarato esplicitamente nel corso dell’interrogatorio da parte del Gip, depositando anche la ricevuta di versamento di 1 euro per aver partecipato alla votazione delle primarie del nuovo Partito Democratico, specificando di avere sempre esercitato il proprio diritto di voto, sempre!
Reali Roscini, anche se ciò non risulta dal verbale riassuntivo del suo interrogatorio, ha pure specificato di riconosce “soprattutto” la Costituzione della Repubblica Italiana.
Può essere costui annoverato fra i presunti fondatori di una cellula terroristica?
Il Fabiani, culturalmente profondamente preparato, studente universitario iscritto al 2° anno della Facoltà di Filosofia, elabora nel corso dei due interrogatori la sua contrapposizione allo Stato, ma essa è una contrapposizione concettuale alle Istituzioni, in senso critico delle stesse, e mai rivendicatrice del metodo violento e sovversivo dell’ordine democratico.
Allora qui si stanno processando, sia pure “travestite” dalla formulazioni di plurimi capi di imputazione, il suo libero pensiero, la sua ideologia, in buona sostanza, la filosofia ed il credo politico anarchico, e ciò è quanto di più incostituzionale possa esistere!
Nell’impugnata oo.cc., i riferimenti a Paolo Dorigo, alla associazione dallo stesso fondata in difesa delle presunte vittime di controlli mentali, l’Avae-m, al libro “La tortura nel bel paese” ( libro la cui prefazione porta la firma del Senatore Giovanni Russo Spena, nonché l’intervento dello scrivente Avv. Vittorio Trupiano ) sono continui, ripetuti e gratuiti ed alimentano il sospetto del Fabiani di essere stato destinatario di particolare attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri proprio nel momento in cui inizia a caldeggiare la protesta del detenuto comunista Paolo Dorigo.
Fabiani, infatti, partecipa a diversi sit-in all’esterno del carcere di Spoleto, scrive a Dorigo, sottoposto a censura e detenuto in E.I.V., e lo fa mentre oltre 40 fra Senatori e Deputati della Repubblica italiana, nonché Consiglieri regionali umbri, si avvicendano nel rendergli visita e manifestargli la propria solidarietà ( anche il Sindaco Brunini fù solidale )!
Ma chi è Dorigo e perché suscita tanto interesse nell’allora nemmeno diciottenne Michele Fabiani?
E’ opportuno porci questo quesito, esso è pertinente ai fatti oggetti del presente procedimento penale, perché Dorigo, così come la sua predetta associazione, al parti di diversi personaggi che gravitano nella sua orbita politica, come Maurizio Bassetti, e non solo, rappresentanto una costante fissa nelle informative dei ROS, trasumate integralmente nella oo.cc. e come tali costituenti parte integrante della stessa.
Di certo la sua storia, quella scritta con la privazione della sua libertà per ben 12 anni, scritta col suo sangue a causa delle molteplici violenze anche fisiche che ha dovuto sopportate durante la detenzione e fatte oggetto anche di inchiesta da parte del Comitato anti-tortura presso la Commissione europea, costituisce la pagina meno “gloriosa” dell’amministrazione della Giustizia italiana.
Condannato in Patria nel ’93 proprio per il reato di cui all’art. 270 bis c.p., nel ’98 la Corte europea gli riconosceva il diritto ad un giusto processo ( quello celebrato dalla Corte di Assise di Udine giusto non fù, dal momento che il suo accusatore si sotrasse al libero esame nel contraddittorio delle parti processuali, mentre le sue accuse entrarono nel processo e furono utilizzate ex art. 513 c.p.p. ).
Altri 8 anni (!) sono passati per vedere riconosciuto il suo diritto alla celebrazione di un nuovo processo in Italia.
Egli venne scarcerato nel 2006 in quanto la Corte di Appello di Bologna, competente per il giudizio di revisione, riconobbe fondata la eccezione, sollevata dallo scrivente avvocato Vittorio Trupiano, di illegitimità costituzionale dell’art. 630 lett. a) nella parte in cui non prevedeva la sentenza della Corte europea quale titolo per poter richiedere la revisione di sentenza di condanna in diritto interno.
Solo così è chiusa una interminabile <cherelle> fra lo Stato membro Italia ed il Comitato dei Ministri presso il Consiglio d’Europa ( Organo preposto alla esecuzione delle sentenze della Corte europea ).
E’ doveroso rappresentare tutto ciò in quanto le informative di carattere generale dei ROS, prodromiche alla misura cautelare, si sono occupate a lungo di Dorigo che però viene “presentato” quale terrorista, piuttosto che come vittima delle conseguenze di un non giusto processo.
Così come particolare attenzione è stata dedicata nella oo.cc. al fenomeno del gruppo della COOP/FAI, nella sua genesi e nella sua evoluzione, esattamente “ad colorandum” la contestata fattispecie criminosa che, al contrario, ricondotto l’operare del cinque indagati nella sua realtà, obiettivamente si appalesa lontana mille miglia da ogni forma di terrorismo ( pag. 74 oo.cc. MICHELE: “..io che ce sò state queste azioni l’ho saputo l’altro ieri..non sapevo niente prima, quindi niente..” ).
I profili politico-giuridici dell’art. 270 bis c.p. nel diritto sostanziale
Si tratta dei reati di Associazione Sovversiva ( così come concepiti dalla dittatura fascista, che promulgò l’art. 270 nel 1930 ), associazione sovversiva con finalità terroristica ( art. 270 bis ) rivista e corretta, con aumento di pene, esclusione dai benefici e infinite possibilità preventive, dopo l’11 settembre 2001.
Questa involuzione è tutta in linea con le misure emergenziali oggi in voga in mezzo mondo, sulla fasa riga del Patriot Act americano.
Il reato associativo ex art. 270 c.p., proprio per la sua logica antidemocratica, doveva essere abrogato non appena l’Italia si liberò dalla dittatura, questo articolo rimase invece in vigore, anche se con scarsa applicazione, per ricomparire in grande stile nel corso del conflitto sociale e politico degli anni settanta.
Un’emergenza, che, poi, nel nostro Paese non è mai finita.
Attraverso l’art. 270 e derivati ( 270 bis, tir, quater, quinquies,essties… ), è possibile condannare il reo prima di avere compiuto il reato, in pratica il reato eversivo, così come concepito, si compone della sua, peraltro presunta, intenzione.
Carta bianca, dunque, ai più fantasiosi teoremi e ai manovratori dell’emergenza, per un nulla possono essere colpiti movimenti politici ( A Manca in Sardegna, Iniziativa Comunista e vari altri raggruppamenti colpiti da simili provvedimenti in questi anni ) o comunità nazionali, in generale è l’intera società e la possibilità stessa di una sua trasformazione a subire questa metafisica cappa repressiva.
La dinamica stessa della war on terrorism si è sovrapposta a questa emergenza infinita tutta italica, portando sia ad un peggioramento legislativo, riscontrabile oltre che nell’aumento delle pene anche nella sopressione, in vigore dal 2003, dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione altrimenti previste dalla legge Simeone.
Dal 2003 i detenuti condannati in via definitiva per art. 270 bis dovranno scontare per intero la pena in carcere, in barba ai principi di reinserimento sanciti dalla nostra Costituzione.
La pena, per questi reati marcatamente ideologici, è cioè esclusivamente afflittiva e punitiva, finalizzata a punire il compimento di un reato, cioè l’eversione e sovversione dell’ordine costituzionale, un reato che agli effetti della condanna è tutto nella coscienza dei soggetti perseguiti.
E’ abbastanza incontestabile, e tra l’altro ben analizzato da autorevoli esponenti degli apparati di controllo, che nella realtà delle cose non vi è alcun pericolo per la stabilità dell’ordine costituzionale e dunque questa emergenza, così concepita, sia destituita di ogni fondamento.
Ben altri sono i pericoli, e i condizionamenti terroristici ed eversivi operati dagli anni settanta in avanti, in quella che può essere definita una democrazia a metà: dalle troppe “stragi di stato”, ai progetti pidduisti, ai tentativi secessionisti del Nord Italia, tutti episodi che hanno condizionato sensibilmente la dialettica democratica, ma verso i quali è stata usata ben altra delicatezza.
Eppure è con questa strategia eversiva degli apparati che si è impedito l’accesso agli strumenti democratici a una parte del popolo italiano, che ne è rimasta così esclusa, ed è attraverso questo tipo di terrorismo che si è colpito a fondo lo sviluppo del movimento popolare e di classe nei decenni passati.
Non è un caso forse che negli ultimi tempi mentre aumentavano le pene per i reati associativi, peggiorando anche le condizioni di detenzione nei reparti speciali ad Elevato Indice di Vigilanza già dichiarati illegittimi dalla Corte europea di Strasburgo per i diritti dell’uomo, si ponesse mano al codice per dare notevoli sconti e riduzione di pena per i reati a sfondo razziale e contro l’unità dello Stato.
E non è un caso che per lo stragismo e i disegni eversivi finalizzati alla stabilizzazione moderata non è mai stato individuato nessun mandante o serio colpevole.
Da notare infine che sia per episodi riguardanti atti legati all’estremismo di destra, anche di eclatante pericolo, che per disegni decisamente eversivi come l’ambigua vicenda del DSSA nel 2005, non sia stato applicato in questi ultimi anni il criterio dell’art. 270, ciò nonostante il rinvenimento di armi, esplosivi, pratiche eversive finalizzate a procurare allarme e destabilizzare il Paese con attività illecite entro le forze armate e di polizia (anche con l’accesso ai dati del Ministero degli Interni e complicità mai chiarite).
Come a dire che in pratica gli articoli di legge sono di parte nella loro applicazione, e l’art. 270-270 bis è “prerogativa” di chi non rinuncia a lottare per una trasformazione della nostra società, contro guerre illegali e violazioni di diritti di cui le nostre Istituzioni dovrebbero invece essere garanti.
Un dato sociologico piuttosto banale ma che è sempre bene ribadire è che il rapporto tra società e criminalità è caratterizzato da uno stretto dinamismo parallelo.
Così una società arretrata viene caratterizzata da forme arcaiche di criminalità, mentre a società avanzate e complesse corrispondono forme sempre più articolate di aggressione ai beni umani.
Per farvi fronte, il legislatore deve adottare mezzi di contrasto normativi e giudiziari che devono seguirne e mutarne necessariamente la complessità, senza indulgere a semplificazioni pericolose sul piano delle garanzie, che potrebbero far scivolare gli ordinamenti più avanzati verso l’ingiustizia e l’arbitrio.
Viceversa, un esempio di come il nostro legislatore possa esprimere, in momenti di particolare emotività connessa ad eventi straordinariamente traumatici, norme irragionevoli, vacuamente semplificatorie, di mero effetto simbolico e pertanto di difficile applicazione ( a meno di non piegare il diritto ad esigenze metagiuridiche conducenti a risultati opposti rispetto a quelli di giustizia ) è dato dalla modifica dell’art. 270 bis c.p. all’indomani della tragedia dell’11 settembre 2001.
Questa norma addirittura punisce le associazioni con finalità di terrorismo “anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale”!
Mentre non è ancora decollato il mandato di cattura europeo, osteggiato proprio dal nostro Paese, l’art. 270 bis c.p. e certe sue interpretazioni estreme non supportate da elementi probatori adeguati rischiano di introdurre surrettiziamente una sorta di mandato di cattura globale, in contrasto con i fondamentali principi costituzionali e ordinamenti di garanzia.
L’art. 270 bis c.p. è già espressione di una legislazione penale speciale, da stato d’eccezione, e l’unica tutela è costituita dal prudente apprezzamento interpretativo del giudice.
Ciò mentre le garanzie processuali appaiono essere sempre più nel nostro sistema “a geometria variabile” e orientabili a seconda di imputazioni e imputati: massimo grado per gli imputati eccellenti ( politica, finanza, alta criminalità organizzata ), azzerate per la devianza marginale e gli immigrati minori, meglio ancora se accusati di contatti con l’area dell’integralismo islamico.
Dovrebbe ancora essere ricordato che secondo l’art. 3 della Costituzione la legge è uguale per tutti i cittadini senza distinzioni di razza o religione o di credo politico, e che le garanzie processuali non sono enfatizzabili per sfuggire al processo quando serve, o azzerabili per condanne scontate, ma per un mezzo ordinario e tendenzialmente uguale per tutti, che serve a dare credibilità e affidabilità sociale alla decisione del giudice.
Soprattutto non devono essere a geometria variabile o politicamente orientabili a seconda delle convenienze e delle opportunità.
L’inconfigurabilità della fattispecie prevista dall’art. 270 bis c.p. nel caso di specie, la giurisprudenza al riguardo
a) natura giuridica
Il delitto di cui all’art. 270-bis c.p. va inserito nella categoria dei reati di pericolo e postula soltanto l’esistenza di un’associazione che abbia il fine di eversione dell’ordine democratico, con il compimento di atti di violenza, strumentalmente diretti, perciò, alla realizzazione di detta finalità e quindi del programma di sovversione che costituisce il pericolo previsto dalla norma incriminatrice: tale fine bene può essere desunto dalla convergenza di diversi elementi, quali la personalità degli associati con la loro accertata qualificazione ideologica ( Reali Roscini: quale? ), la disponibilità di appartamenti destinati alle riunioni clandestine ( non rinvenuti ), il possesso di armi occultate in detti appartamenti ( non rinvenute ), il rinvenimento di documenti falsi ( non rinvenuti ) o di altri arnesi o strumenti sintomatici di attività illegali, la detenzione di carte e stampanti e scritti vari, a contenuto chiaramente (?) sovversivo, destinati all’utilizzo ed alla diffusione, la disponibilità di somme non giustificate ( nemmeno rinvenute ) e da qualunque altro elemento logicamente utilizzabile, per una diagnosi tecnico-giuridica del tipo indicato. ( Cass., sez. II, 14 febbraio 1985 – 14 giugno 1985, n. 5831, GP 86,II, 85; CP 86, 1532; Cass., sez. I, 4 novembre 1987 – 15 giugno 1988,n. 6952,CP 87, 977 cit. Nel senso che il reato è di pericolo presunto, v, anche Cass., sez. I, 11 maggio 2000 – 20 giugno 2000, n. 3486, CP 01, 1996 ).
Il reato di cui all’art. 270-bis c.p. è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata ( ? ), che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l’associazione è istituita ( Cass., sez. I, 11 ottobre 2006 – 17 gennaio 2007, n: 1072, CED 235289 ).
b) elemento oggettivo
Il reato di cui all’art. 270-bis c.p., è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti ed attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all’art. 272 c.p. per il quale è necessario che l’azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un’idea bensì ad un programma violento di eversione ( ?! ) ( Cass., sez. I, 11 maggio 2000 – 20 giugno 2000, n. 3486; CP 01, 1196 ).
c) elemento soggettivo
La finalità di terrorismo e quella di eversione dell’ordine costituzionale sono concettualmente distinte. Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette, cioè, non contro le singole persone ma quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere terrore per scuotere la fiducia nell’ordinamento costituito ed indebolirne le strutture. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere l’assetto prularistico e democratico dello Stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale ( Cass., sez. I, 11 luglio 1987 – 5 novembre 1987, n. 11382, CED 176946 ).
d) circostanze
I cinque indagati, invero, non possono essere assolutamente definiti portatori né dell’una, né dell’altra finalità, nonstante che al capo a) vengano contestate loro entrambe le finalità ( ! ), senonaltro in relazione ai presunti singoli comportamenti criminosi dettagliatamente descritti nei reati fine.
D’altra parte, manca nei loro confronti la contestazione dell’aggravante del fine di terrorismo privista dall’art. 1 l. 6 febbraio 1980, n. 15.
Tale finalità, infatti, non è elemento costitivo del reato, ma circostanza aggravante dello stesso ( Cass., sez. VI, 10 febbraio 1998 – 13 marzo 1998, n. 3241, CP 99, 1104 ).
Il rapporto intercorrente tra la fattispecie dell’art. 270 bis c.p. e quella dell’associazione sovversiva ( art. 270 c.p. ): la non configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie prevista dall’art. 270 bis c.p.
In seguito all’intervento riformatore del 2005 viene ad essere alterato, anche, il rapporto intercorrente tra la fattispecie dell’art. 270-bis c.p. e quella dell’associazione sovversiva (ex art. 270 c.p.), recentemente modificata dalla cd. legge sui reati di opinione.
In precedenza, pur presentando elementi comuni quali la struttura organizzativa ed il compimento di atti di violenza, si differenziavano per lo scopo ( in un caso la finalità di terrorismo o di eversione e, nell’altro, la volontà di sopprimere violentemente gli ordinamenti economici o sociali dello Stato ) e per la circostanza che la condotta dell’art. 270 c.p. doveva realizzarsi nel territorio dello Stato italiano.
Già sotto la vigenza della precedente normativa la giurisprudenza aveva affermato la configurabilità di un concorso apparente di norme, in quanto le due fattispecie presentavano la stessa obiettività giuridica ed aveva stabilito l’applicabilità del solo art. 270-bis c.p. in caso di associazioni operanti in Italia.
Tale soluzione avrebbe comportato un’abrogazione implicita dell’art. 270 c.p. ed un’interpretazione ampia e compatibile con i canoni europei della finalità di terrorismo, in cui sono ravvisabili elementi propri della sovversione e dell’eversione.
Con la riforma dei reati di opinione il nuovo art. 270 c.p. si sovrappone in maniera parziale all’art. 270-bis c.p., nell’ipotesi in cui entrambe le fattispecie incriminano le associazioni sovversive contro lo Stato italiano e l’art. 270-bis c.p. troverà applicazione in via esclusiva nel solo caso di associazioni con finalità di terrorismo internazionale. ( in: Criminalità organizzata trasnazionale e sistema penale italiano, a cura di Elisabetta Rossi )
Come è stato agevole rilevare, l’imputazione di cui al capo a) con riferimento all’art. 270-bis c.p. è assolutamente carente sotto il profilo della natura giuridica dello stesso e dei suoi elementi, oggettivo e soggettivo, oltre a non poter essere configurabile, come appena visto, nel caso de qua, il tutto comportando, tra l’altro, l’insussistenza dei gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza, o, nella peggiore delle ipotesi, l’insussistenza attuale della misura cautelare ( v. comportamento processuale degli indagati, loro personalità ).
In tal senso, quindi, l’oo.cc. va annullata
I precedenti giudiziari specifici:
Il precedente del Tribunale del Riesame di Bologna: la “FAI” ( informale ) non esiste, la Cassazione conferma
Con dispositivo reso all’udienza dell’11 giugno 2005 e motivazione depositata il 25 successivo 25 agosto, il Tribunale del Riesame di Bologna, presieduto dalla Dr.ssa Liliana Gabbi, annullò l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli anarchici, Bertoni Mattia, Speziale Valentina, Cremonese Danilo, Caroli Elsa, Tavarnese Tirteo, e Bisesti Carlo, tutti imputati del reato previsto e punito dall’art. 270-bis c.p., per aver costituito una associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico denominata “Cooperativa Artigiana Fuochi ed Affini”, aderente alla “F.A.I. INFORMALE”.
Gli imputati erano accusati, tra l’altro, di aver collocato un ordigno esplosivo nei pressi della Questura di Bologna, di aver inviato plichi espolisi ai Carabinieri, al Prefetto di Genova, al Tg4, alla Betton di Treviso e al sindacato degli agenti della polizia spagnola.
La FAI ( informale ) non esiste, motiva il Tribunale del Riesame:
“Non è dato sapere se la Fai abbia effettivamente preso vita né chi si celi dietro le sigle federate..non esistono indizi convergenti per poter affermare che detta federazione si sia dotata di una struttura stabile ed organizzata”.
“Il quadro indiziario resta ben lontano dallo standard normativo che legittimi l’emissione di una misura cautelare.. non sono stati rinvenuti mezzi o documenti sintomatici di attività illegali, né è stata accertata la stabile disponibilità di mezzi, di basi logistiche, di fonti di finanziamento..nonostante la serrata attività investigativa e l’attività captativa che dal gennaio 2004 ha interessato gli indagati e nonostante le plurime perquisizioni a loro carico non si è giunti ad acquisire un quadro indiziario idoneo a sostenere, con dovuta gravità, una qualche diretta partecipazione dei sodali a uno o più fatti delittuosi che vengono ricondotti alla Cooperativa prima e alla Fai dopo”.
Né, tantomeno, è stato accolto il ricorso per Cassazione presentato dalla Procura della Repubblica bolognese ( 21 dicembre 2005 ), anzi, allo stesso si è addirittura opposta proprio la Procura generale presso la Suprema Corte!
Se, quindi, l’accusa formulata nei confronti degli attuali ricorrenti al capo a) dell’oo.cc è quella di aver costituito, organizzato, un gruppo di ispirazione “anarchico-insurrezionalista” denominato COOP/FAI “aderente alla F.A.I.-FEDERAZIONE ANARCHICA INFORMALE”, tale accusa è minata di credilità e di riscontri proprio nel momento genetico della misura cautelare per la palese inesistenza, o quanto meno per la non dimostrata esistenza, di tale Struttura Federale.
L’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, d'altronde, non fa altro che recepire integralmente l’orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio di legittimità, quanto ai presupposti indispensabili ( disponibilità di appartamenti clandestini per le rionioni degli aderenti, disponibilità da parte degli stessi di fonti di finanziamento, disponibilità di armi, disponibilità di basi logistiche) per potersi configurare l’esistenza di una associazione terroristica o eversiva che dir si voglia, come già abbondantemente trattato in precedenza.
In mancanza, infatti, di siffatti presupposti non è dato assolutamente di asserire e di configuare un gruppo avente finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, non può assolutamente sussistere l’ipotesi di reato di cui all’art. 270-bis c.p.
I precedenti giudiziari specifici, segue: Val di Susa, non basta un volantino per essere terroristi
Cassazione, I Sez. Pen., sentenza n° 5578 del 12.2.2002
La Cassazione ha stabilito che le azioni dimostrative contro l’Alta Velocità non si possono considerare atti terroristici, perché non avevano obiettivi che mirano al cuore dello Stato.
Le azioni dimostrative contro l’Alta Velocità in Val di Susa non sono punibili come atti terroristici, anche se gli “anarco-insurrezionalisti” le hanno apertamente rivendicate con un volantino.
La Cassazione ha dichiarato nulla la sentenza di condanna per terrorismo inflitta al gruppo anarchico che in Val di Susa aveva preso di mira il progetto dell’Alta Velocità incendiando enti locali e manomettendo l’impianto di illuminazione di una galleria autostradale ( gli attuali indagati, per la verità, anche a voler assecondare il teorema accusatorio, avrebbero fatto molto di meno.. ).
In sostanza la riflessione della Suprema Corte è la seguente: non possono essere condannati per terrorismo perché non avevano obiettivi che miravano al cuore dello Stato (lo è forse, a mò di campionatura, il quadro generale dell’impianto elettrico del cantiere edile dell’impresa di costruzioni Zaffini s.r.l.? Esso è il cuore dello Stato?)
Anche i volantini con le rivendicazioni che contenevano affermazioni eversive non sono sufficienti a dimostrare l’intento terroristico.
L’ipotesi di reato di terrorismo, spega la Cassazione rimproverando il dispositivo della sentenza del Tribunale di Torino, ricorre solo quando ad essere colpiti sono “specifici organi, istituzioni, organismi di portata nazionale, la cui incolumità e normalità ddi funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell’ordinamento democratico italiano”.
In caso contrario si tratta solo di gruppi delinquenziali con “velletarie intenzioni insurrezionali”.
La Cassazione ha colto l’occasione per invitare gli inquirenti a non “ingigantire” la portata di certe inchieste ( ! ! ! )
Questa conclusione è perfettamente in linea con il progetto della Commissione Grosso di riforma al codice penale.
Al secondo comma dell’art. 2 del progetto si legge che “le norme incriminatrici non si applicano ai fatti che non determinano una offesa al bene giuridico protetto” ( in questo caso lo Stato, tutelato dall’art. 270 bis del codice penale ).
L’accusa di terrorismo decade nel momento in cui lo Stato “centrale” non è stato toccato dalle azioni criminose.
I Supremi Giudici hanno ritenuto già applicabile “questo parametro di interpretazione essendo pienamente consonante con i principi costituzionalmente garantiti di libertà di associazione e di tipicità dei comportamenti sanzionabili penalmente”.
Quindi non basta a far sussistere il reato di terrorismo la sola intenzione proclamata dai membri di una organizzazione, di essersi associati per sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato.
Anche se gli aderenti all’associazione commettono illeciti penali violenti definendoli azioni eversive, questi atti restano “di per sé stessi, inidonei, a porre in pericolo il bene tutelato da detta norma”.
“Aldilà delle proclamate intenzioni ( peraltro miranti, con metodi illeciti, a sollecitare l’attenzione della pubblica opinione e a protestare in merito al degrado ecologico della Val di Susa per la progettata costruzione della linea ferroviaria al alta velocità ) le azioni contestate all’imputato, essendo rimaste circoscritte all’offesa di beni, di proprietà privata o di enti pubblici locali, situati soltanto nella zona circoscritta e periferica dello Stato e non avendo, invece, colpito specifici organi, istituzioni, organismi di portata nazionale, la cui incolumità e normalità di funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell’ordinamento democratico italiano, si sono dimostrate inidonee a produrre l’evento del reato in questione, di guisa che detto comportamento associativo non può essere assunto nell’illecito di cui all’art. 270 bis c.p.”
Può, ex converso, argomentarsi e sostenere che, al pari della ZAFFINI S.R.L., il cantiere edile “POSTERNA” sia un organismo nazionale necessario per la sopravvivenza del nostro ordinamento democratico?
Così come quelle scritta sulle mura, come i volantini, integrano gli estremi della citata norma?
Orbene, questa sentenza appena richiamata corrisponde, in tutta onestà intellettuale da parte dello scrivente, all’esatta fotografia del procedimento penale di cui all’impugnata oo.cc.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’oo.cc. relativamento al capo a).
Per quanto, viceversa, attiene agli altri capi di imputazione, per i quali tutti pure è stata disposta l’estrema misura cautelare e nei quali tutti risulta essere indagato Michele Fabiani, nel capo g) unitamente anche a Reali Roscini, viene contestualmente depositata altra memoria difensiva sottoscritta da entrambi i difensori ai cui motivi ed alle cui conclusioni espressamente ci si riporta.
Qui basterà evidenziare come in tutti i detti capi sia sempre trascritto: “perché, in concorso fra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno cirminoso, perseguendo le finalità eversive di cui al precedente capo A”
Ciò nonostante, particolare attenzione sarà dedicata al capo g).
Disegno criminoso?
L’art. 270-bis c.p., che, come detto, è già reato di pericolo “presunto”, non prevede l’ammissibilità della forma tentata.
Proprio perché reato di pericolo presunto non è dato all’interpetre di operare un ulteriore arretramento della soglia di rilevanza penale.
In effetti, sussiste un rapporto di genus ad speciem tra il disposto di cui all’art. 270 bis e quello contenuto nell’art. 270, per il quale il tentativo è solo astrattamente ipotizzabile.
Ciò penalizza ulteriormente l’approccio difensivo con una fattispecie che di per sé è gia figlia della legislazione penale “speciale”.
S I C O N C L U D E
Pertanto, per l’annulamento totale dell’impugnata oo.cc.
In via subordinata:
Fabiani Michele: per la sostituzione della impugnata misura cautelare con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari;
Reali Roscini Fabrizio: per la sostituzione dell’attuale misura degli arresti domiciliari con quella meno affliitiva dell’obbligo di dimora nel comune di Spoleto e/o con quello giornaliero della firma presso organo di P.G.
Deposita: estratto da internet di parte della motivazione del Tribunale del Riesame di Bologna.
Perugia, lì 12 novembre 2007
( Avv. Vittorio Trupiano )
DICHIARAZIONE DELL’AVV. TRUPIANO DEL 06.12.2007
Al di là del ricorso per cassazione per Michele Fabiani, sulla cui posizione processuale ribadisco di non voler rilasciare commenti in quanto i provvedimenti vanno impugnati anche secaso di specie si commenta da solo, ed al di là di imminenti nuove iniziative di carattere giudiziario finalizzate alla liberazione del prigioniero politico Michele Fabiani, nel ringraziare vivamente quanti rappresentati delle Istituzioni si stanno facendo carico del problema, desidero evidenziare, come Lista Trupiano-Movimento per la difesa umana, che l'isolamento a cui Fabiani e Di Nucci sono sottoposti, comprensivi anche dell'ora d'aria, è indegno di un Paese civile, specie ove si consideri cho finanche mafiosi conclamati e condannati in via definitiva, nonchè sottoposti al 41 bis, l'ora d'aria la fanno "a gruppi", così come nei raparti loro adibiti esiste un minimo di socialità.
Questo è un dato di fatto inoppugnabile e nel contempo vergognoso, che si traduce in un mezzo coercitivo antidemocratico, illegale e torturante.
Fabiani e Di Nucci non vedono altri se non i loro carcerieri, ad eccezione del colloquio con i familiari.
Mi rivolgo, pertanto, alla Società civile affinchè questa mortificazione per le Istituzioni repubblicane abbia a cessare quanto prima, invitando la stessa a considerare ed a riflettere che i due anarchici sono detenuti per un reato di opinione legiferato e codificato in piena era fascista.
Vittorio Trupiano
G I U S T I Z I A
Interrogazione parlamentare( ex articolo 138-bis del regolamento ) a risposta orale
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della Giustizia e degli Interni, per sapere - premesso che:
il procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Perugia, nei confronti di alcuni giovani militanti anarchici, fra cui Michele Fabiani ed Andrea Di Nucci, tratti in arresto il 23 ottobre 2007, ha destato viva perplessità nell'opinione pubblica per le modalità di arresto degli indagati, che hanno visto impegnati oltre cento Carabinieri dei ROS, supportati da elicotteri, nonchè per le modalità con cui viene condotto;
in particolare, agli indagati è contestato il delitto di cui all'art. 270-bis del codice penale (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico),sulla base della presunta appartenenza ad una cellula anarco-insurrezionalista;
l'operazione, denominata "Brushwood", portò all'arresto anche di Fabbrizio Reali Roscini, ora libero, e di Polinori Dario e Corrias Damiano, entrambi agli arresti domiciliari;
il Fabiani ed il Di Nucci si trovano tuttora detenuti nel carcere perugino di Capanneregime di elevato indice di vigilanza (EIV), consistente nel totale isolamento diurno e notturno, compresa l'ora d'aria, e nella sottoposizione a visto di censura per ogni tipo di corrispondenza;
inopinatamente, l'udienza del Tribunale del Riesame di Perugia, come tale, paradossalmente Tribunale della Libertà, tenutasi il 12 novembre scorso, si è svolta all'interno dello stesso carcere perugino, senza che ne venissero specificati i motivi, con una precauzione, quindi, inusueta anche per i processi di mafia e di camorra, e finanche per i detenuti al 41 bis che di norma vengono collegati tramite video-conferenza;
come riportato da "il manifesto" (del 27 ottobre 2007, pag. 8, "Anarchici di Spoleto, sotto l'inchiesta niente"), la principale fonte di criticità dell'indagine deriva dall'asserita discrasia tra le contestazioni mosse agli indagati (che peraltro continuano a professarsi innocenti ed estranei alle accuse elevate nei loro confronti) e le risultanze probatorie allo stato acquisite;
agli indagati è infatti contestata l'appartenenza alla Federazione anarchica informale, mentre è lo stesso Tribunale del Riesame a riconoscere il presunto "carattere rudimentale" di tale cellula anarchica, che da una parte, come per tutti i gruppi anarchici, sarebbe caratterizzata dall'assenza di un leader, salvo, poi, in evidente contraddizione logica, attribuire tale ruolo proprio al Fabiani;
pur trattandosi di reato di opinione, nonchè di "pericolo presunto", dal testo dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia, viene spesso gratuitamente attaccato e censurato indiscriminatamente il pensiero, la filosofia e l'deologia anarchica, al pari delle varie associazini ambientaliste che si battano per la salvaguardia di interessi primari e collettivi quali la difesa della natura e dell'ambiente e che, viceversa, vengono "criminalizzate" al pari degli indagati;
attorno ed in solidarietà agli indagati, in particolare a Fabiani e Di Nucci detenuti in E.I.V., è sorto e si è sviluppato in questi mesi un vasto movimento di cittadini comuni, di ogni età ed appartenenza politica, che ha dato vita anche a fiaccolate ed alla raccolta di sottoscrizioni;
infine, non si rinvengono nel fascicolo processuale, sia del Gip che della Procura della Repubblica, alcune prove documentali fondamentali a cui pure fa riferimento l'ordinanza di custodia cautelare, con particolare riferimento alla spedizione di una missiva al Presidente dellaRegione Umbra, Maria Rita Lorenzetti, contenente priettili e lettera minatoria;
considerato che:
come è noto, le indagini relative a procedimenti penali in materia di reati associativi, con particolare riferimento ai delitti contro la personalità dello Stato, in ragione della scarsa determinatezza e della struttura soggettivistica della fattispecie, nonchè della possibile incidenza di tali norme incriminatrici sull'esercizio di libertà costituzionalmente garantite (in questo caso, libertà di opinione e manifestazione del pensiero), presentano particolare delicatezza e complessità, imponendo all'autorità giudiziaria di delineare il confine tra condotte penalmente rilevanti e comportamenti espressivi di diritti e libertà sanciti come tali dall'ordinamento;
in ragione della complessità di tali indagini, è necessario che le valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria in ordine ai gravi indizi di colpevolezza siano il più possibile circostanziate oltre ogni ragionevole dubbio e siano condotte, soprattutto, nel rispetto dei fondamentali diritti umani degli indagati;
gli indagati stessi, lasciandosi interrogare dal Gip, dal P.M., nonchè rilasciandodichiarazioni spontanee proprio nel corso dell'udienza del riesame, hanno tenuto un comportamento processuale di tutto rispetto nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, dello Stato e delle sue Istituzioni democratiche, comportamento che, da solo, smentisce "gravemente" il teorema accusatorio imperniato sul tentativo, in atto, di violento sovvertimento delle Istituzioni Repubblicane,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle gravi questioni in oggetto;
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della giustizia in difesa delle garanzie costituzionali degli indagati ed affinchè venga nell'immediatezza revocato il divieto d'incontro e lo stato di totale isolamento in cui gli incensurati Fabiani e Di Nucci vivono, con estrema dignità, ma pari sofferenza;
se lo stesso Ministro non intenda, viceversa ed al cospetto dell'assoluta evanescenza del quadro indiziario, disporre una urgente ispezione, nonchè accertamento, atto a comprendere se e quali torbidi interessi economici si muovano al riparo dell'iniziativa dell'azione penale de qua.
TRIBUNALE DEL RIESAME DI PERUGIA
***
PROC. N. 673/07 R.M.C. PERS. FABIANI MICHELE
PROC. N. 674/07 R.M.C. PERS. REALI ROSCINI FABRIZIO
***
Proc. Pen. 6088/07 RG GIP DDA Perugia
Proc. Pen. 3526/07 RG NR DDA Proc. Rep. presso il Tribunale di Perugia
***
Memoria difensiva con indicazione dei motivi del riesame
Ex art. 309, comma 9, c.p.p.
I sottoscritti Avv.ti Vittorio Trupiano del Foro di Napoli (con Studio in Napoli Centro Direzionale Isola A-5 - Tel. 081 – 787 55 22, fax 081 - 787 5448, Tel. 339 - 7245521) e Carmelo Parente del Foro di Spoleto (con Studio collegato in Spoleto Via G. Elladio 8, Tel. 0743 – 224986 Fax 0743 – 207477), quali difensori di fiducia di Fabiani Michele nato a Spoleto il 16.02.1987 e residente a Spoleto in Piazza Sordini n. 2 e di fatto domiciliato in Via Monterone n. 42, in relazione al Proc. Pen. n. 6088/07 RG GIP DDA n. 3526/07 RG NR imputato per i reati di cui agli artt. 270bis, 110, 81cpv, 414, 424, 425 n. 2), 658 c.p., 1 L. 6.2.1980 n. 15, 336, 339 co. 1, 635 co. 3 c.p., 594, 697 c.p. di cui all’Ordinanza di custodia cautelare del 18.10.2007; nonché di Fabrizio Reali Roscini nato a Spoleto il 25.1.1965 e residente a Spoleto Loc. Monteluco n. 39, in relazione al Proc. Pen. n. 6088/07 RG GIP DDA n. 3526/07 RG NR imputato per i reati di cui agli artt. 270bis, 110, 81cpv, 336, 339 co. 1, 594, 697 c.p., 1 L. 6.2.1980 n. 15, di cui all’Ordinanza di custodia cautelare del 18.10.2007;
PREMESSO CHE
con istanze inviate a mezzo posta celere in data 26/10/2007 presso la Cancelleria di Codesto Tribunale del Riesame, hanno chiesto, facendo espressa riserva di presentarne i relativi motivi nei termini di legge, la revoca e/o l’annullamento, o, in subordine la sostituzione e/o la modifica dell’ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia del 18.10.07 notificata all’indagato in data 23.10.07 ed eseguita in pari data, con la quale veniva disposta nei confronti dei predetti la misura cautelare della custodia in carcere;
che è stata fissata per il giorno 12.11.07 l’udienza in Camera di Consiglio per esaminare e decidere in ordine alle predette istanze;
che nelle more è stata disposta dal GIP di Perugia la scarcerazione dell’indagato Roscini Reali Fabrizio, e disposta la misura degli arresti domiciliari;
Ciò premesso, i predetti difensori espongono i seguenti
MOTIVI DI RIESAME
Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza:
La lunga e particolareggiata ordinanza impugnata prende le mosse con una dettagliata, ed in effetti allarmante, ricostruzione dell’attività eversiva svolta a livello nazionale dalla Federazione Anarchica Informale, salvo poi non offrire, nel prosieguo delle ben 193 pagine, alcun elemento di prova che colleghi gli indagati alla medesima FAI.
Su tali aspetti gli inquirenti farebbero desumere l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza unicamente da asserite analogie linguistiche e contenutistiche tra gli scritti di rivendicazione della Coop – FAI ed alcuni, numerosi (come meglio si analizzerà nel prosieguo della presente memoria), scritti di carattere politico realizzati e diffusi pubblicamente (a mezzo volantini, manifesti murali, comunicati a mezzo stampa e a mezzo Internet) dagli indagati ed in particolare dal Fabiani.
E’ bene ricordare che il procedimento nei confronti di Fabiani e degli altri coindagati non deve e non può essere un processo alla Federazione Anarchica Informale.
Vorremmo a tale proposito riportare un passo del Manuale Procedura Penale di Franco Cordero (Giuffrè Milano 1993, cfr. pag. 222 - si allega estratto - doc. 1), in cui l’illustre autore spiega, a suo modo, i principi di cui all’art. 27 della Costituzione e artt. 40 e ss. c. p.:
“25.4 L’imputato come “persona”: Cominciamo da qualche paradosso didattico. Sarebbe un finto processo se il pubblico ministero perseguisse fantasmi intellettuali (ad esempio quel sillogismo composto da tre enunciati generali affermativi che i dottori medievali chiamavano “Barbara” o il secondo principio della termodinamica o “Madame Bovary”), diavoli ovvero santi (perché scatenano temporali o non mandano la pioggia), cose inanimate (l’albero cadendo dal quale N è morto), bestie (ogni tanto finivano sul patibolo), persone giuridiche, enti collettivi (anonime, rackets, confraternite, sette, logge, cupole, famiglie, stirpi, quinte colonne et similia), cadaveri (l’inquisitore ecclesiastico condannava anche i defunti, rappresentati all’auto de fe da simulacri). Bisogna che l’imputazione evochi una persona fisica (qualunque animale umano vivo, sopra o sotto i 14 anni, inclusi gli abnormi), esista o no in carne ed ossa: può darsi che sia soltanto un nome (fabbricato da qualcuno, come succede nelle detectives stories) o esistesse ma non esista più; risultando tali eventi la sentenza dichiara “non doversi procedere”, ma se ne fosse emessa una irrevocabile sul merito, non sarebbe “inesistente”, sebbene ineseguibile. Stiamo parlando dei presupposti (a parte rei) mancando i quali il processo sarebbe pura apparenza”.
Purtroppo nel quadro accusatorio sembrano invece emergere molti dei paradossi stigmatizzati dall’autorevole dottrina sopra citata. Dalla lettura della lunga ordinanza (e dalla Richiesta del PM nonché dalle informative del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri di Perugia, ampiamente riportate nell’ordinanza stessa) il procedimento nei confronti di Fabiani e degli altri coindagati sembra essere, a tratti, un procedimento nei confronti dell’universo (perché di universo si tratta, tanto è complesso e variegato) anarchico/”insurrezionalista”, più che nei confronti dei singoli indagati.
E’ innegabile poi, che l’ordinanza fondi l’esistenza degli asseriti gravi indizi di colpevolezza su una serie di discutibili ed arbitrari sillogismi.
Data una premessa maggiore (tutti gli appartenenti all’area anarchica sono indiziati), e una premessa minore (gli indagati sono appartenenti all’area anarchica), si giunge inesorabilmente ad una conclusione (gli indagati sono indiziati).
Se il sillogismo, poi, si restringe all’area anarchica spoletina, il GIP giunge a fondare l’esistenza di inconfutabili prove di colpevolezza: gli anarchici spoletini sono i principali indiziati, gli indagati sono noti anarchici spoletini, gli indagati sono colpevoli. Oppure, con una forzatura ancor più evidente: le rivendicazioni degli attentati contengono riferimenti a tematiche e contenuti analoghi a quelli propri del movimento ecologista spoletino, gli indagati fanno parte del movimento ecologista spoletino ed hanno realizzato e diffuso documenti sulle stesse tematiche e contenuti, gli indagati sono senza dubbio colpevoli.
Si consenta a questa difesa l’iperbole dal momento che è la stessa ordinanza a dare atto di voler fondare sulle suddette “analogie di linguaggio e di contenuti” l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ma allora è la stessa ordinanza ad indicare i motivi che la rendono irrimediabilmente viziata. Nessuno, alla luce dei principi costituzionali e dell’ordinamento penale, può essere incriminato, o tenuto in carcere, sulla base di un mero sillogismo o sulla base di una “analogia”.
Venendo ai fatti specifici contestati, in effetti, nessuno degli elementi di prova indicati vale a configurare una responsabilità o un indizio (men che mai “grave”) nei confronti dell’indagato, relativamente all’appartenenza alla FAI e ai reati rivendicati dalla medesima FAI.
Ripercorrendo i singoli fatti contestati si espone quanto segue:
Attentato del 9 marzo 2007 in Spoleto.
In relazione al primo dei singoli episodi contestati i “gravi indizi di colpevolezza” sarebbero desunti, in primo luogo, dal rinvenimento sul luogo dell’incendio, di contenitori di alcool acquistati nell’esercizio commerciale Euro Spin, e dalla carta del giornale usato come innesco dell’incendio, nella specie copia del quotidiano “Il Vicenza” edizione del 17 febbraio 2007. “Gli elementi investigativi raccolti hanno consentito di acquisire più che significativi elementi che riconducono agli indagati Fabiani Michele e Di Nucci Andrea quali autori della predetta azione criminosa” recita l’ordinanza. In particolare dalle intercettazioni telefoniche risulta inequivocabile la presenza degli indagati, il giorno 17 febbraio 2007, alla manifestazione tenuta a Vicenza contro l’ampliamento della base militare USA, che, sempre stando all’ordinanza “ha visto la partecipazione di una cospicua rappresentanza della sinistra antagonista, tra cui quella aderente all’area anarchica, anche umbra”.
La circostanza della presenza a Vicenza dell’indagato il giorno 17 febbraio 2007, del resto, è stata confermata dallo stesso Fabiani in sede di interrogatorio del P.M., salvo poi aggiungere, rispondendo alle domande, che in quella occasione c’erano circa 100.000 persone se non più, tra cui evidentemente numerosi “aderenti all’area anarchica”, e che diversi pullman erano partiti dall’Umbria, con a bordo decine di spoletini.
In merito alle confezioni di alcool etilico acquistate pochi giorni prima presso l’esercizio commerciale Euro Spin significativa sarebbe la circostanza secondo la quale il Fabiani nel corso della conversazione tra presenti intercettata in data 12.9.07 (6 mesi dopo l’episodio) avrebbe testualmente affermato “… io non compro la roba della Coop … la compro all’Euro Spin… (inc.)… con quello che costa la roba alla Coop…”.
Ebbene, mentre riteniamo opportuno evitare ogni commento relativamente a tale secondo “indizio” relativo alla convenienza economica del supermercato Euro Spin, con riguardo alla copia del giornale Il Vicenza del 17.2.07, l’ordinanza opera un primo forzato ed arbitrario sillogismo, che non può in nessun modo configurare un indizio, e ciò per le stesse premesse poste dall’ordinanza nel capo in esame.
Se Fabiani e Di Nucci, il 17 febbraio 2007, si fossero recati a Vicenza ad una manifestazione di boy scout, certamente sarebbe stato un indizio (peraltro non grave, per mille eventuali altri motivi), il rinvenimento del giornale edito nella stessa data sul luogo di un attentato anarchico.
Essendosi invece recati ad una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone, tra cui gran parte anarchici, tra cui una parte umbri, e tra essi una parte spoletini, la “coincidenza” in esame potrebbe riguardare decine se non centinaia di persone: si tratta di un sospetto e non di un indizio.
Si tratta anzi del primo di numerosi e meri sospetti circa l’asserita appartenenza degli indagati alla fantomatica Coop/Fai su cui, a ben vedere, si basa l’intera ordinanza. Tali sospetti, nonostante la dovizia di mezzi impiegati (intercettazioni telefoniche, ambientali, perquisizioni, acquisizioni documentali, informative di ogni genere), per mesi e mesi nella lunga attività di indagine, non si tramutano mai in vero indizio, lieve o grave che sia.
Sempre con riferimento all’attentato del 9 marzo 2007 l’ordinanza impugnata espone una serie di analogie linguistiche e contenutistiche tra il volantino di rivendicazione a firma COOP / FAI rivenuto sul luogo del delitto ed un comunicato apparso su Internet redatto dal Fabiani in collaborazione con altre persone “Contro Michele atteggiamento squadrista e paramilitare”, e con il documento programmatico dal titolo “C’era una volta la neve” del Gruppo Difesa Ambiente di Spoleto.
Ebbene il primo dei documenti (“Contro Michele atteggiamento squadrista e paramilitare”) verte su temi completamenti differenti dal quelli contenuti nel volantino COOP/FAI. Il comunicato era apparso in relazione ad alcuni fatti riferiti dallo stesso Fabiani, poi indicati anche nel corso degli interrogatori del GIP e del PM, relativi a denunciati maltrattamenti subiti da parte di un maresciallo dei C.C. di Spoleto in occasione di una perquisizione per droga priva di risultanze.
Come si spiegherà nel prosieguo della presente memoria le scritte sui muri di cui il Fabiani ha riconosciuto la paternità e la colpevolezza, sono collegate a tale episodio di violenza che il Fabiani sostiene di aver subito, e che ha di fatto denunciato al momento degli interrogatori.
Tale circostanza è molto importante perché, ad una attenta analisi, si vede come alcune delle condotte illecite commesse dal Fabiani (nella specie i reati collegabili alle scritte sui muri) siano senz’altro da ricondurre, quanto alle motivazioni, a tale sorta di risentimento personale nei confronti del Maresciallo Biagioli dei c.c. di Spoleto, e non certo ad un disegno eversivo nei confronti delle Istituzioni.
Tale aspetto (sottolineato non certo per sminuire in maniera elementare e semplicistica le gravi accuse di cui il Fabiani è chiamato a rispondere, ma perché si ritiene sia un fondamentale elemento di valutazione dell’elemento psicologico relativo all’indagato), risulta in maniera molto evidente dall’intero impianto delle indagini e dall’intera ordinanza: i timori e le preoccupazioni del Fabiani nei confronti del Corpo dei Carabinieri si risolvono in realtà in una vera e propria ossessione nei confronti del Maresciallo Biagioli e del carabiniere Venanzi dei c.c. di Spoleto e in una sorta di atteggiamento di “sfida” personale con il primo, “sfida” che il medesimo Maresciallo Biagioli sembra a tratti voler accettare (cfr. pag. 38 e ss. dell’ordinanza che riporta la conversazione tra presenti intercettata in data 6 maggio 2007: in tale circostanza il Fabiani, peraltro, dimostra di temere e in qualche modo rispettare a suo modo il maresciallo Biagioli, dicendo “però è fine capito?... non è stupido insomma…” pag. 40).
Tornando al comunicato “Contro Michele atteggiamento squadrista e paramilitare” è notorio poi che il simbolo “smile” (?), contenuto alla fine del comunicato, presente anche nel volantino di rivendicazione, ed oggetto di specifiche domande nel corso dell’interrogatorio del P.M., è il simbolo più diffuso in assoluto tra quelli usati dai giovani nella videoscrittura, negli e-mail, o negli sms telefonici.
Le asserite inequivocabili analogie indicate a pag. 21 dell’ordinanza tra l’espressione “macchia (…) sede della Resistenza e della Guerriglia” (volantino rivendicazione 9 marzo 2007) e l’espressione “le allegre ragazze della boscaglia spoletina” (comunicato redatto in parte dal Fabiani) - analogia che in sostanza ha dato l’altisonante nome Brushwood a tutta l’indagine - sinceramente non si comprendono.
Non si comprende nemmeno come possano essere considerati indizi le analogie relative alle seguenti espressioni quali “le nostre montagne…” “le nostre campagne…” “le nostre foreste…” contenute sia nel volantino di rivendicazione Coop/Fai del 9 marzo, sia nel documento dal titolo “C’era una volta la neve” del Gruppo Difesa Ambiente di Spoleto. Anche tralasciando la scontata osservazione che si tratta di espressioni comunissime, e che, peraltro, nei due documenti sono disposte in un ordine diverso, segnaliamo che digitando le tre espressioni unitariamente sul motore di ricerca Google (visto che molti degli elementi di indagine riguardano materiali e testi diffusi sulla rete Internet) appaiono, anche ad con una veloce e sommaria ricerca, significative analogie, oltre che con i comunicati del gruppo difesa ambiente di Spoleto, con espressioni speculari usate in altri testi, che indurrebbero a sospettare quanto meno anche di: Umberto Mazzantini, responsabile di Lega Ambiente per le Isole Minori Italiane (cfr. doc. 2 allegato - evidentemente le citate espressioni sono care a tutto il movimento ambientalista), alcuni dimostranti di Orgosolo (cfr. doc. 3), l’Ente del Turismo Svizzero (cfr. doc. 4) e Marino Cattaneo, critico cinematografico autore di una recensione del film “Il grande Nord” (cfr. doc. 5).
Giova sottolineare, infine, come nel corso degli interrogatori resi sia al G.I.P. che al P.M. il Fabiani ha segnalato come sia venuto a conoscenza dell’accaduto del 9 marzo 2007 avendolo saputo dal giornalista di un quotidiano locale Daniele Minni, presso il locale spoletino “Mesina” alcuni giorni dopo l’accaduto.
Per quanto attiene la sigla COOP (Contro Ogni Ordine Politico), evidenziatasi nel volantino di rivendicazione dell’attentato, mai reso pubblico, gli inquirenti sostengono che la “riconducibilità della sigla al gruppo di affinità facente capo al Fabiani emergerebbe con chiarezza, tra le tante altre (cfr. pag. 22 ordinanza, salvo poi non indicare, nel corso delle successive 170 pagine, in nessun modo quali) dalla intercettazione della conversazione tra presenti del 6.5.07”.
L’intera conversazione è trascritta nell’informativa ROS Volume III Allegato n. 23 Progressivo n. 28): Fabiani dice a Corrias “La Coop siamo solo noi”.
Allo stesso Fabiani, nel corso dell’interrogatorio al PM, è stato fatto riascoltare il nastro registrato relativo alla suddetta intercettazione. Nel corso della conversazione i due progettano il testo di una scritta (poi non realizzata) su un cartellone del Supermercato Coop. Il medesimo Fabiani ha spiegato che l’unico riferimento – peraltro evidente – è allo slogan “la Coop sei tu” scritto sul cartellone originario che intendevano imbrattare. Tale è il senso della frase, e l’intento degli indagati, come del resto si desume dall’ascolto o dalla lettura della intera conversazione (“… sul coso dello striscione Coop… vergogna… una cosa così… sulla pubblicità della Coop…” dice Fabiani).
Capo B) Attentato incendiario del 21 aprile 2007: Venendo al secondo dei fatti contestati è lo stesso Fabiani, nel corso dell’interrogatorio del PM, ad aver ammesso la partecipazione all’evento delittuoso. Tuttavia alcune importanti considerazioni sono doverose riguardo alla colpevolezza del Fabiani, soprattutto in merito ad ogni asserita riconducibilità dell’evento ad un “disegno eversivo”: lo stesso Fabiani ha precisato che i due (Fabiani e Polinori) si trovavano in grave stato di ebbrezza dovuta all’alcool. Gli stessi inquirenti hanno di fatto riconosciuto, anche nel corso dell’interrogatorio, che il contenitore con liquido infiammabile si trovava sul posto del cantiere e non era stato condotto dall’esterno. Il Fabiani ha riferito di aver personalmente tracciato al suolo non già la frase (che sarebbe stata scritta dal Polinori) ma solo la A cerchiata di anarchia (non COOP o FAI dunque…). Le circostanze relative ai danneggiamenti ed al pericolo di incendio sono ancora tutte da chiarire, ed è giusto che gli autori ne rispondano, ciascuno per le proprie personali responsabilità, all’esito del dibattimento, nel quale potrà emergere con evidenza ogni particolare della vicenda. Per ora, dovendo essere valutati i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, è evidente che tale episodio non può inserirsi in un contesto eversivo o terroristico (lo stesso Fabiani lo dichiara nell’interrogatorio), ed è evidente altresì che tale episodio non può valere a configurare alcun indizio di appartenenza degli indagati alla Coop / FAI.
Alcuni particolari dimostrano anzi il contrario: pur in un folle e maldestro gesto di danneggiamento si nota quanto sia lontana la condotta degli indagati dall’atteggiamento di un autentico “terrorista anarchico” e come l’episodio sia tutt’altro che premeditato. Il Fabiani, e il suo amico, compongono la scritta di rivendicazione quasi per caso (rinvenendo un bastone per scrivere sul terreno ed intingendolo in un secchio con vernice lì rinvenuto), non dispongono di volantini o comunicati di rivendicazione, si firmano con la A di Anarchia (nessun accenno a Coop/Fai pur essendo, anche questo del Giro della Rocca, come quello di Colle San Tommaso, un cantiere “contestato” dagli ambientalisti), non premeditano alcunché (il Polinori avverte la mamma via sms che non sarebbe tornato a casa a dormire solo alle 5.21 del mattino, cfr. pag. 27 ordinanza), lo stesso Fabiani parla tranquillamente e maldestramente con una amica dell’accaduto pur essendo stato sorpreso ed inseguito dalla Polizia durante la notte (“…semo sbucati all’API eh!!!... Ci siamo fatti tutto il fiume sotto il ponte de… Delle Torri, fino all’API…”. La medesima ordinanza sottolinea la valenza “autoaccusatoria” del racconto, cfr. pag. 29).
Tali elementi valgono in realtà a confermare una considerazione, valida per la comprensione della personalità e della figura dell’indagato: le prove della colpevolezza di ciò che ha fatto, ivi incluse le scritte sui muri, confermate dalle sue stesse ammissioni, sono evidenti.
Ancor più evidente e notoria è l’attività politica dello stesso, pubblica, completamente esposta, e la sua fede anarchica (dichiarata in ogni scritto e rivendicata più volte addirittura in sede di interrogatori del GIP e del PM).
Tali elementi (evidentissimi) contrastano in modo palese con le innumerevoli forzature operate dagli inquirenti volte a configurare gravi indizi di colpevolezza (tutt’altro che evidenti, anzi assenti) su ciò che invece il Fabiani non ha fatto (gli attentati rivendicati dalla Coop/Fai; l’organizzazione o la partecipazione di una associazione con finalità di terrorismo).
Il Fabiani è in sostanza un libro aperto: ha già detto confessato tutto quello che ha fatto, in sostanza lo ha confessato ancor prima di essere incarcerato. Ma non può confessare ciò che non ha fatto.
In numerosi passi dell’ordinanza può rilevarsi come il Fabiani fosse letteralmente terrorizzato ed ossessionato per una presunta denuncia per diffamazione sporta dal Maresciallo Biagioli dei c.c. di Spoleto nei suoi confronti a causa di comunicati apparsi su Internet. Anche il sottoscritto legale Avv. Parente può testimoniare di essere stato più e più volte contattato al telefono dal Fabiani in merito al timore di tale denuncia per diffamazione, poi mai effettivamente verificatasi. Ebbene la smodata preoccupazione del Fabiani per una denuncia per diffamazione non sembra proprio conciliabile con la figura di un pericoloso terrorista, né la maldestra attività, pubblica e comunque nota, di “sfida” personale al Maresciallo Biagioli, può sembrare conciliabile con una pericolosa e preordinata attività clandestina di carattere eversivo.
Quanto al capo C dell’ordinanza si è già detto che il Fabiani ha ammesso la paternità delle scritte. Analizzando i commenti e le spiegazioni rese dallo stesso nel corso degli interrogatori emerge che l’elemento psicologico relativo alle scritte è tutt’altro che riconducibile ai reati contestati. Tanto meno riteniamo che sia possibile configurare lo stesso elemento oggettivo dei reati contestati.
In merito alla scritta “Biagioli e Venanzi 3 M. sotto terra” le stesse conversazioni intercettate testimoniano come l’animo del Fabiani sia quello di fare una battuta di spirito per mezzo di un contrasto ironico con il titolo noto film (e libro) “Tre metri sopra il cielo” (cfr. pag. 40 dell’ordinanza, in fondo “…su sta battuta ci ha acchiappato…”). Che non si fosse trattato di una minaccia il Fabiani lo ha confermato anche in sede di interrogatori.
Per quanto attiene la scritta “Tersilio 1 di noi” relativa all’uomo ottantenne che nell’agosto 2006 ha accoltellato il Sindaco di Spoleto (fatto che ha avuto grande rilevanza all’epoca su tutti i media nazionali) potrà essere facilmente dimostrato, nel corso del futuro dibattimento, che nella città di Spoleto moltissime persone, una volta saputo che il sindaco era comunque illeso, hanno scherzato sull’accaduto, ivi incluso lo stesso interessato Sindaco Massimo Brunini. L’accaduto è stato addirittura oggetto di uno spettacolo teatrale satirico degli studenti spoletini (allegato dvd – v. Sketch “sporta a porta” - caricatura Sindaco Brunini – doc. 6), nel corso del quale veniva affermato che era stata la pancia particolarmente prominente del sindaco ad aver fermato la lama (tale commento viene riferito anche dal Fabiani nel corso dell’intercettazione del 3.6.07 cfr. pag. 50 ordinanza).
Non vi può essere, onestamente, alcuna matrice eversiva o apologia di reato in tali commenti riguardanti il Tersilio Corinti, trattandosi di un argomento di “gossip”, anche pubblico, molto diffuso nella città di Spoleto.
Ancorché in effetti oltremodo offensiva e diffamatoria, analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alla scritta “Brunini brucia grasso di merda”. Ampi strati della popolazione scherzano sulla mole del Sindaco, anche in virtù dell’annuale spettacolo satirico sopra citato, ed è lo stesso Sindaco a ridere di tali sfottò. Ben più grave, invece, è l’augurio di “bruciare”, veramente deplorevole, ma anche esso non inquadrabile in alcun modo in un contesto eversivo o di minaccia.
La scritta “- alberi tagliati + cantieri incendiati (con A cerchiata)” è l’unica in realtà che possa configurare un apologia di reato, ed è giusto che di tali aspetti il Fabiani sia chiamato a rispondere in dibattimento, ma, riteniamo, non in stato di detenzione in carcere.
Anche a proposito di tale ultimo evento delittuoso va peraltro rilevato come il Fabiani “si firmi” ancora una volta con la sola A di anarchia (e non COOP o FAI), e come tale evento non possa in alcun modo essere riconducibile ad un disegno eversivo, o alle ipotesi delittuose di cui all’art. 270bis c.p. o di cui all’art. 1 L. 6.2.1980 n. 15.
Le stesse considerazioni valgano con riferimento al capo F) dell’ordinanza, relativo alla scritta, risalente al 10 agosto 2006, “Dalla Coop a Collerisana Spoleto sfregiata invoca la lama no ai lotti W Tersilio Brunini crepa”, anche essa firmata unicamente con la A di anarchia e della quale peraltro non si è chiarita la paternità non essendo nemmeno stata oggetto di domande nel corso degli interrogatori.
Con riferimento al capo D - Attentato incendiario del 24 luglio 2007 in Spoleto: il Fabiani ha più volte ribadito e confermato nel corso degli interrogatori di essere stato, la serata tra il 23 e il 24 luglio 2007, a cena nelle taverne organizzate nell’ambito della Festa dei Comunisti presso i giardini di Via Matteotti (luogo che in realtà si trova a circa tre chilometri dal luogo del cd. Ecomostro e che non è collegato all’altro attraverso vicoli come erroneamente indicato nell’ordinanza, cfr. pag. 44), e di essersi trattenuto presso detta Festa fino a tarda ora, alla presenza di numerosi testimoni (indicati nominativamente dallo stesso Fabiani al PM). Tale circostanza è confermata dalle intercettazioni telefoniche del 24 luglio 2007 (cfr. pag. 44 ordinanza) che attestano la presenza del Fabiani alla Festa dei comunisti fino a tarda ora.
E’ chiaro che nell’ottica degli inquirenti Fabiani è il principale sospettato quale autore dell’evento delittuoso. Forse, per assurdo, lo stesso Fabiani, se fosse nei panni degli inquirenti, sospetterebbe di sé stesso. Ma non è stato lui il colpevole, né vi è alcun indizio che sia stato lui.
Il Fabiani aveva addirittura organizzato, unitamente ad altri ecologisti, un presidio permanente di fronte al cd. Ecomostro (come dichiara di voler fare nella telefonata del 5.5.07, cfr. pag. 42 – 43 ordinanza), ed alla fine organizzerà nel pieno rispetto delle norme di occupazione di suolo pubblico, preoccupandosi di provvedere alla richiesta scritta per le relative autorizzazioni (cfr. ordinanza pag. 155 in fondo). Era stato poi promotore di una campagna di stampa e di denunce alla magistratura per tale costruzione (in un documento del Gruppo difesa ambiente scrive, in merito alle notizie apparse di indagini della magistratura sul cd. Ecomostro, scrive come quella sia “la strada giusta” - doc. 7 allegato), dimostrando di condurre una battaglia perfettamente civile e lecita nei confronti del “caso Ecomostro”.
E’ importante sottolineare il seguente aspetto: il “caso” del cd. Ecomostro, così come le altre tematiche oggetto anche della intensa attività del Gruppo Difesa Ambiente di Spoleto, lungi dall’essere prerogativa dello stesso Gruppo, o della “sinistra antagonista” o “anarco - ecologista”, erano e sono oggetto di enorme scalpore, a livello sia locale che nazionale, in ogni ambito politico, sociale, istituzionale, e financo giudiziario.
Esse hanno suscitato grande attenzione sia in ambito locale che nazionale, a livello mediatico e di stampa (doc. da 8 a 16), a livello sociale e politico (doc. da 17 a 22), con interventi di figure istituzionali nazionali (Folena, Sodano, Ripa di Meana – doc. 23), ed iniziative parlamentari quali atti di indirizzo (a firma degli On.li Pietro Folena, Mario Pescante, Luciano Rossi, Fabio Garagnani; doc. 24 e 25), interrogazioni parlamentari (On. Belillo; doc. 26), interventi e comunicati di figure istituzionali locali e nazionali di ogni credo politico (doc. 27, 28, 29), iniziative giudiziarie (doc. 30), appelli del Presidente Nazionale di Legambiente ai Ministri Rutelli e Pecoraro Scanio (doc. 31), e dure prese di posizione di politici di ogni partito, ivi incluse soprattutto Forza Italia ed Alleanza Nazionale (doc. 32, 33, 34), esposti presentati dalle associazioni ambientaliste di ogni estrazione politica ed indirizzati ai Ministri competenti, alla Soprintendenza per i Beni archeologici ed ambientali, nonché alla stessa Presidente della Giunta Regionale Maria Rita Lorenzetti (doc. 35), fino ad interessare un servizio televisivo del programma Le Iene in onda su Italia 1 (documentazione e dvd allegati – doc. 36).
Evidentemente, peraltro, quelli che gli inquirenti hanno individuato come temi unicamente locali e/o localistici (il cd. Ecomostro, le contestazioni relative alle opere edilizie pubbliche a Spoleto, l’accoltellamento del sindaco da parte dell’ottantottenne Tersilio Corinti) sono stati oggetto di attenzione da parte degli organi di stampa nazionali e se ne è dibattuto addirittura in Parlamento. L’episodio relativo all’accoltellamento del Sindaco è stato diffuso dai TG nazionali (doc. 37 - Rassegna video telegiornali nazionali TG1, TG5, Studio Aperto Italia 1).
Tali considerazioni sono di estrema importanza anche come chiave di lettura delle tesi degli inquirenti con riguardo all’episodio della busta con i proiettili inviata al Presidente della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti.
Non necessariamente, e non automaticamente, come farebbero desumere gli inquirenti, l’autore della lettera di rivendicazione deve essere uno spoletino, essendo trattati temi riguardanti la città di Spoleto e temi già affrontati dal movimento ecologista.
Si tratta dell’ennesimo e più grave e censurabile sillogismo operato dagli inquirenti, sillogismo che non può in alcun modo configurare un grave indizio di colpevolezza e che non può giustificare la detenzione in carcere degli indagati. Capo E) Le minacce gravi al Presidente della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti e la contestuale rivendicazione del 20 agosto 2007.
Con riferimento, dunque, a quello che gli stessi inquirenti qualificano come il più grave dei fatti contestati, e che forse ha in massima parte provocato le forti attenzioni mediatiche sul presente procedimento, iniziate con la conferenza stampa presso la Procura di Perugia il 24 ottobre scorso, analizzeremo i vari “elementi di prova” raccolti, sempre che sia corretto definirli così.
Leggendo la lettera di rivendicazione si nota innanzitutto come non corrisponde al vero che “la tematica ambientalista riferita alla realtà spoletina è assunta quale principale campagna di lotta” (cfr. pag. 47 ordinanza). La lettera contiene numerosi riferimenti a tematiche ambientalistiche relative a tutta l’Umbria, nonché di carattere nazionale.
Il riferimento, giudicato “non comune”, a Tersilio Corinti, l’ottantottenne accoltellatore del Sindaco di Spoleto, sarebbe “un ulteriore e significativo elemento che consente di ricondurre a Fabiani Michele ad al suo gruppo il volantino destinato al Presidente della Regione”: ebbene si è già sottolineato come la vicenda dell’accoltellamento del Sindaco sia stata ampiamente riportata dai TG e dai quotidiani nazionali, nonché, per quasi un anno, uno dei leit motiv della stampa locale spoletina ed umbra, e argomento principe del gossip spoletino.
Si è già detto che l’accaduto è stato addirittura oggetto di uno spettacolo teatrale satirico degli studenti spoletini (doc. 6 allegato citato con allegato dvd – v. Sketch “sporta a sporta” - caricatura Sindaco Brunini), nel corso del quale veniva affermato come fosse stata la pancia particolarmente prominente del sindaco ad aver fermato la lama (tale commento viene riferito anche dal Fabiani nel corso dell’intercettazione del 3.6.07 cfr. pag. 50 ordinanza).
Non si comprende poi come il riferimento nel volantino al tema delle acque del Rio Fergia sia un nuovo ed ulteriore elemento a carico del Fabiani (cfr. pag. 51 ordinanza), e non invece, per gli stessi motivi “geopolitici” posti dagli inquirenti, un possibile elemento a carico di elementi anarchici di Gualdo Tadino, o comunque umbri in genere.
Le medesime considerazioni valgono per i riferimenti al tema del sistema carcerario, dei GOM, delle fabbriche inquinanti, del connubio tra comunisti e verdi nel governo regionale umbro.
Tutti argomenti, questi, evidentemente cari all’universo anarchico e/o ecologista, come la medesima ordinanza impugnata sottolinea ripetutamente (principalmente riportando le lunghe informative ROS trascritte da pag. 85 in poi dell’ordinanza, in cui sono elencate e schedate decine, decine e decine di persone appartenenti all’area anarchica ed ecologista, italiane ed umbre) (PREMESSA MAGGIORE).
E’ chiaro, nonché ampiamente dimostrato dalle sue stesse parole e dai suoi stessi scritti, che si tratta di temi cari anche al Fabiani, essendo anarchico ed ecologista dichiarato (PREMESSA MINORE).
Ergo: Senza ombra di alcun ragionevole dubbio Fabiani avrebbe inviato la busta al Presidente del Consiglio Regionale Lorenzetti (CONCLUSIONE).
Ecco dunque formulato il perfetto sillogismo che mantiene un incensurato ventenne in carcere.
Tuttavia nel prosieguo dell’ordinanza, pur essendo ritenuti più che sufficienti, quali elementi indiziari, “affermazioni inequivocabilmente sovrapponibili” (cfr. pag. 47 ordinanza), “citazioni sicuramente non comuni” (cfr. pag. 51 ordinanza), “espliciti richiami a tematiche” (cfr. pagg. 52 – 53 ordinanza), “contenuti politico – ideologici” (cfr. pag. 54 ordinanza), si aggiungono ulteriori riscontri investigativi acquisiti nei giorni precedenti all’invio della missiva (cfr. pag. 55 ordinanza).
Le conversazioni telefoniche intercettate tra il 9 ed il 16 agosto sono oltremodo illuminanti sulla reale “pericolosità” degli indagati e sull’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si invitano anzi vivamente i giudici dell’Ecc.mo Tribunale del Riesame a riascoltare i nastri registrati, come ha avuto modo di fare questa difesa nel corso dell’interrogatorio del P.M., per capire davvero quale sia la vera personalità degli indagati.
In sede di interrogatorio il Fabiani ha spiegato, con dovizia di particolari, come il Di Nucci gli abbia consegnato, in data 15 agosto 2007, la somma di tre mila euro in assegni (di cui alcuni dell’importo di 300 euro ed altri di importo maggiore), assegni poi risultati non validi.
Nella specie il Fabiani, con riferimento all’ intercettazione ambientale del 15.8.07, progressivo n. 3059, che, secondo le tesi degli inquirenti, individuerebbe il momento della consegna di tre proiettili di arma da fuoco, chiariva invece che la consegna indicata era relativa ai suddetti assegni poi risultati non validi.
Ha anche spiegato come non fosse la prima volta che riceveva delle somme dal Di Nucci, suo caro amico, in quanto, essendo stati i due divisi a causa della decisione del padre del Di Nucci di portarlo via da Spoleto, ed avendo disponibilità di denaro, voleva in qualche modo aiutare Fabiani sia per le spese personali sia per le spese relative alla sua attività politica (stampa manifesti etc.).
Il Fabiani nella specie ha dichiarato la circostanza secondo la quale aveva, precedentemente al 15 agosto 2007, depositato un assegno di euro 300,00 presso il conto personale di deposito sociale COOP Centro Italia.
Ha riferito poi che che, successivamente al 15 agosto 2007 (momento della consegna di altri nuovi assegni) era stato ricontattato dagli operatori Coop Italia i quali gli segnalavano che l’assegno depositato non era incassabile, e che la corrispondente somma veniva quindi stornata dal conto.
Tali circostanze risultano dall’elenco dei movimenti stampato sul libretto di prestito sociale Coop del Fabiani che si allega in copia (doc. 38), libretto in cui in cui figura un versamento A/C di euro 300,00 in data 4 agosto 2007, e successivamente al 20 agosto 2007, uno storno relativo alla medesima cifra (maggiorata probabilmente delle spese) di euro 316,34, retroattivo con valuta al 4 agosto 2007.
Questa difesa ha già notificato, a mezzo Ufficiali Giudiziari (doc. 38 bis allegato), richiesta di investigazioni difensive finalizzate ad acquisire più dettagliate informazioni e documentazione relativa all’operazione di conto sopra descritta (nella specie copia del relativo assegno di euro 300,00).
Non è chiaro, allo stato, se e come tali riferite circostanze potranno configurare eventuali ipotesi di reato in capo al Fabiani.
E’ chiaro però che in data 15 agosto 2007 il Fabiani non ha ricevuto alcun proiettile in regalo.
Del resto non si comprende, davvero, come possa essere individuato nella intercettazione ambientale sopra citata, il momento della consegna di tre proiettili da Di Nucci al Fabiani, data addirittura per scontata dall’ordinanza (cfr. tra le altre pag. 81 ordinanza “E se non v’è alcun dubbio sul coinvolgimento del Fabiani e del Di Nucci, il cui ruolo di formitore delle pallottole è stato adeguatamente illustrato attraverso le argomentazioni del R.O.S. (…)”.
Riportiamo l’estratto del punto chiave del dialogo per facilità di consultazione:
MICHELE: che regalo m’hai fatto… (incomp.)…?
ANDREA: soldi… (incomp.)…
MICHELE: soldi?
ANDREA: si! Tre o quattro mila euro… (incomp.).
Appare a dir poco evidente che parlino di soldi, e non di proiettili, e non si comprende davvero come mai l’ordinanza (cfr. pag. 57) riporti solo le parole si! tre o quattro in grassetto e sottolineato, se poi la frase continua con “mila euro”.
Le altre “sottolineature” contenute nell’ordinanza, nelle trascrizioni conversazioni intercettate, sono, poi, a dir poco, iperboliche.
Fabiani ha spiegato che con la frase “questa è una cosa grossa” si riferiva proprio all’entità della somma.
Le frasi “politicamente (inc.)… per il resto va bene…” (Reali cfr. pag. 60 e 63 ordinanza) e “no anche politicamente… ognuno… (inc.)” (Fabiani) che indicherebbero “il chiaro riferimento a un gesto di sicura connotazione politica” (cfr. pag. 63 ordinanza) sono state pronunciate, la stessa serata della “consegna dei proiettili”, alle ore 3.51 del 16.8.07, dopo che gli stessi indagati avevano affermato testualmente “ce bevevo ‘na bottiglia ce famo du canne e se ne annamo a casa” e si erano solennemente ubriacati per la notte di ferragosto.
Nel prosieguo dell’audio dell’intercettazione, peraltro, si dovrebbe sentire distintamente il Reali che vomita accanto alla macchina, circostanza segnalata ampiamente dal Fabiani durante l’interrogatorio.
Non sembra, pertanto, così tanto evidente che gli indagati, la notte di ferragosto 2007, stessero progettando, anzi ultimando ormai, l’organizzazione dell’attentato terroristico al Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria Maria Rita Lorenzetti, e che “l’analisi delle conversazioni intercettate, messe in diretta relazione con l’evento in esame, evidenziano la presenza di convergenti elementi gravemente indiziari che riconducono al gruppo indagato nella presente indagine la paternità dell’episodio delittuoso” (pag. 61 ordinanza)...
Del resto il giorno seguente il Reali, nel corso della conversazione telefonica del 16.8.07 progr. N. 3079, ascoltata per intero nel corso dell’interrogatorio del PM, si pente dell’accaduto della sera precedente, quando aveva discusso, peraltro nemmeno animatamente, con Dario Polinori (a causa di una ragazza), dando la colpa al fatto di essere solennemente ubriaco (tutto ciò naturalmente nei momenti cruciali della progettazione dell’attentato al Presidente della Regione Umbria).
Dal momento che “l’analisi delle conversazioni intercettate, messe in diretta relazione con l’evento in esame, evidenziano la presenza di convergenti elementi gravemente indiziari che riconducono al gruppo indagato nella presente indagine la paternità dell’episodio delittuoso” (pag. 61 ordinanza) questa difesa chiede sin d’ora che, in sede di riesame, vengano riascoltate le registrazioni originali, oltremodo illuminanti sulla “paternità dell’episodio delittuoso”, relative alle intercettazioni sopra citate, nonché che venga acquisita copia delle trascrizioni integrali degli interrogatori del Fabiani e del Reali resi al PM, in massima parte relativi proprio alle intercettazioni in esame.
L’ordinanza riporta poi altre intercettazioni “per la loro estrinseca valenza indiziaria”, tra cui la conversazione tra presenti del 9.9.07 (prog. N. 1690) in cui si fa riferimento “agli ultimi episodi successi” e con la frase “…però (Michele ride) sai benissimo che non c’hanno le prove” (inc.).
Si segnala innanziutto che la registrazione originale in parola è quasi totalmente incomprensibile. Lo stesso PM, nel corso degli interrogatori ha commentato come non si capisse niente.
Sempre ammesso che il Fabiani abbia realmente e testualmente detto “sai benissimo che non c’hanno le prove”, lo stesso ha precisato le medesime circostanze già descritte dai medesimi inquirenti: alcuni amici avevano sospettato di lui come autore dell’attentato al Pres. Lorenzetti e tale sospetto chiaramente lo innervosiva particolarmente (vista la sua particolare esposizione nel mondo anarchico, diremmo noi) . Nel corso della conversazione con l’amica Rachele, ha precisato il Fabiani, commentava proprio il fatto di essere totalmente estraneo all’accaduto e particolarmente infastidito dai sospetti dei conoscenti. Tale atteggiamento è poi confermato dalla dura reazione del Fabiani nei confronti dei sospetti da più parti sollevati su di lui e sul gruppo ecologista di cui fa parte, dimostrando, come recita la stessa ordinanza (cfr. pag. 67) un comportamento teso a definire, nei rapporti con terze persone (ma soprattutto nei rapporti tra gli stessi indagati o stretti familiari degli indagati, aggiungiamo noi), l’episodio come una “provocazione” nei loro confronti, per strumentalizzare la loro lotta.
Nelle pagine da 68 a 81 dell’ordinanza sembrano emergere, in effetti, chiari indizi di innocenza, anziché di colpevolezza, nei confronti del Fabiani.
Tale atteggiamento, secondo l’ordinanza, non sarebbe altro che una “sorta di recita ideata ad hoc per chi, in ragione di quanto successo, dovesse eventualmente ascoltare i loro colloqui” (cfr. pag. 67 ordinanza).
In sostanza quando Fabiani dice qualcosa anche solo lontanamente riconducibile alle tesi accusatorie è un “convergente elemento indiziario”; quando invece dice qualcosa che dimostra in realtà in modo in equivoco la sua estraneità ai fatti, si tratta di una recita ad hoc (si consenta stavolta a noi il grassetto sottolineato).
Nella conversazione del 21.8.07 progr. 1374, dopo la diffusione sulla stampa della notizia della busta con i proiettili, Michele è particolarmente arrabbiato con un suo amico che aveva fatto allusioni in relazione al fatto (lo stesso Edoardo D’Atanasio nominato nella ultima conversazione sopra citata del 9.9.07, prog. N. 1690, pag. 66 ordinanza), anche se poi continua parlando di alberi tagliati (cfr. pag. 69); anche tale elemento degli alberi sembra essere (in quanto riportato in grassetto e sottolineato) degno di rilevanza indiziaria (???), così come una intervista “che fa ridere” fatta al sindaco Brunini (???).
Aurelio Fabiani (padre dell’indagato e consigliere comunale comunista) era stato contattato dal giornalista Massimo Sbardella (cfr. pag. 69 ordinanza, ove viene riportato un dialogo tra il Fabiani Michele ed il padre Aurelio) per avere un parere sulla vicenda dell’attentato alla Presidente Lorenzetti.
L’indagato, Fabiani Michele, ha riferito nel corso degli interrogatori di essere stato anche lui contattato dal giornalista Sbardella e tale circostanza risulta anche dagli atti (cfr. Verbale intercettazione ambientale 24.8.07 progressivo 1419 Allegato III informativa ROS).
Non si comprende però come nell’ordinanza venga omessa tale intercettazione che invece contiene importanti elementi a discarico del Fabiani: il giornalista Sbardella voleva il parere di un anarchico circa gli avvenimenti, anche quelli del 9 marzo 2007, e lo stesso Fabiani riferisce come ci fosse stato un documento, che prende le distanze in maniera dura dagli avvenimenti, anche attribuendo la colpa alla Polizia stessa (tesi cd. “Complottista” sostenuta da alcuni anarchici umbri), da parte del movimento anarchico umbro “Santa Utopia” (al quale il Fabiani è molto vicino, tanto che il circolo stesso organizza una cena in suo favore, come dimostrato nella stessa ordinanza – cfr. pag. 126).
Lo stesso 24 agosto vi è una conversazione, anche essa omessa nell’ordinanza, tra il Fabiani ed una sua amica in cui racconta che il giornalista Sbardella gli ha fatto leggere il documento (la lettera al Presidente Lorenzetti) per fare una valutazione (cfr. Allegato II Informativa ROS – Scheda informativa di Michele Fabiani pag. 107), anche essa non riportata nell’ordinanza.
In linea con le suddette osservazioni “complottiste” (sulle quali, peraltro, il Fabiani ha dichiarato nel corso dell’interrogatorio del PM di non essere pienamente d’accordo) è la telefonata ricevuta da Tosi Aldo (aderente appunto al circolo anarchico Santa Utopia) – prog. 3209 del 21.8.07, pag. 70 ordinanza - in cui i due riflettono sulla possibilità di un complotto di strumentalizzazione in danno del movimento anarchico e del Circolo Santa Utopia in particolare.
Stessi rilievi per le successive intercettazioni: 22.8.07 (prog. 3235 pag. 71-72 ordinanza), Fabiani è indignato per i sospetti (“sarebbe da denunciarli per diffamazione” dice, e “è un attacco gravissimo”, ); 23.8.07 (prog. 3281 pag. 73 ordinanza) riferendosi all’accaduto dice “non è venuto in un momento utile”..).
In data 25.8.07 (prog. n. 1454 – pag. 77 ordinanza), riferendosi ai contenuti di un documento di solidarietà alla Lorenzetti redatto dal coordinamento difesa ambiente di Spoleto, ed essendo in disaccordo interno con una componente del gruppo medesimo, dice “si vergognoso… dice che siamo stati noi st’infame” nonché “de distanze me va bene, ma solidarizzi con ‘sta stronza” (riferito al Presidente Lorenzetti).
Che il Fabiani sia un acerrimo oppositore della Lorenzetti non ne fa mistero nemmeno lui stesso, avendolo più volte confermato nel corso dell’interrogatorio del PM, e risultando agli atti, rinvenuto nei materiali sequestrati, addirittura il testo di un discorso tenuto dallo stesso Fabiani in Piazza Collicola a Spoleto, in data 4 ottobre 2007, in cui definisce la Lorenzetti “assassina”, essendosi a sua detta resa responsabile di omissioni relative a letali sostanze cancerogene presenti nella fabbrica Pozzi di Spoleto.
Ma allora tale comportamento sembra tutt’altro che “una recita ideata ad hoc” per sviare sospetti.
Il 28.8.07 (prog. 3460 pag. 78 ordinanza) il Fabiani, intercettato al telefono con Del Bello Marina, sostiene che nel documento (del cordinamento cittadino difesa ambiente, ndr), loro (il gruppo del Fabiani) “pretendevano che venissero prese le distanze dall’episodio, senza però dimenticare le porcate fatte dalla Lorenzetti, mentre gli altri hanno voluto solidarizzare amorevolmente con lei, quando è probabile che se le fa anche da sola (riferite all’invio della lettera minatoria) (testuali parole dell’ordinanza, cfr. pag. 78).
Si allega a tale proposito un documento, non presente agli atti, che si ritiene abbia una estrema valenza probatoria (doc. 39): si tratta del testo di due e-mail (concatenate) redatte il 25.8.07 e il 26.8.07 dallo stesso Fabiani, che, in relazione ai dissidi sorti circa il comunicato di solidarietà alla Lorenzetti scrive: “(…) così si spiega come mai non si è voluta accettare la proposta mediatoria fatta dal comitato contro lo svincolo sud di sostituire i termini “sedicenti anarcoecologisti” con i termini Coop-Fai, in modo da non offendere gli anarchici VERI e gli ecologisti VERI che queste cose non le fanno e sanno bene che chi le fa gioca a favore del potere” ed ancora parole di “ferma condanna del gesto che non appartiene al movimento ecologista”.
Crediamo che tali passi, e tutto il documento allegato (testo e-mail del 25.8.07) spieghino in maniera molto chiara quale sia la posizione del Fabiani nei confronti della Coop / Fai.
L’originale di tale documento e-mail sarà di sicuro in uno dei computer sequestrati al Fabiani (o ai gentori) durante la perquisizione, che si trovano attualmente nelle mani dei carabinieri del ROS, ma probabilmente esso non verrà in alcun modo ritenuto degno di nota, essendo espressione di una “recita ideata ad hoc”.
A tal fine si produce altresì una serie di interventi in un blog locale in cui si evincono chiare prese di posizione in favore del Fabiani (doc. 40).
D’altra parte, se il Fabiani voleva addirittura continuare ad attaccare la Lorenzetti in un documento di “presa di distanze”, non sembra proprio il comportamento di chi sta ideando una recita ad hoc per sviare sospetti.
Con riferimento ai citati sospetti che si erano verificati intorno al Fabiani, ci si consenta infine la seguente riflessione: è comprensibile e naturale che molti, ignari, potessero sospettare di Fabiani, essendo un noto e attivo anarchico spoletino e comunque umbro.
Ciò che invece non è comprensibile e naturale è che proprio i carabinieri del ROS possano tuttora sospettare di lui, essendo stati gli unici ad aver avuto la disponibilità di numerosi ed ingenti mezzi per dimostrare la sua colpevolezza, nel corso delle costanti e plurime intercettazioni telefoniche ed ambientali, prive di alcun reale esito sul punto in esame, ed anzi infarcite di riscontri oggettivi che dimostrano piuttosto il contrario.
Si sottolinea altresì come, per converso, in appena una settimana di lavoro questa difesa abbia già prodotto una serie di elementi ed informazioni utili a dimostrare l’estraneità del Fabiani alla Coop/Fai. Pur con la scarsità di mezzi a nostra disposizione crediamo di poter fare molto di meglio nelle more dell’attesa del dibattimento, ritenendo però assolutamente illegittima, allo stato, la custodia in carcere disposta per Fabiani.
Venendo al lunghissimo e particolareggiato paragrafo dell’ordinanza intitolato “La qualificazione giuridica” (cfr. da pag. 84 a pag. 186) , il Giudice, dopo aver sentenziato in dieci righe che “è logica e provata la conclusione” che gli indagati sono pericolosi terroristi i quali “perseguono il progetto di sovvertire l’ordine istituzionale costituzionalmente previsto, attraverso azioni violente destinate a trasformarsi in vera e propria lotta armata”, fonda la qualificazione giuridica (in venti righe) sul fatto che gli indagati, e per lo più il Fabiani, hanno “intrattenuto contatti” con gruppi di ispirazione anarco-insurrezionalisti e, per meglio evidenziare tali contatti e collegamenti, riporta per intero i capitoli n. 5, 6 e 7 della informativa ROS (per ben 102 pagine).
Ebbene, visto che di fatto la qualificazione giuridica dell’ordinanza rinvia per intero all’informativa dei ROS, possiamo commentare che non pensavamo che l’Arma dei Carabinieri fosse depositaria del potere e della funzione giudiziaria; credevamo, avendolo studiato sui libri, sulla Costituzione, e sui codici, che fosse una prerogativa della Magistratura.
Pur tuttavia la lunghissima trascrizione dell’informativa dei ROS (pagine da 85 a 85 a 187 ordinanza) non contiene nemmeno un indizio che attesti l’appartenenza degli indagati alla COOP/FAI.
Da pag. 85 a pag. 170 dell’ordinanza, anzi, viene nominata unicamente, tra i contatti e i collegamenti del Fabiani, la FAI “intesa come Federazione Anarchica Italiana” (come segnala la stessa ordinanza per distinguerla dalla Federazione Anarchica Informale, cfr. pag. 122) che è una organizzazione pienamente legittima con tanto di sito internet e di sedi e filiali ufficiali (doc. 41) e che, come si è detto, ha condannato duramente l’attività, nonché la subdola “usurpazione di sigla”, da parte della sedicente Federazione Anarchica Informale, sia a livello locale, sia a livello nazionale (doc. 42).
La trascrizione dell’informativa ROS (pag. da 85 a 170 ordinanza), analizzata riga per riga, contiene unicamente riferimenti a: incontri e dibattiti pubblici (pagg. da 86 a 92), cene sociali – benefit (pag. 93), manifestazioni pubbliche (pag. 94), sit-in di solidarietà (pag. 95), cortei slogans e cartelli (pag. 96), assemblee ed incontri (pag. 98), manifesti, presidi permanenti e manifestazioni (pag. 101 – 117), organizzazione di una cena (!) (da pag. 119 a 126) peraltro nell’ambito della FAI Federazione Anarchica Italiana (appunto!), volantini e striscioni (pag. 128), ed ancora, nell’ambito del Coordinamento cittadino difesa ambiente di Spoleto (che, si ricordi, raccoglie soggetti quali WWF, Legambiente, Italia Nostra, Sindacati di base), volantinaggi, manifestazioni, riunioni, documenti, riunioni, manifestazioni, (pagg. 142 – 148), “lotte popolari” intese come assemblee (pag. 149), riunioni, comunicati stampa, volantinaggi (pagg. 150 – 152), manifestazioni (per le quali addirittura Fabiani è l’unico che si preoccupa per la richiesta per le relative autorizzazioni! Cfr. pag. 155 in fondo, dimostrando un atteggiamento chiaramente eversivo dell’ordinamento costituzionale…), conversazioni con la nonna sulle dannose conseguenze del progresso sull’ambiente (pag. 156), servizi giornalistici, manifestazioni alle quali partecipa addirittura l’On. Pietro Folena (pag. 158 e 163), volantinaggi e manifestazioni con striscioni “eversivi” quali “Bush Prodi Berlusconi giù le mani dall’ambiente” (pag. 159), “battaglie” intese nel senso di manifestazioni (pag. 162), intenti di fare “qualcosa di concreto” riferendosi ad un assemblea (pag. 168) e di “rilanciare l’attività” sempre riferito ad un’assemblea (pag. 168 e 169; sarà forse questo il punto a causa del quale gli inquirenti hanno voluto scongiurare un temuto “salto di qualità ed accelerazione armata della cellula terroristica”?), e per finire pubblicazioni sul periodico Umanità Nova (organo della Federazione Anarchica Italiana, appunto!) e conferenze (pag. 170).
Nel corso delle ben 85 pagine trascritte dall’informativa, e poste a base della “qualificazione giuridica”, l’unico reato forse ravvisabile è forse l’apologia commessa da un vecchio di ottanta anni che ad una riunione dice “ah… mettemoce il tritolo” (cfr. pag. 150).
Si riportano poi, da pag. 170 a 186, le schede informative relative agli indagati (sempre trascritte dall’informativa ROS).
L’incipit della parte in questione è il seguente: “Il gruppo di affinità anarchico Coop / Fai: Nel seguente capitolo si cercheranno di delineare in maniera più particolareggiata le attività, il legame relazionale tra i soggetti coinvolti nell’inchiesta nonché il modello organizzativo del gruppo indagato” , poi definito “gruppo di affinità” e denominato Coop/Fai.
Peccato che nel prosieguo del capitolo non si dimostri nemmeno lontanamente l’esistenza di alcun “gruppo di affinità” (figuriamoci di una associazione o di una struttura o di una organizzazione) - tanto è vero che alcuni degli indagati si sono visti per la prima volta alla caserma dei ROS il 24.10.07 - né vi sia alcun indizio che ricolleghi il “gruppo di affinità” alla Coop/Fai.
Valgano tutte le considerazioni sin qui esposte dal momento che nelle sintesi delle “schede informative personali” l’ordinanza ripercorre solo le tesi (ed i sillogismi) già commentati.
In particolare si vuole solo aggiungere che, con riferimento alla conversazione tra presenti del 2.5.07 (pagg. 174 – 176, per la quale però non è neppure indicato il numero progressivo e che all’interrogatorio non è stato possibile riascoltare), nella quale gli inquirenti avrebbero individuato il momento della progettazione di una rapina a mano armata, il Fabiani consiglia al Di Nucci, per non farsi riconoscere durante “la rapina”, di “mettersi la parrucca e le lenti a contatto colorate”. La trascrizione è costellata di inc. ma è chiaro che i due stanno scherzando (Di Nucci dice testualmente al Fabiani: “Ma che cazzo ridi?”) e lo stesso Fabiani ha descritto la scena, in sede di interrogatorio, come un’imitazione di una scenetta di Totò e Peppino.
Gli approfondimenti relativi all’art. 270bis c.p. poi, indicati da pag. 186 a 191 dell’ordinanza) contengono in sé stessi la medesima confutazione delle tesi accusatorie. I cinque ragazzi di Spoleto non possiedono nessuno dei requisiti previsti dalla lettera della norma, né i requisiti indicati nella interpretazione della Suprema Corte. Non si è in presenza di alcuna struttura organizzata, né di un embrionale statuto, né, del resto, i cantieri edilizi o i supermercati sono l’interesse tutelato dalla norma.
Si rinvia, per una più completa confutazione della configurabilità dell’art. 270bis, all’ulteriore memoria difensiva prodotta da questa difesa, alla quale integralmente ci si riporta.
Per quanto attiene i gravi indizi di colpevolezza, infine, questa difesa vuole operare alcune considerazioni su alcuni aspetti a nostro parere molto importanti.
Abbiamo notato che, nell’impianto degli atti di indagine, nonché nel corso degli interrogatori, gli inquirenti purtroppo non ammettono nemmeno lontanamente la possibilità che ci sia più di un ragionevole dubbio sulla reale appartenenza del Fabiani alla Coop/Fai, tanto da distorcere forzatamente anche la enorme mole di indizi presenti invece a suo discapito.
Partendo di nuovo dalle premesse di fatto è evidente, di certo, che “qualcuno” ha incendiato il cantiere di Colle S. Tommaso a Spoleto (episodio del 9 marzo 2007 rivendicato dalla Coop/Fai) e che “qualcuno” ha inviato la busta dei proiettili alla Lorenzetti (episodio del 20.8.2007 rivendicato dalla Coop/Fai). Ebbene gli inquirenti sembrano non potersi capacitare che questo qualcuno possa essere altri che il Fabiani.
Si sottolinea che questa difesa non crede in nessun modo alla citata tesi cd. “complottista”. Né, a ben vedere, vi crede lo stesso Fabiani, come ha anche dichiarato nel corso dell’interrogatorio del PM, pur se una parte del movimento anarchico umbro, come si è spiegato, sembra invece aderire a tale tesi.
Non spetta a questa difesa indicare chi possa essere il colpevole di quei fatti, per dover dimostrare l’innocenza del Fabiani.
Pur tuttavia, essendo dato praticamente per scontato dagli inquirenti che il colpevole sia il Fabiani – anche in assenza di reali ed autentici riscontri indiziari, e, in definitiva, solo sulla base di analogie semantico/ contenutistiche - si rendono necessarie delle considerazioni circa il quanto e il come possa essere ampia la “rosa” dei possibili colpevoli.
Si allega a tal fine una scheda di sinossi del saggio di un criminologo, tratta da una rivista on – line di psicologia, (Marco Boschi, Criminologia del terrorismo anarco insurrezionalista, Aracne, Roma 2005 – doc. 43).
Questa difesa ha provveduto a ordinare copia del saggio in una libreria giuridica di Roma, ma sembrano esserci ritardi dovuti alla difficile reperibilità del libro, richiesto direttamente alla casa editrice.
Tuttavia, nell’attesa di leggere l’intero testo, già la scheda riassuntiva allegata pone importanti temi di riflessione, che potrebbero e dovrebbero essere oltremodo utili agli inquirenti, nonché ai Giudici dell’Ecc.mo Tribunale del Riesame.
Del resto numerosi dei concetti ivi riportati sono ampiamente citati nelle stesse informative dei carabinieri del ROS, che forse dispongono del suddetto manuale e che hanno comunque posto a fondamento dell’intera indagine molti degli elementi ivi descritti: il concetto di organizzazione anarchica informale, basata sull’affinità e l’azione, e la necessità di interventi preventivi e repressivi basati sul lavoro di intelligence, attraverso la cd. soft – power, ovvero la raccolta metodica e costante di carattere informativo che permette il monitoraggio del territorio, e l’individuazione dei cd. “gruppi di affinità”.
(E’ evidente, per inciso, che nonostante la valenza e l’importanza di un lavoro svolto a tal fine dalle forze dell’ordine, siamo convinti che nel caso di specie tali tecniche di contrasto siano state inutilmente o comunque sproporzionatamente indirizzate nei confronti di Fabiani e degli altri indagati, non esistendo, in capo ad essi, alcun vero “gruppo di affinità”, né alcun reale fenomeno di terrorismo anarco-insurrezionalista).
Tornando tuttavia all’analisi dei concetti indicati nel documento in esame, si nota che gli inquirenti hanno tralasciato invece alcuni importantissimi elementi di valutazione, secondo noi fondamentali per una realistica ed autentica chiave di lettura degli attentati della Coop/Fai in Umbria.
Marco Boschi segnala come la forza della sedicente FAI terroristica, organizzazione informale, sta nell’assenza di una struttura verticale interna, facilmente attaccabile dal potere. Essa è priva di centro decisionale, e la comunicazione si basa sul dibattito orizzontale ed anonimo, prodotto dalla pratica stessa (rivendicazione delle azioni).
La comunicazione avviene attraverso l’azione e le rivendicazioni.
Alla luce di tali concetti è possibile, anzi probabile, allora, che quel “qualcuno” (autore degli attentati a firma Coop / Fai) abbia individuato una “campagna rivoluzionaria” degna di nota (come la definisce lo stesso Boschi), quale potrebbe essere apparsa, nel dedalo delle decine di siti, blog e circuiti anarchici, l’attività del Fabiani (pubblica, lecita, ed oltremodo esposta) e di altri anarchici e/o ecologisti spoletini, ed abbia tentato una comunicazione, un dialogo, con il Fabiani.
Ciò non significa però che il Fabiani abbia risposto a tale “comunicazione” della Fai, né che abbia aderito a tale dialogo tra anonimi.
E’ logico allora che l’autore dell’attentato alla Lorenzetti non debba per forza essere un anarchico di Spoleto, o di Gualdo Tadino, essendo nella lettera di rivendicazione trattati temi a sfondo “anarco- ecologista” relativi a queste due città (ma anche molti altri temi, abbiamo visto).
Per lo stesso principio, anche l’attentatore del 9 marzo 2007 presso il cantiere di Colle San Tommaso a Spoleto potrebbe benissimo non essere spoletino, anzi tutt’altro.
Si segnala del resto che i temi, gli argomenti, i contenuti e le stesse analogie semantiche e linguistiche, si ripetono a ragnatela nel dedalo dei siti, blog, forum e circuiti di carta stampata anarchici, e che “argomenti di lotta” o “campagne rivoluzionarie” “degne di nota” possano essere state individuate ovunque e da chiunque, sia in ambito umbro che italiano.
Si precisa che si è deciso di affrontare tali considerazioni in quanto frutto di una riflessione fatta dallo stesso indagato Fabiani, che, peraltro, non conosceva il documento del criminologo prodotto da questa difesa, e che ha dedotto tali spunti dalla lettura di un testo pubblicato negli anni ‘70 dall’anarchico Alfredo Maria Bonanno.
L’aver, nel corso delle ricerche e dell’attività di documentazione svolte da questa difesa, rinvenuto l’esistenza di un saggio di criminologia che sottolinea gli stessi aspetti, ci ha spinto a segnalarli all’Ecc.mo Tribunale del riesame.
La forte esposizione del Fabiani nell’universo anarchico, e la incessante diffusione in pubblico, da parte sua, di alcuni temi di carattere anarchico ed ecologista, anziché dover per forza far desumere la sua colpevolezza in merito agli attentati Coop/Fai (anche in assenza di reali indizi), potrebbe allora far desumere la circostanza che uno o più anarchici della Coop / Fai, umbri o italiani, abbiano voluto “dialogare” o “comunicare” con lui attraverso azioni dimostrative, reputando le sue “campagne” “degne di nota”.
Ciò non significa, tuttavia, si ribadisce, che Fabiani abbia risposto a tale “dialogo” e accettato tale “comunicazione”, né che Fabiani faccia parte della Coop/Fai, e, a ben vedere tutti i riscontri oggettivi dell’indagine dimostrano la sua estraneità e diffidenza verso la sedicente Coop/Fai, anziché il suo coinvolgimento.
* * *
La totale estraneità dell’altro indagato, Fabrizio Reali, con i fatti contestati (attentato al Presidente della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti) è, d’altra parte, oltremodo evidente.
Il Reali, la cui presenza “ad una superficiale analisi - come recita l’ordinanza (cfr. pag. 82) - potrebbe essere considerata penalmente “neutra”, attesi i pochi interventi, peraltro adesivi e di approvazione, del Reali Roscini nelle discussioni”, sarebbe invece colui che avrebbe confermato (?) l’opportunità politica dell’attentato.
Ciò, in sostanza, si ricordi, la notte di ferragosto 2007 nel corso di una colossale sbornia.
Ebbene l’ascolto delle conversazioni intercettate, nonché le risultanze degli interrogatori, hanno dimostrato che il Reali non ha nemmeno lontanamente parlato né di attentati, né di anarchia, né di politica, la notte del ferragosto 2007 (tanto meno nei giorni precedenti o successivi).
Si è dimostrato altresì, dai precisi riscontri, che al momento della consegna degli assegni dal Di Nucci al Fabiani (sempre il 15 agosto 2007), il Reali è stato tenuto in disparte, tanto che lo stesso credeva che i due si fossero scambiati sostanze stupefacenti.
Nel corso degli interrogatori lo stesso Reali ha dimostrato di non essere nemmeno anarchico, avendo prodotto la ricevuta del pagamento di 1 Euro per l’elezione delle primarie del Partito Democratico (documento presente agli atti), dichiarando di riconoscere lo Stato e la Costituzione, definendosi tutto al più a volte “anarcoide”, nel senso di “stanco della politica come tanti italiani”.
Ha confermato inoltre di non conoscere nemmeno alcuni degli indagati, avendo visto per la prima volta il Corrias alla caserma dei c.c. a Perugia al momento dell’arresto, e di conoscere superficialmente gli altri (avendo incontrato il Di Nucci per la prima volta il 15 agosto 2007 ed avendo visto una o due volte il Polinori, ancorché si fosse piccato con quest’ultimo a causa di una ragazza).
Anche l’amicizia con il Michele Fabiani risale solo a questa estate, essendo tuttavia conoscente di vecchia data del padre Aurelio Fabiani.
Nella scheda informativa personale del Reali (pagg. 184 – 186 ordinanza) vengono indicati elementi indiziari a dir poco “iperbolici”.
Circa la sua frase (riportata a pag. 185 dell’ordinanza) “sembra che li chiama sbirri” (riferito ad un rumore della marmitta) ha tenuto a precisare a questa difesa che tale termine viene usato anche nel Vangelo, da Nostro Signore Gesù.
La macchina “per fare una cosa” (cfr. pag. 185 ordinanza) era riferita ad una gita notturna in un luogo di campagna, con una tanica di vino (5 litri bianco, ha tenuto a precisare al sottoscritto legale) e un po’ di hashish, e soprattutto alcune ragazze, successiva a quella fallita (e per questo motivo di litigio con Polinori) di qualche sera prima.
Circa il furto del cartello stradale, il Reali ha confermato nell’interrogatorio come lo stesso non fosse un cartello della segnaletica pubblica ma in dotazione a cantieri privati (riferendo di aver lavorato per due anni in cantieri simili e di averne sistemati tanti per le strade) e come lo stesso fosse piegato e rovinato (come si trova tutt’ora essendo stato sequestrato nel corso delle perquisizioni) ed abbandonato in Piazza del Duomo a Spoleto senza alcun cantiere vicino.
Circa le risultanze dei sequestri avvenuti presso la sua abitazione e la casa dei genitori al momento dell’esecuzione dell’ordinanza, lo stesso ha confermato come il “passamontagna” sequestrato sia in realtà un sottocasco (v. documentazione prodotta in sede di interrogatorio del PM), come la scritta apposta sul cartello sia un inciso della canzone “Addio a Lugano” del 1895 (v. documentazione prodotta in sede di interrogatorio del PM), come le scritte sul retro dei quadri e il timbro “ufficio sanitario – Comune di Spoleto” siano del padre Bruno Reali, ex comandante dei Vigili Urbani di Spoleto (v. documentazione prodotta in sede di interrogatorio del PM).
Ha tenuto inoltre a precisare a questa difesa che nel computer che gli è stato sequestrato potranno essere rinvenute molte e-mail e scritti nei quali difende sempre il governo di centro sinistra, ed anche scritti in difesa del carabiniere Placanica (che, in servizio per i fatti del G8 di Genova, esplose il colpo d’arma da fuoco mortale per Carlo Giuliani).
Circa i 5 coltelli precedentemente sequestrati (in data 6.10.07) ha confermato come li avesse acquistati a Perugia (difatti si trovava alla stazione per rientrare a Spoleto) e come egli stesso sia un collezionista di coltelli.
Si produce a questo proposito documentazione fotografica (docc. 44 e 45) - purtroppo di pessima qualità (e ne chiediamo venia) in quanto realizzata con la funzione “foto” del telefonino - lo stesso giorno della perquisizione domiciliare del 23.10.07 (poco dopo il termine della stessa), nella quale si notano diversi coltelli, non sequestrati dai c.c., e fotografati da questa difesa probabilmente nella stessa posizione in cui erano stati lasciati dagli agenti che hanno provveduto alla perquisizione, non asportati in quanto tutti di possibile e lecita detenzione in casa.
Anche in relazione al Reali si rinvia, per una più completa confutazione della configurabilità dell’art. 270bis, relativo al capo A dell’imputazione, all’ulteriore memoria difensiva prodotta da questa difesa, alla quale integralmente ci si riporta.
Insussistenza delle esigenze cautelari ed inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Anche alla luce di tutto quanto fin qui esposto, si evidenzia come non esistano le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p..
In particolare non esistono esigenze attinenti alle indagini, e ciò è dimostrato dallo stesso comportamento processuale degli indagati: essi hanno già reso lunghi, dettagliati e circostanziati interrogatori, indicando circostanze e riscontri oggettivi, ed ammettendo anche numerosi addebiti a loro carico.
In sostanza il Fabiani ha già detto tutto quello che ha fatto e non può, ormai, in alcun modo “inquinare” le prove di ciò che ha già confessato.
Si consideri del resto che, essendo in massima parte accusato di reati di carattere “ideologico”, tutti i materiali – informatici e cartacei – di cui lo stesso disponeva, in casa sua ed in casa dei genitori, sono stati già sequestrati al momento dell’esecuzione della o.c.c. e si trovano nelle mani ed al vaglio degli inquirenti.
Non esiste alcun pericolo di ”accelerazione armata”, come recita l’ordinanza impugnata, dal momento che l’indagato non è né un terrorista né un organizzatore di associazioni eversive.
Si ricorda che nel corso delle perquisizioni non è stato rinvenuta alcuna arma, o munizione, o esplosivo o liquido infiammabile o ordigno di alcun genere.
Né esistono, a bene vedere, pericoli di reiterazione dei reati.
Possiamo sostenere che al Fabiani, appena ventenne, è già bastata, purtroppo, la lezione di quasi un mese di carcere, e si guarderà bene dal provocare nuovi danneggiamenti quali quelli del “Giro della Rocca” a Spoleto, o dal tornare ad imbrattare muri con scritte contro il Maresciallo Biagioli.
Continuerà probabilmente la sua instancabile attività in omaggio all’ideale anarchico ed ecologista, ma ciò, in un ordinamento democratico, non gli può essere impedito trattenendolo in carcere.
La detenzione in carcere potrebbe avere, anzi, gravi ripercussioni sulla stessa personalità dell’indagato, che di certo “terrorista” o “eversore” non è.
Alla luce di quanto finora esposto risulta con tutta evidenza che se il GIP di Perugia avesse sottoposto le risultanze istruttorie ad un vaglio più rigoroso, con molta probabilità sarebbe pervenuto ad una diversa determinazione.
Con una più attenta analisi delle reali risultanze probatorie il GIP si sarebbe convinto che non vi era alcuna necessità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere che notoriamente rappresenta l’extrema ratio (tanto più per un ragazzo incensurato di venti anni), potendo questa essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari con specifico riguardo al caso concreto.
O, altrimenti, avrebbe potuto ritenere sufficienti anche altre misure cautelari meno gravose come gli arresti domiciliari.
La misura del carcere è in concreto eccessiva e, comunque, sovradimensionata rispetto alla inconsistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari che evidenziano le risultanze istruttorie.
E’ evidente, poi, la totale assenza di ogni esigenza cautelare in capo al Reali, il quale, peraltro, ha già reso dettagliate deposizioni anche in relazione ad i rapporti con gli altri indagati.
Tutto ciò premesso i sottoscritti difensori
CHIEDONO
Ai sensi dell’art. 309 c.p.p. che l’Ill.mo Tribunale adito voglia riesaminare l’impugnata ordinanza, ed accogliere, con ordinanza resa in camera di consiglio, le seguenti conclusioni:
Annullare l’ordinanza del G.I.P. di Perugia del 18.10.07, per violazione degli artt. 272, 273, 274, 275, 280 c.p.p., non sussistendone i presupposti;
In subordine, modificare la predetta ordinanza, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con altra meno gravosa e venga così applicata la misura degli arresti domiciliari o altre meno afflittive
Con riferimento al Reali revocare la misura degli arresti domiciliari restituendo allo stesso lo stato di libertà o in subordine sostituire la misura con altra meno afflittiva.
Spoleto/Napoli, 10 novembre 2007
Avv. Vittorio Trupiano
Avv. Carmelo Parente
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
IN SEDE DI APPELLO EX ART. 310 C.P.P.
***
N. 29/08 R.M.C. PERS.
Proc. Pen. 6088/07 RGIP Trib. Perugia
Proc. Pen. 3526/07 RGNR DDA Proc. Rep. presso Trib. Perugia
***
Memoria integrativa all'atto di appello ex art. 310 c.p.p.
proposto dai sottoscritti Avv.ti Vittorio Trupiano del Foro di Napoli (con Studio in Na-poli Centro Direzionale Isola A-5 - Tel. 081 - 787 55 22, fax 081 - 787 5448, Tel. 339 - 7245521) e Carmelo Parente del Foro di Spoleto (con Studio collegato in Spoleto Via G. Elladio 8, Tel. 0743 - 224986 Fax 0743 - 207477), quali difensori di fiducia, nell'interesse di Fabiani Michele nato a Spoleto il 16.02.1987 e residente a Spoleto in Piazza Sordini n. 2 e di fatto domiciliato in Via Monterone n. 42, in relazione al Proc. N. 29/08 R.M.C. PERS. Proc. Pen. n. 6088/07 RGGIP n. 3526/07 RGNR DDA, av-verso l'ordinanza del G.I.P. Dott.ssa Nicla Flavia Restivo presso il Tribunale di Peru-gia emessa in data 24.12.2007 con cui veniva rigettata la richiesta di revoca della mi-sura cautelare presentata in data 20.12.2007 da Michele Fabiani.
***
- Nell'impugnata ordinanza è presente una palese discrepanza dai criteri di valu-tazione probatoria prescritti dal 1° e dal 2° comma dell'art. 192 c.p.p., atteso che la disamina degli elementi indiziari è stata condotta dal G.I.P. in modo del tutto generico, senza affatto analizzare le diverse risultanze probatorie né ricer-care interazioni riscontrabili tra le stesse.
- Nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione de-gli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli ele-menti indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzio-nale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità (quae singula non probant, simul unita probant)" (Così Cass., sez. un., 4 febbraio 1992, Ballan, id., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 82, ns. sottolineato).
- Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite secondo cui il metodo di lettura unitaria e comples-siva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valoriz-zarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, ten-dente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass., sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, id., 2006, II, 80, ns. grassetto e sottolineato).
- La struttura e l'articolazione della motivazione dell'ordinanza impugnata risul-tano manchevoli sotto il profilo testé indicato, in quanto il G.I.P. ha totalmente omesso di analizzare i singoli elementi probatori, né si è preoccupato di calarli all'interno del contesto, che avrebbe potuto indubbiamente contribuire a chiari-re la loro effettiva portata dimostrativa e la loro reale congruenza rispetto al tema di indagine prospettato dall'accusa.
- Ne segue che lo stringatissimo apparato argomentativo della motivazione non può non considerarsi inficiato da manifeste fratture logiche e in totale contrasto con risultanze processuali di rilevante significato probatorio.
- Non vale a configurare una valida motivazione il telegrafico assunto secondo il quale "i risultati delle indagini difensive appaiono del tutto inidonee a superare quelli di segno opposto emersi dalle attività di indagine del P.M." (cfr. ordinan-za di rigetto GIP del 24.12.2007).
- La motivazione di un provvedimento relativo a richieste concernenti la libertà personale non può essere fatta per relationem ad un precedente provvedimento senza una aggiornata valutazione delle risultanze probatorie e delle esigenze cautelari.
- Questa difesa ha allegato all'istanza di revoca del 20.12.2007 diverse produzio-ni documentali (di seguito si ricapitolano: 1. Estratto del Verbale Polizia Scien-tifica Perugia del 22 agosto 2007 (verbale mai considerato né segnalato nella o.c.c. originaria e nei successivi atti processuali) 2. Richiesta di investigazioni difensive presso Coop Spoleto. 3. Comunicazione direzione Coop Spoleto. 3. Richiesta di investigazioni difensive a Procura Rep. Perugia. 4. Verbale somma-rie informazioni direttore Coop Spoleto del 29.11.07).
- Orbene l'aver liquidato, con la telegrafica formula "i risultati delle indagini di-fensive appaiono del tutto inidonee a superare quelli di segno opposto emersi dalle attività di indagine del P.M.", le risultanze probatorie contenute nei sopra citati documenti, frutto di indagini difensive, ma anche, paradossalmente, frut-to delle indagini svolte nell'immediatezza dei fatti di cui al capo G), dal Dipar-timento di Polizia Scientifica di Perugia, rendono l'impugnata ordinanza irri-mediabilmente viziata.
- La Suprema Corte, già dai tempi immediatamente successivi alla riforma del codice di procedura penale, insegna che: "Secondo quanto previsto dal nuovo codice di rito, le misure sia coercitive che interdittive devono essere immedia-tamente revocate quando si accerti la mancanza, sia originaria che per fatti so-pravvenuti, di una delle condizioni di applicabilità ovvero delle esigenze caute-lari previste dall'art. 274; da ciò consegue, da un lato, che l'istanza di revoca della misura deve essere motivata in base alla dedotta mancanza originaria o sopravvenuta di una delle condizioni richieste per la sua applicazione (discorso analogo va fatto per la richiesta di sostituzione in melius della disposta misura), e, dall'altro, che l'ordinanza di rigetto della detta istanza va motivata, al pari di quella che dispone la misura, con riferimento ad elementi concreti e specifici, per cui non sono più ammesse formule stereotipe o generiche, dovendo detti provvedimenti contenere l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e de-gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione dei dati di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza" (Cass., 23-08-1990. Parti: Barile. Nel Repertorio: 1991, Misure cautelari personali [4255], n. 274, ns. grassetto e sottolineato).
- Ed ancora, recentissimamente, la Cassazione ha stabilito: "L'obbligo motiva-zionale della decisione (…) sulle misure cautelari personali, dovendo confor-marsi - se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare - al modello legale enucleabile dall'art. 546 c.p.p., non può ritenersi soddisfatto da modalità redazionali, fondate sull'acritica trasposi-zione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di video-scrittura (c.d. "taglia ed incolla"), ma richiede la concisa indicazione degli e-lementi indiziari, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della deliberazione - necessariamente sommaria propria della fase cautelare - di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, alla quale faccia ri-scontro l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi" (Cass., sez. V, 24-01-2007. Parti: Mercadante. Nel Repertorio: 2007, Misure cautelari personali [4255], n. 122, ns. grassetto e sottolineato).
- D'altra parte il G.I.P. è chiamato sempre a valutare il persistere delle esigenze cautelari dovendo provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.p., anche d'ufficio alla revoca o sostituzione della misura qualora risultino mancanti, an-che per fatti sopravvenuti (quali le risultanze delle allegate indagini difensive) o sulla base di elementi non precedentemente considerati (quali le indicate inda-gini della Polizia Scientifica), le esigenze cautelari, o qualora la misura applica-ta non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che possa es-sere irrogata. Si eccepisce pertanto la nullità dell'impugnata ordinanza anche ai sensi dell'art. 125 comma 3 e art. 111 comma 6 Cost.
- Privo di rilevanza appare poi il riferimento contenuto nell'ordinanza del G.I.P. all'allora recente provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale del Riesame del 12.11.07, provvedimento non idoneo ad integrare il cd. "giudicato cautelare" essendo stato proposto dal sottoscritto Avv. Vittorio Trupiano Ricorso in Cassa-zione depositato in data 2.1.08 (allegato in copia doc. 1 ).
- Anche sotto tale profilo appare carente, se non addirittura inesistente, la motiva-zione del G.I.P. circa l'esistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, ope-rata attraverso un semplice richiamo alla ordinanza del Tribunale del Riesame.
* * *
- Nel fatto, per quanto attiene le eccezioni di assenza dei gravi indizi di colpevo-lezza relativi ai Capi A) B) C) D) E) F) G), al fine di non tediare i Giudici dell'Ecc.mo Tribunale, ci si riporta integralmente all'atto di dichiarazione e mo-tivi di appello del 22.1.2008, salvo aggiungere, anzi meglio specificare ed ap-profondire, fornendo nuovi argomenti di valutazione (trattandosi di eccezioni già devolute all'Ecc.mo Tribunale ex art. 310 cpp) quanto segue.
- Con riferimento al Capo B) si è sottolineato come non possa costituire un indi-zio la copia del giornale "Il Vicenza" del 17.2.2007 usato come innesco dell'ordigno incendiario (collegando la circostanza, ammessa dagli stessi inda-gati, della presenza degli stessi a Vicenza il giorno 17.2.2007 in occasione della manifestazione contro la base NATO).
- Si è segnalato, e lo stesso Fabiani ha confermato i dati nel corso dell'interrogatorio al P.M., come alla manifestazione di Vicenza in quella data abbiano partecipato migliaia di persone, in gran parte anarchici e in parte (due o tre centinaia almeno) provenienti dall'Umbria (tali circostanze del resto sono segnalate dagli stessi atti d'accusa, trasfusi poi nella o.c.c. - cfr. pag. 18).
- Ebbene questa difesa ha promosso nuove iniziative di indagine difensiva (an-corché duole costatare come ogni risultanza probatoria contraria alle tesi dell'accusa non sembri far sorgere, quanto meno, alcun ragionevole dubbio ne-gli inquirenti e nei giudicanti): si depositano in proposito le richieste di indagini difensive ex art. 391 bis e ss. cpp indirizzate ad alcune delle ditte che hanno svolto i servizi di trasporto e fornito gli autobus dall'Umbria a Vicenza in occasione della manifestazione (COSEA Autotrasporti di Terni, Bevilacqua autonoleggi e Umbria Coach trasporti di Perugia, docc. 2, 3, 4 allegati), con cui hanno viaggiato anche numerosi spoletini, e senz'altro numerosi appartenenti all'area "antagonista anarchica" come segnalato dagli stessi inquirenti (cfr. pag. 17 Richiesta P.M. applicazione m.c.).
- Si ha notizia di almeno cinque pullman, che, unitamente ai numerosi aderenti al-la manifestazione partiti per Vicenza con mezzi propri (come Fabiani), fanno salire il numero approssimativamente indicato degli Umbri presenti a Vicenza il giorno 17.2.2007.
- Si fa sin d'ora espressa riserva di depositare i verbali di audizione o le dichiara-zioni scritte relative alle suddette richieste di indagini difensive all'udienza di appello del 15.2.2008, se e qualora i rappresentanti delle suddette ditte volessero aderire, prima della data di udienza d'appello, all'invito di comparizione. In di-fetto si provvederà in ogni caso ad avanzare richiesta di audizione al P.M.
- In ogni caso è evidente, per ammissione degli stessi inquirenti, che Fabiani non era l'unico anarchico umbro o spoletino presente a Vicenza il 17.2.2007 e ciò dovrebbe essere sufficiente a far sorgere almeno un ragionevole dubbio in capo ai Giudicanti.
- Con riferimento al Capo E) - Attentato incendiario del 24 luglio 2007 in Spoleto - si sottolinea come già dall'istanza di revoca questa difesa ha indicati i nomina-tivi di numerose persone informate sui fatti, trattenutesi con Michele Fabiani presso la cd. Festa dei Comunisti in Spoleto nelle stesse circostanze di tempo in cui altrove (e non a brevissima distanza come sostiene l'accusa) si verificava il danneggiamento seguito da pericolo di incendio di cui al capo E). Anche con ri-guardo a tali elementi ci si riserva sin d'ora di svolgere ulteriori indagini difen-sive.
- Con riferimento al Capo G) si sottolinea di nuovo come nulla abbia scritto, né motivato, il GIP, con riferimento alla contraddizione - segnalata nell'istanza di questa difesa ed emergente dagli atti - relativa alla data del timbro postale ap-posto alla busta recapitata al Presidente della Regione Lorenzetti.
- Si è portato all'attenzione del GIP un elemento non precedentemente conside-rato, e cioè come il Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Perugia, che ha svolto le indagini nell'immediatezza dell'apertura del plico, abbia individuato nel timbro postale "(…) presumibilmente, la data dell'8 ago-sto 2007 (…)" (cfr. pag. 1 verbale Polizia Scientifica del 22 agosto 2007, pre-sente agli atti fascicolo del PM, allegato per estratto all'istanza di revoca per fa-cilità di consultazione).
- Si è rilevato come nei successivi atti del procedimento (Richiesta di applicazio-ne misura del PM e Ordinanza di Custodia Cautelare) venga indicato che la bu-sta con la lettera minatoria ed i proiettili reca il timbro postale del 17.8.2007.
- Si è sottolineato come non sia dato ricavare sulla base di quale atto di indagine sia stata indicata tale data del 17.8.2007, ed il GIP nulla ha risposto né com-mentato sul punto.
- Si è spiegato come tale aspetto sia oltremodo importante in quanto l'8 agosto 2007 Fabiani si trovava in Puglia al mare, circostanza che risulta pacifica-mente dagli stessi atti (cfr. pag. 55 - 56 Ordinanza Custodia Cautelare viene ri-portato il contenuto della seguente intercettazione telefonica. Testualmente: "il 9.8.2007, ore 20.09, in uscita dall'utenza nr. 348.4727342 progressivo nr. 2944, utenza chiamata nr. 339.4742793 intestata a Teisanu Camelia ed in uso a Di Nucci Andrea; nel corso della conversazione: Michele riferisce ad Andrea delle sue vacanze che sta trascorrendo in Puglia, nel Salento, in compagnia di Dario Polinori, Rachele Borselli e Rachele Venarini").
- La conversazione in parola è stata particolarmente enfatizzata negli atti di accu-sa, trasfusi poi nella o.c.c. (cfr. pag. 56 o.c.c.), tanto che nella informativa dei Carabinieri del ROS e nella Richiesta di applicazione m.c. del P.M. si è sottoli-neato come la conversazione continui con la frase "Andrea dice a Michele di ricordarsi quello che c'è da fare quando tornerà" e "Michele risponde che va bene e che quando sarà tornato ci sarà più tempo e più calma", con ciò indican-do gli asseriti momenti preparatori dell'attentato alla Presidente Lorenzetti, pro-pedeutici allo scambio dei proiettili (ubicato temporalmente dall'accusa al gior-no 15 agosto 2007), e al momento della condotta delittuosa portata a termine il 17 agosto (data asserita della spedizione), anche se non ancora dell'evento, con-sumatosi il 20 agosto (data dell'arrivo della missiva con i proiettili presso il Pa-lazzo della Regione).
- Ebbene è evidente che l'enfasi di tale passaggio sarebbe fortemente smentita, se e qualora il timbro, come indicato negli atti di indagine della Polizia Scientifica, recasse effettivamente la data dell'8 agosto 2007, essendo la busta con i proiettili, al momento della conversazione indiziata ("Andrea dice a Michele di ricordarsi quello che c'è da fare quando tornerà"), già in viaggio.
- Anche nel dubbio derivante dall'espressione "presumibilmente" contenuta ne-gli atti della Scientifica, non si comprende davvero per quale motivo - né l'ordinanza impugnata lo spiega - debbano ritenersi prevalenti le informative dei Carabinieri del ROS (non accompagnate da alcun atto di indagine sulla specifica circostanza del timbro postale), rispetto a quelle della Polizia della DIGOS, organo di p.g. intervenuto invece nei giorni tra il 20 ed il 22 agosto, nell'immediatezza dei fatti, che ha svolto indagini avvalorate sul punto dal ver-bale della Divisione di Polizia Scientifica.
- Nulla motiva poi il GIP, nell'impugnata ordinanza, con riguardo alle risultanze delle indagini difensive dedotte ed allegate all'istanza di revoca (investigazioni difensive ex art. 391 bis e ss. presso Coop Spoleto e Verbale sommarie in-formazioni direttore Coop Spoleto).
- Si ricorda che la Direttrice della Filiale Coop di Spoleto, sentita ad opera del ROS di Perugia a sommarie informazioni in data 29.11.07, su delega del PM e su impulso di questa difesa ai sensi dell'art. 391 bis e ss. c.p.p.. ha confermato le circostanze testimoniate dal Fabiani circa l'assegno che con Di Nucci (coinda-gato) si sono scambiati nell'agosto 2007.
- Alla luce delle sopra indicate circostanze, risulta oltremodo realistica ed autenti-ca la versione dei fatti confermata sia dal Fabiani che dal Di Nucci, versione del resto resa evidente dalla stessa lettera delle intercettazioni ("che regalo m'hai fatto?""- soldi" "- soldi?""- si! Tre o quattro mila euro").
- Tali circostanze, del resto, sono ampiamente confermate per mezzo dei riscontri risultanti dalle indagini difensive successivamente svolte dall'Avv. Giovanni Cerquetti, difensore del coindagato Andrea Di Nucci, il quale ha prodotto agli atti del procedimento, tra l'altro, a seguito di indagini difensive del 10.1.2008, la dichiarazione scritta del cittadino albanese Isufaj Marjon, (che si allega per fa-cilità di consultazione in copia, doc. 5).
- Trattasi certo di una risultanza probatoria nuova e sopravvenuta, ma collegata strettamente agli elementi già devoluti al GIP ed al presente Ecc.mo Tribunale in sede di appello.
- La dichiarazione è oltremodo esplicativa della realtà dei fatti relativa ai numero-si assegni circolari falsi di cui il Di Nucci è venuto in possesso nell'agosto 2007.
- Del resto le medesime circostanze, e i particolari dello scambio di assegni, sono stati illustrati in maniera ampia e particolareggiata dagli indagati Fabiani e Di Nucci in sede di interrogatori, con riscontri precisi e concordanti.
- Dovrebbe essere ormai pacifico che in data 15 agosto 2007 il Fabiani ha ricevu-to dal Di Nucci assegni e non proiettili in regalo.
- Ebbene l'ordinanza impugnata recita "ritenuto, quanto al merito della vicenda ed ai gravi indizi di colpevolezza, che la diversa ricostruzione dei fatti così co-me operata dalla difesa, non trova alcun obbiettivo né logico riscontro nei fatti, se rapportata al materiale processuale sino ad ora acquisito".
- Duole dover rilevare, e con amarezza, che in realtà sia vero l'esatto contrario di quanto sostenuto dal GIP, e si sottolinea quindi la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
- Con riferimento al Capo A), e alla configurabilità dell'art. 270 bis c.p., così come con riferimento all'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (di cui all'art. 1 L. 15/1980), applicata a tutti i conte-stati tranne il capo F), va posta l'attenzione alla norma di interpretazione auten-tica di cui all'art. 11 L. 304/1982 che testualmente recita: "art. 11 - Disposi-zione interpretativa - All'espressione "eversione dell'ordine democratico" usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, la espressione "eversione dell'ordinamento costitu-zionale".
- La stessa Suprema Corte ha chiarito che: "A seguito dell'interpretazione corret-tiva dell'art. 11 L. 29 maggio 1982 n. 304 l'espressione "eversione dell'ordine democratico" dell'art. 270bis c.p. corrisponde per ogni effetto giuridico all'espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale"; soltanto l'ordinamento costituzionale viene a costituire il bene protetto dalla norma: se la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti vio-lenti, non riguarda l'ordinamento costituzionale italiano, si è al di fuori del bene giuridico protetto dall'art. 270bis c.p." (Così Cass., sez. VI, 24-02-1999. Nel Repertorio: 2000, Personalità dello Stato (delitti) [4960], n. 4).
- Orbene la configurazione del reato in esame, nonché dell'aggravante di cui alla L. 15/1980 (comune a tutti i capi contestati tranne il Capo F), è frutto di palese errore di diritto (e come tale ravvisabile anche indipendentemente da ogni ecce-zione sul devoltum).
- Il procedimento è, anzi, irrimediabilmente viziato ab origine da errore di diritto, già dalla stessa formulazione del capo di imputazione A), contenente testual-mente i seguenti incisi: "Programma attuato mediante (…) danneggiamenti se-guiti da pericolo di incendio (…) e contro vari obbiettivi pubblici e privati").
- Con tutto il rispetto, non sembra ammissibile poter identificare il cantiere Zaffi-ni (Capo B), il Supermercato Coop (Capo B), il cantiere del cd. Giro della Roc-ca in Spoleto (Capo C), il cantiere della Posterna (Capo E), con l'Ordinamento Costituzionale italiano.
- Giova aggiungere che "L'intento eversivo non può ritenersi provato solo in base all'esistenza di azioni caratterizzate da modalità violente, occorrendo valutare l'intenzione degli agenti e l'idoneità dei mezzi adoperati per il raggiungimento dello scopo; ciò che rileva è lo scopo cui tende l'agente con l'azione posta in essere e la prova della sussistenza di tale scopo non può essere sostituita da un generico collegamento del reato con un'organizzazione ritenuta eversiva" (Cass., sez. VI, 02-11-2005. Parti: Sergi. Nel Repertorio: 2006, Circostanze di reato [1300], n. 9).
- Ed ancora, riportando passi della medesima pronuncia: "Per quanto riguarda la nozione stessa di eversione dell'ordine democratico, deve ritenersi che, a se-guito dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 11 l. 29 maggio 1982 n. 304, essa deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contras-segnare la specie di organizzazione statale secondo la Costituzione, come ad esempio il principio del metodo democratico ovvero le garanzie dei diritti invio-labili, sia del singolo, che delle formazioni sociali (art. 1-5 Cost.), principi che, secondo alcuni autori, non possono neppure essere oggetto di revisione costitu-zionale, tanto sono immanenti all'ordinamento. Di conseguenza, il significato di "eversione dell'ordine democratico" non può limitarsi al solo concetto di "azione politica violenta", finendo in questo modo per rappresentare sostan-zialmente un'endiadi della finalità di terrorismo, ma deve necessariamente i-dentificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema demo-cratico previsto dalla Costituzione, nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. In sostanza, ogni azione, violenta o non violenta, che mira a ledere tali principi è finalizzata all'eversione dell'ordine democratico: in questa nozione la violenza non è un elemento indispensabile dell'eversione, ciò che deve sempre sussistere è, invece, la finalizzazione dell'azione verso l'obiettivo eversivo. Ed infatti la giurisprudenza della corte richiede, per la sussistenza dell'aggravante, l'ulteriore condizione che lo scopo eversivo sia perseguito con mezzi potenzial-mente suscettibili di realizzarlo (Cass. 28 gennaio 1994, Ferri, Foro it., Rep. 1994, voce Circostanze di reato, n. 13) (…) Peraltro, trattandosi di un'aggravante (comune) di tipo soggettivo, l'agente deve rappresentarsi la fi-nalità - attinente alla sfera psichica - nel momento in cui realizza il reato, fi-nalità che deve essere oggetto dell'intenzione immediata e diretta dell'agente" (Cass., sez. VI, 02-11-2005 citata).
- Si sottolinea l'estrema importanza della recente sentenza, in ampia parte qui ri-portata, ai fini di una corretta valutazione dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 1 . 15/1980.
- La medesima pronuncia peraltro ha censurato la configurazione giuridica opera-ta nel caso in esame dalla Procura della Repubblica di Bologna, che, per dimo-strare la sussistenza dell'aggravante, oltre a valorizzare l'uso di metodi violenti, aveva "addotto una serie di elementi di fatto riguardanti alcune azioni poste in essere in passato dai gruppi cui facevano parte gli indagati, nonché il pro-gramma politico di tali gruppi, desunto da volantini, slogan e scritti, elementi che però non possono essere ritenuti direttamente ed automaticamente sintoma-tici di una finalità eversiva in relazione ai singoli reati in contestazione" (Cass., sez. VI, 02-11-2005 citata).
- Il bene giuridico protetto dall'art. 270 bis c.p. (così come dalla circostanza ag-gravante dal contenuto similare di cui alla l. 6 febbraio 1980 n. 15) è, pertanto, l'ordinamento costituzionale italiano, non rilevando per l'esistenza giuridica di detto reato che il comportamento dell'associazione indirettamente perturbi o le-da i principi dell'ordinamento italiano - la cui violazione è sanzionata da altre norme che di volta in volta tutelano il singolo valore offeso (contemplando de-litti, anche associativi, contro lo Stato e contro l'ordine pubblico ovvero contro la vita e l'incolumità personale, ecc.) -, ed è necessario che la finalità di terro-rismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano si pon-ga in modo diretto sia nella materialità del comportamento associativo che nell'intenzione dei partecipi dell'organizzazione, di tal che la mancanza di en-trambi ovvero di uno di detti elementi si risolve in mancanza della qualità dell'associazione, così come configurata dall'art. 270 bis c.p. (cfr. Cass. 1° mar-zo 1996, Ferdjani e altri, id., 1996, II, 578) residuando, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l'applicabilità di altre figure di reato associativo.
- Orbene, trattandosi di un reato di pericolo astratto, presunto iuris et de iure, il reato di cui all'art. 270 bis c.p., postula l'esistenza di un'associazione che abbia il fine dell'eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, di tal che la mancanza di tale fine eversivo rileva non solo sotto il pro-filo soggettivo, ma, "anticipatamente", anche sotto il profilo dell'elemento ma-teriale (cfr. Cass. 24 febbraio 1999, Abdaoui, id., Rep. 1999, voce Personalità dello Stato (delitti), n. 4).
- In altri termini, contrariamente ai c.d. delitti a consumazione anticipata come, ad esempio, quelli di attentato, i delitti di pericolo astratto quale quello dell'art. 270 bis c.p. - per non incorrere in censure di illegittimità costituzionale come af-fermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 65 del 4 maggio 1970 (id., 1970, I, 1545) e n. 108 del 23 aprile 1974 (id., 1974, I, 1564) emesse, rispetti-vamente, in tema di apologia di reato e di istigazione a disobbedire alle leggi - debbono presentare elementi di comportamento idonei a offendere in concreto il bene tutelato (come sembra suggerire il criterio interpretativo indicato, per una futura riforma del diritto penale, nell'art. 2, 2° comma, del progetto di riforma elaborato dalla commissione Grosso, laddove dice che "le norme incriminatrici non si applicano ai fatti che non determinano un'offesa al bene giuridico": pa-rametro di interpretazione di per sé stesso di già applicabile essendo pienamente consonante con i principî costituzionalmente garantiti di libertà di associazione e di tipicità dei comportamenti sanzionabili penalmente). (Così Cass., sezione I penale; sentenza, 21-11-2001. Nella rivista: anno 2004, parte II, col. 28).
- Nel giudizio posto a base dell'ordinanza impugnata sono presenti non soltanto i vizi logici e giuridici in precedenza segnalati, attinenti all'inesatta ricostruzione della nozione normativa di eversione, ma anche all'omesso esame della confi-gurabilità di un'associazione criminale del tipo previsto dall'art. 270 bis c.p.,
- Si è eccepito come alcuni degli odierni indagati nemmeno si conoscessero tra loro fino al momento dell'arresto e come tra loro non esistesse alcun reale pro-posito "associativo" o "gruppo di affinità" che sia. Anche tali aspetti dovrebbero essere oggetto di una più attenta ed accurata riflessione.
- Costanti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito confermano come per la configurabilità di una "associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico", ai sensi dell'art. 270 bis c.p., occorre che più persone concorrano a formare una struttura organizzata che realizzi una entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia in concreto idonea a perseguire uno specifico programma di azioni violente al fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale, non potendo rientrare in tale fattispecie un gruppo fra i cui soggetti non si sia formato il vincolo caratteristico dell'associazione, derivante da un sia pur embrionale statuto, o da una qualsiasi forma di organiz-zazione; che non è stato mai dotato di armi; che non si è dato un programma concreto di atti di violenza o una specifica finalità eversiva (così Assise Genova, 04-06-1982. Parti: Traversa. In Foro it., 1983, II, 22).
- Gli indagati debbono essere giudicati soltanto per le attività delittuose alle quali abbiano materialmente partecipato e per ciascuno di loro deve essere scrutata e provata la specifica finalità perseguita con il suo agire. "D'altra parte, non può certo stabilirsi un collegamento tra persone che non si sono neppure cono-sciute, solo ipotizzando rapporti e comunanza d'intenti in forza di una sorta di proprietà transitiva (Tizio ha avuto rapporti con Caio; Caio ha avuto rapporti con Sempronio; devono quindi esservi stati rapporti, e quanto meno comu-nanza d'intenti, anche tra Tizio e Sempronio), quando è ovvio che sia l'esistenza di rapporti sia la comunanza d'intenti devono essere ogni volta pro-vate sulla base di elementi specifici" (così Assise d'Appello Milano; sentenza, 28-11-2005. Nella rivista: anno 2006, parte II, col. 343).
- Pur ritenedo, pertanto, pacifica la tesi dell'accusa secondo la quale la struttura del delitto associativo previsto dall'art. 270 bis c.p. sia classificato in giurispru-denza nella categoria dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipa-ta, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità, va però, d'altra par-te sottolineato come la Suprema Corte abbia recentissimamente e giustamente precisato quanto segue: (…) "Tuttavia se è vero che la norma incriminatrice punisce il solo fatto della costituzione dell'associazione, indipendentemente dal compimento degli atti criminosi rientranti nel programma e strumentali alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio che la struttura organiz-zativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e da giustificare, perciò, la valutazione le-gale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura al compimento della serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è stata istituita. In caso contrario, ossia se la struttura associativa fosse concepita in termini generici, labili ed evanescenti, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per col-pire, attraverso lo schermo del delitto associativo, il solo fatto dell'adesione ad un'astratta ideologia, che, pur risultando aberrante per l'esaltazione della indi-scriminata violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata, tutta-via, dalla possibilità di attuazione del programma: si finirebbe, insomma, per reprimere idee, non fatti (così Cass., sez. I, 15-06-2006. Parti: Tartag. Foro it., 2006, II, 648; analoghi insegnamenti sono ribaditi in Cass., sez. I, 11-10-2006 Parti: Bouyahia, Foro it., 2007, II, 77).
- Nella medesima pronuncia, in tema di misure cautelari, la Cassazione ha stabili-to anche che:"Ai fini dell'adozione di una misura cautelare per il delitto di cui all'art. 270 bis c.p., da considerarsi reato di pericolo presunto, non è sufficiente l'adesione a un'astratta ideologia, ma occorre la predisposizione di un concre-to progetto di azioni eversive, ancorché non realizzate, sorretto da una struttu-ra organizzata, con un programma comune tra i partecipanti" (Cass., sez. I, 15-06-2006. Parti: Tartag. Foro it., 2006, II, 648).
- Spetta al giudice l'attuazione della prova oltre ogni ragionevole dubbio, anche nel caso in cui l'analisi di tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice non abbia portato ad una valutazione complessiva certa. La sola ipotesi dell'appartenenza di un gruppo di cittadini ad una associazione con presumibili finalità terroristiche non è sufficiente a ricondurre il singolo fatto concreto al modello configurato dal legislatore, essendo invece necessario l'uso di criteri di tassatività e determinatezza ai fini di una corretta valutazione della respon-sabilità degli indagati (così Assise Milano, 09-05-2005 in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, 820, n. Palavera).
- Altro necessario argomento oggetto di trattazione ai fini della configurabilità dei capi di imputazione e delle pesanti aggravanti contestate, è il concetto di terrorismo, concetto che non può essere assunto in termini generici o mera-mente letterali, comprendendo in esso - come sovente accade nel lessico co-mune e nelle cronache dei giornali - ogni impiego di violenza da parte di sin-goli o gruppi ispirati da motivazioni ideologiche.
- Un concetto così vago del terrorismo, tra l'altro, renderebbe palesemente inco-stituzionale la fattispecie dell'art. 270 bis c.p., dovendo ogni norma penale a-vere un significato preciso e circoscritto (principio di determinatezza), nel rispetto del fondamentale principio di legalità.
- Risulterebbero violate le norme di cui all'art. 1 c.p. e dell'art. 25 secondo comma Cost. giacché il divieto di analogia nell'applicazione della legge penale ed il principio di legalità condizionano alla previsione tipica non solo la punibi-lità dell'agente ma anche l'applicabilità delle misure cautelari e delle altre misu-re strumentali al giudizio penale (In tal senso v. Cass., sez. III, n. 778 del 30.6.1993 e Cass., sez. III, n. 2718 del 15.7.1996).
- Deve precisarsi che, nel contemporaneo, e preoccupante (per vari versi), quadro della lotta al terrorismo internazionale, l'opzione dell'ordinamento italiano è stata quella del rispetto delle garanzie, di tipo sostanziale e processuale, co-essenziali ai principi della Carta costituzionale, e del ripudio di interventi re-pressivi attuati attraverso forme di vera e propria de-giurisdizionalizzazione, che finiscono per negare le basi costitutive e la funzione del processo quale stru-mento insostituibile di civiltà risultante dalla tradizione liberaldemocratica: sic-ché, non a caso, nel commentare le scelte fatte in altri ordinamenti per contrasta-re il terrorismo di matrice islamica, è stata usata la formula "diritto penale del nemico" per designare il sistema normativo che non attribuisce le comuni ga-ranzie (ad iniziare dall'habeas corpus) ai soggetti, che, per il solo fatto di essere sospettati di terrorismo, sono privati dei diritti civili e politici propri di ogni per-sona (così Cass., sez. I, 15-06-2006. Parti: Tartag. Foro it., 2006, II, 648 citata).
- Pertanto, nel nostro ordinamento il processo avente ad oggetto fatti di terrori-smo rimane soggetto ad un regime giuridico che non si discosta da quello co-mune, tranne che rispetto ai singoli, tassativi, punti diversamente regolati, senza, però, stravolgere i principi fondamentali del sistema processuale compendiati dall'art. 111 Cost. nel canone del giusto processo (così Cass., sez. I, 15-06-2006 citata).
- Appena un anno orsono la Suprema Corte ha chiarito che "Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale per il delitto di associazio-ne con finalità di terrorismo internazionale, l'inserimento di un'associazione nelle liste predisposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea (si ricordi co-me nelle premesse la O.c.c. dettata originariamente per il caso in esame segnali come la FAI sia inserita nella lista dell'Unione Europea delle principali organiz-zazioni terroristiche), pur essendo utilizzabile quale spunto investigativo, non può assumere valore di prova neanche della finalità terroristica dell'associazione". (Cass., sez. I, 11-10-2006 Parti: Bouyahia, Foro it., 2007, II, 77: nonché: Cass., sez. I, 15-06-2006. Parti: Tartag. Foro it., 2006, II, 648).
- La Suprema Corte, pertanto, non condivide la tesi per cui l'inserimento nelle li-ste formate da organismi internazionali sarebbe da solo sufficiente a dimostrare la natura terroristica di un'associazione, "quasi che la sola qualificazione attri-buita da detti organismi possa vincolare l'accertamento rimesso, all'interno del processo, al libero convincimento del giudice", aggiungendo altresì: "Tanto chiarito, deve porsi in risalto che - secondo le posizioni pressoché unanimi della dottrina - l'inserimento di un gruppo in tali liste ha valore meramente amministrativo e legittima l'irrogazione delle sanzioni previste, senza che i suoi effetti possano dilatarsi al punto di assumere natura di prova. È stato perspi-cuamente osservato in dottrina che, in caso contrario, si "introdurrebbe nel si-stema una prova legale, trasformando l'art. 270 bis c.p. in una norma penale in bianco" e l'opinione è stata ripresa nella giurisprudenza di questa corte che, per escludere il valore di prova della presenza negli elenchi degli "interdetti", ha fatto proprio riferimento all'inammissibilità della creazione di una sorta di prova legale dalla quale deriverebbe l'evidente violazione dei principi di lega-lità e di separazione dei poteri"(Cass., sez. I, 15 giugno 2006, Tartag, cit.).
- Sul piano soggettivo, quello previsto dall'art. 270 bis c.p. è un tipico delitto a dolo specifico, nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione, che la stessa legge indica, alternati-vamente, nell'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione o in quello di co-stringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare o ad omettere un de-terminato atto (così Cass. Sez. I penale, 11.10.2006 citata).
- Del resto da sempre, con riferimento le locuzioni "terrorismo" e "finalità terro-ristiche", nel nostro ordinamento, è stato fatto principalmente, e giustamente, riferimento al reale ed autentico valore semantico dell'espressione secondo il patrimonio culturale comune, ed è stata coniata una formula descrittiva del ter-rorismo interno nella quale è stata ricompresa qualsiasi azione qualificata dal fi-ne di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione (cfr. Cass., sez. un., 23 novembre 1995, Facchini e altri, id., Rep. 1996, voce Circostanze di reato, n. 14, relativa all'aggravante della finalità di terrorismo), nel senso che può parlarsi di finalità terroristica in presenza di condotte violente dirette ad in-generare paura e panico, nonché ad incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture (cfr. Cass. 11 luglio 1987, Benacchio, id., Rep. 1988, voce Personalità dello Stato (delitti), n. 14).
- Di recente la ricerca di una definizione generale ha fatto capo soprattutto a due fonti internazionali, costituite, la prima, dalla convenzione di New York del 1999, deliberata dall'assemblea generale delle Nazioni unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, e, la seconda, dalla decisione quadro 2002/475/Gai dell'Unione europea.
- Ad esse, in ordine temporale, è seguita l'introduzione nel nostro ordinamento della norma definitoria di cui all'art. 270 sexies c.p. inserito dall'art. 15 d.l. 27 luglio 2005 n. 144 convertito in l. 31 luglio 2005 n. 155).
- Si sottolinea, quindi, in ogni caso, l'estrema importanza delle citate recentissi-me pronunce della Suprema Corte (del 2006) interpretative degli esatti (e ragionevoli) confini entro cui andrebbero ricondotti i concetti di eversione e di terrorismo, pronunce peraltro successive all'introduzione nel nostro ordina-mento della norma definitoria di cui all'art. 270 sexies c.p..
* * *
- Anche alla luce di tutto quanto sopra esposto in ordine al reato di cui all'art. 270 bis c.p. nonché in ordine alla aggravante di cui alla L. 15/1980 (apposta a tutti i capi d'accusa tranne il capo F), si rinnova pertanto l'eccezione secondo la quale l'applicazione della custodia cautelare in carcere sia frutto di meri er-rori di diritto in relazione alla soglia edittale entro la quale la stessa è legittima-mente adottabile.
- Nel caso in esame le imputazioni contravvenzionali, le imputazioni di ingiuria, di danneggiamento, di danneggiamento seguito da pericolo di incendio (di cui ai capi B, C, E) non consentono l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, non trattandosi di "delitti, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a quattro anni", come stabilito dagli artt. 280 comma 2 e 278 c.p.p.
- Frutto di errore di diritto appare la contestazione dei reati previsti dagli artt. 414 (di cui al Capo B e F), 336 e 339 (Violenza o minaccia a pubblico ufficiale e relativa aggravante di cui ai Capi D, F, e G, quanto meno in ordine ai capi D ed F).
- L'apologia punibile ai sensi dell'art. 414 non è la manifestazione di pensiero ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti (così Corte Cost. 4.5.1970 n. 65). Oggetto dell'istigazione, poi possono essere sia delitti che contravvenzioni ed in questo secondo caso il delitto è punito con la pena della reclusione fino ad un anno ov-vero con la multa fino a € 206, quindi al di sotto del limite edittale previsto dall'art. 278 c.p.p.
- Del resto, con riferimento al volantino di rivendicazione del 9.3.2007, asserita-mente apologetico, il capo di imputazione indica genericamente come il volan-tino delinei e propagandi "concetti tipici della lotta di classe" (considerazione peraltro anche errata nel merito - essendo il volantino di carattere anarco-ecologista - nonché, paradossalmente, tacciante indirettamente di apologia nei confronti di larga parte degli stessi padri fondatori della Repubblica Italiana e forse nei confronti dello stesso Presidente della Repubblica), senza che nessuna successiva motivazione (né nella o.c.c. né nell'ordinanza oggi impugnata) deli-nei concretamente e specificamente quali sarebbero i delitti (e non le contrav-venzioni) di cui - al di la delle "rivendicazioni" - si faccia apologia nel volanti-no medesimo.
- Analoghe riflessioni, valenti ad evidenziare come l'impugnata ordinanza sia vi-ziata da errori di diritto, sono auspicabili con riferimento ai delitti di cui agli artt. 336 e 339 c.p. (Violenza o minaccia a pubblico ufficiale e relativa aggra-vante), e di nuovo art. 414 c.p., in relazione agli altri capi contestati.
- Il delitto di cui all'art. 336 punisce "chiunque usa violenza o minaccia a un pub-blico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio".
- Anche censurando fermamente il carattere ingiurioso, davvero squallido e de-precabile delle scritte sui muri di cui ai capi D ed F, non si vede come frasi quali "Brunini brucia grasso di merda" o "Biagioli e Venanzi tre metri sotto terra" possano in qualche modo configurare il reato di minaccia a un pubblico ufficia-le, finalizzato a costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omet-tere un atto dell'ufficio o del servizio.
- La finalità richiesta dall'art. 336 comma 1 c.p. risulta mancante, a ben vedere, anche con riferimento al capo G), e ciò alla luce dell'insegnamento della Su-prema Corte, che ritiene non configurabile il reato in esame qualora la condotta non sia diretta a costringere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servi-zio a fare un atto determinato (o almeno determinabile) contrario ai propri dove-ri, o ad omettere un atto determinato (o almeno determinabile) dell'ufficio o del servizio, ma sia solo manifestazione di volgarità ed atteggiamento minaccioso (in tal senso Cass., Sez. VI, 3.2.2005 n. 12188 in Guida Dir., 2005, n. 20, p. 73).
* * *
- Quanto alle esigenze cautelari si ribadisce come risultino mancanti le condizio-ni e i presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275 e 280 c.p.p.
- Con riferimento alle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. l'ordinanza impugnata ri-sulta nulla, non indicando i termini di durata massima della misura.
- Del resto non dovrebbero perdurare, ormai, esigenze attinenti alle indagini, con-siderando lo stesso comportamento processuale degli indagati, che hanno reso lunghi, dettagliati e circostanziati interrogatori, indicando circostanze e riscontri oggettivi, ed ammettendo anche numerosi addebiti a loro carico. Tutti i materiali - informatici e cartacei - di cui il Fabiani disponeva, in casa sua ed in casa dei genitori, sono stati già sequestrati al momento dell'esecuzione della o.c.c. e si trovano nelle mani ed al vaglio degli inquirenti.
- Con riferimento alle altre esigenze cautelari, indicate dalla impugnata ordinanza attraverso il mero richiamo della o.c.c. e del Tribunale del Riesame (e valgano a tale proposito le eccezioni già segnalate), si segnala come il lungo tempo tra-scorso in carcere, peraltro in stato di Elevato Indice di Vigilanza per tre mesi e mezzo (e di fatto in stato di isolamento per ben due mesi), a fronte della giova-nissima età, della pregressa incensuratezza, e quindi della mancanza di qualsi-voglia "abitualità" a simili condizioni, hanno pesantemente esplicato una effica-cia deterrente sull'indagato e su ogni eventuale pericolosità sociale.
- Non esiste un pericolo di "accelerazione armata": si ricordi che nel corso delle perquisizioni non è stato rinvenuta alcuna arma, o munizione, o esplosivo o li-quido infiammabile o ordigno di alcun genere.
- L'ordinanza impugnata, poi, nulla osserva circa i principi di adeguatezza e proporzionalità che possano giustificare la misura estrema della custodia cau-telare in carcere, extrema ratio (tanto più per un giovane incensurato di venti anni), da dover disporre solo quando ogni altra misura risulti inadeguata a sod-disfare le esigenze cautelari con specifico riguardo al caso concreto.
- Nell'istanza di revoca della misura sono state in effetti rappresentate al GIP si-tuazioni di gravissimo disagio psicofisico dell'indagato.
- Tale precario stato di salute è stato rilevato e segnalato, con trasmissione di rela-tiva certificazione medica da parte della stessa Direzione della Casa Circonda-riale di Perugia al GIP già dal 12.12.07, di autonoma iniziativa (la stessa ordi-nanza del GIP ne da atto) e all'insaputa di questa difesa.
- Ciò dimostra l'assenza di ogni intento strumentale, da parte difensiva, nel rap-presentare i suddetti aspetti di salute, giacché la medesima Direzione del Carce-re aveva autonomamente e di propria iniziativa riscontrato una situazione di e-stremo disagio psicofisico del detenuto (soprattutto avuto riguardo alla sua gio-vane età).
- Si ricorda che il Tribunale del Riesame in data 12.12.2007 ha concesso gli arre-sti domiciliari a Polinori e Corrias, e rimesso in libertà Reali Roscini, mentre il Tribunale in sede di appello, da ultimo, in data 23.1.2007, ha concesso gli arre-sti domiciliari per Di Nucci Andrea).
- I giudizi che hanno ritenuto, per gli altri coindagati, adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari anche per mezzo di misure meno afflittive (quali gli arresti domiciliari), oltre a rendere auspicabile una riconsiderazione della effettiva con-figurabilità dell'art. 270 bis (o almeno delle relative esigenze cautelari) in capo ai cinque indagati (in base all'elementare e scontato assunto secondo il quale non può esistere una associazione composta da una sola persona, né, quanto meno, possano imporsi esigenze cautelari, relative ad un delitto associativo, cir-coscritte ad uno solo degli indagati), rendono altresì, quanto meno, auspicabile una revisione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura in capo al Fabiani, unico indagato ancora detenuto in carcere, presso la Casa di Reclu-sione di Sulmona.
- Allo stato ogni più stringente esigenza cautelare (qualora ravvisata) sarebbe fa-cilmente ed adeguatamente tutelabile, anche nei confronti del Fabiani, con mi-sure meno afflittive di quella carceraria.
- Si rischia altrimenti di voler considerare il Fabiani già condannato a pena deten-tiva definitiva, prima ancora del dibattimento (pena detentiva, peraltro, di fatto difficilmente accostabile alla funzione rieducativa ad essa attribuita dal nostro ordinamento, trovandosi il Fabiani, incensurato ventenne, confinato nella Casa di Reclusione di Sulmona in regime di Elevato Indice di Sorveglianza, in com-pagnia di ergastolani cinquantenni pluricondannati, ed essendo lui, nella sezione assegnata, l'unico giovane e l'unico in stato di custodia cautelare).
- E' principio di diritto quello secondo cui la favorevole decisione sul gravame di un coimputato o coindagato versante in un'analoga posizione soggettiva è rite-nuta costituire un fatto suscettibile di determinare una decisione positiva (Cass., Sez. V, 30.5.2002, De Biase, CED 221925; Cass. Sez. I, 30.6.1997, Zito, CED 207962; Cass., Sez. IV, 22.8.1996, Simone, Cass. Pen. 1998, 1177).
- Si è già ampiamente sottolineato come, anche ammettendo l'esistenza di esigen-ze cautelari, si dovrebbero ritenere sufficienti altre misure cautelari meno gravo-se come gli arresti domiciliari.
- Si sono già allegate all'istanza rivolta al GIP le dichiarazioni di disponibilità (corredate dai documenti catastali relativi agli immobili) ad accogliere il Fabiani - nella fase degli arresti domiciliari, ove eventualmente concessi - da parte dei nonni (la cui abitazione dista in linea d'aria appena duecento metri dalla Caser-ma dei c.c. di Spoleto e renderebbe pertanto ogni dovuto ed eventuale controllo oltremodo agevole), da parte della madre nella casa di residenza, nonché da par-te della zia (che abita nel Comune di Campello sul Clitunno, lontana dalle abita-zioni di tutti gli altri coindagati, e anche essa in un centro in cui è presente una stazione dei Carabinieri).
- La misura del carcere è in concreto eccessiva e, comunque, sovradimensionata ed inultimente vessatoria allo stato delle indagini.
- Si segnala infine, di nuovo, come, nell'impugnata ordinanza, si indichi, l'indagato con il nome di Fabiani Massimo (cfr. pag. 1 e 3), mentre invece lo stesso risponde al nome di Fabiani Michele.
Tutto ciò premesso ed alla luce di quanto si qui esposto il sottoscritto difensore
CHIEDE
Ai sensi dell'art. 310 c.p.p. che l'Ill.mo Tribunale adito voglia annullare l'impugnata ordinanza, ed accogliere le seguenti conclusioni:
1) Annullare l'ordinanza del G.I.P. di Perugia del 24.12.07, per violazione di legge e degli artt. 272, 273, 274, 275, 280 c.p.p., non sussistendone i presupposti;
2) In subordine, riformare la predetta ordinanza, sostituendo la misura della custo-dia cautelare in carcere con altra meno gravosa e venga così applicata la misura degli arresti domiciliari o altre meno afflittive.
Spoleto - Napoli, 8 febbraio 2008
Avv. Vittorio Trupiano
Avv. Carmelo Parente
Proc. n. 29/08 R.M.C. PERS. TRIBUNALE PENALE PERUGIA
Proc. Pen. 6088/07 RGIP Trib. PG n. 3526/07 RGNR DDA Proc. Rep. Trib. PG
Nei confronti di Fabiani Michele nato a Spoleto il 16.2.1987
Appello ex art. 310 c.p.p. - Udienza del 15.2.2008
Deduzioni dei difensori dell'indagato da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
Sono presenti gli avvocati Carmelo Parente del Foro di Spoleto e Vittorio Trupiano del Foro di Napoli i quali si riportano alla memoria difensiva del 22.1.08 ed alla memoria difensiva integrativa del 8.2.08 chiedendone l'accoglimento per i motivi ivi indicati, e, pertanto, chiedendo l'annullamento o, in subordine, la riforma della misura in atto.
Ad integrazione dei documenti prodotti nelle memorie difensive si depositano i seguenti documenti sopravvenuti:
1. Dichiarazione scritta inviata dal Sig. Bevilacqua Massimiliano, titolare e legale rappresentante della impresa Bevilacqua autonoleggi di Perugia, a seguito richiesta di investigazioni difensive ex art. 391 bis e ss.
2. Verbale mancata comparizione a seguito richiesta di investigazioni difensive ex art. 391 bis e ss. cpp indirizzata a COSEA Autotrasporti di Terni;
3. Verbale mancata comparizione a seguito richiesta di investigazioni difensive ex art. 391 bis e ss. cpp indirizzata a Umbria Coach trasporti di Perugia.
4. Dichiarazione disponibilità ad accogliere Fabiani Michele nella fase degli arresti domiciliari, ove eventualmente concessi, presso la propria abitazione da parte di Stefania Catoni (madre) nell'immobile condotto in locazione nel Comune di Campello sul Clitunno - PG (disponibilità da aggiungersi a quelle di Catoni Angelo e Cecchini Maria Grazia - nonni materni - e Fabiani Domenica - zia paterna -, già prodotte agli atti, allegate all'istanza di revoca del 19.12.2008 rivolta al GIP);
5. Nomina a Consulente tecnico difesa in relazione alla data timbro postale apposto alla busta con due proiettili di cui al capo G) delle imputazioni.
6. Relazione di consulenza tecnica difesa Dott. Marcello Conti del 14.2.2008.
7. Verbale Polizia Scientifica del 22 agosto 2007 (già agli atti del procedimento - estratto allegato di nuovo solo per facilità di consultazione).
* * *
In ordine alle produzioni documentali da parte dell'Ecc.mo Pubblico Ministero, i difensori dell'indagato eccepiscono preliminarmente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali da ultimo effettuate nel procedimento, per violazione degli artt. 271 e 268 c.p.p.
In particolare, in diritto, si eccepisce la nullità delle operazioni e l'inutilizzabilità delle risultanze ex art. 271 c.p.p., per violazione dell'art. 268 c.p.p. commi 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, potendo, tra l'altro, il Pubblico Ministero, ai sensi di legge, disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, e non anche di intercettazioni ambientali (cfr. art. 268 c.p.p. comma 3bis).
Si eccepisce pertanto la nullità per violazione di legge contenuta nel Decreto di intercettazione in caso di urgenza del 26.10.2007, nonché delle successive richieste di proroga e dei decreti di convalida del G.I.P., in quanto il decreto di intercettazione stesso dispone l'utilizzazione di impianti da noleggiare, con autorizzazione ad avvalersi di apparecchiature ed ausiliari esterni all'Amministrazione (cfr. pag. 2 decreto citato), essendo tali possibilità riservate ai sensi di legge alla intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche e non anche ambientali.
Si contesta altresì, in ogni caso, come le trascrizioni depositate siano inconferenti ed irrilevanti, in quanto si tratta solo di frasi estrapolate e parziali, con numerosi omissis, tali da rendere in realtà incomprensibili e dal significato tutt'altro che univoco le conversazioni intercettate, tanto più in quanto totalmente estrapolate dal contesto, di cui si è omessa trascrizione integrale.
Si sottolinea peraltro che lo stesso coindagato Di Nucci Andrea in sede di interrogatorio del 23.1.08, non ha confermato il contenuto delle intercettazioni medesime.